Cassazione Penale, Sentenza n. 35001/2026 del 30/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (condannato)
La controversia
Il Tribunale di sorveglianza di Torino, con ordinanza del 1° aprile 2026, aveva dichiarato inammissibile la domanda ai sensi dell’art. 21-bis ord. pen. e rigettato la richiesta di detenzione domiciliare speciale ai sensi degli artt. 47-ter, comma 1, lett. b), e 47-quinquies, commi 1 e 7, ord. pen. Il richiedente, condannato per violenza sessuale e lesioni aggravate, con pena in scadenza il 1° gennaio 2030, aveva rappresentato di avere quattro figli minorenni e di dover provvedere alla loro cura, poiché la moglie era affetta da grave patologia psichiatrica che le impediva di occuparsene. Il Tribunale aveva ritenuto necessario un adeguato periodo di osservazione scientifica, anche per acquisire elementi sull’interesse dei minori, allora collocati con la madre in una comunità, e sulla loro eventuale diversa collocazione presso il padre. Con il primo motivo il ricorrente ha denunciato violazione di legge, sostenendo che per la detenzione domiciliare speciale non fossero applicabili i criteri propri dei benefici penitenziari ordinari e che dovessero essere verificati il concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti o di fuga. Con il secondo motivo ha dedotto mancanza e manifesta illogicità della motivazione: il provvedimento non avrebbe indicato elementi contrari alle capacità genitoriali del richiedente né ragioni per cui l’interesse dei figli imponesse la permanenza in comunità; avrebbe inoltre omesso di considerare la limitata gravità del fatto, la pena applicata nel minimo edittale, le attenuanti generiche e gli altri elementi favorevoli dedotti dalla difesa, rinviando a un futuro indeterminato la valutazione dell’interesse dei minori.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso e annullato l’ordinanza con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Torino per un nuovo giudizio. Ha rilevato che la detenzione domiciliare speciale può essere concessa al padre detenuto, anche in relazione a condanne per reati di cui all’art. 4-bis ord. pen., quando la madre sia impossibilitata a prendersi cura della prole e non risulti accertata la pericolosità del richiedente. Il giudice deve valutare concretamente l’interesse dei minori alla continuità dei rapporti affettivi con almeno uno dei genitori e bilanciarlo con l’interesse all’esecuzione della pena. L’ordinanza impugnata si era soffermata sul collocamento in comunità, senza affrontare specificamente tale bilanciamento e senza indicare elementi di pericolosità del condannato o confutare quelli favorevoli allegati. Il nuovo giudizio dovrà applicare i principi enunciati dalla Corte.
Norme richiamate
La detenzione domiciliare speciale prevista dall'art. 47-quinquies ord. pen., in conseguenza delle dichiarazioni di parziale illegittimità costituzionale degli artt. 4-bis, comma 1, e 47-quinquies, commi 1 e 1-bis, ord. pen., può essere concessa, anche in caso di condanna per uno dei delitti indicati dal predetto art. 4-bis e senza necessità di previa collaborazione con la giustizia, alla madre, o, eventualmente, al padre, ai sensi del comma 7 del medesimo art. 47-quinquies, di prole infradecenne.
La detenzione domiciliare speciale può essere concessa anche per una condanna relativa a un delitto compreso nell’art. 4-bis ord. pen., senza previa collaborazione con la giustizia; per il padre rileva l’impossibilità della madre di occuparsi della prole e resta necessario valutare l’assenza di un’accertata pericolosità del richiedente.
art. 4-bis, comma 1, ord. pen.
La Corte costituzionale, con sentenza n. 239 del 2014, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 4-bis, comma 1, ord. pen. nella parte in cui non escludeva dal divieto di concessione dei benefici penitenziari, da esso stabilito, la misura della detenzione domiciliare speciale prevista dall'art. 47-quinquies della medesima legge a favore delle condannate madri di prole di età non superiore a dieci anni.
Il divieto previsto dall’art. 4-bis, comma 1, non preclude la detenzione domiciliare speciale; la preclusione è stata rimossa, per tale misura, dalla dichiarazione di illegittimità costituzionale richiamata dalla Corte.
art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.
Con il primo lamenta violazione di legge ed erronea applicazione dell’art. 47-quinquies, commi 1 e 7, ord. pen. in relazione all’art. 606, comma 1 lett. b), cod proc. pen., per avere applicato i criteri di valutazione propri dei benefici penitenziari ordinari ad un istituto al quale sono del tutto estranei.
La norma è indicata quale fondamento del motivo di ricorso per violazione di legge; la Corte accoglie il ricorso, ravvisando l’omessa applicazione dei criteri propri della detenzione domiciliare speciale.
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
Con il secondo motivo denuncia mancanza e manifesta illogicità della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. e), cod. proc. pen.
La norma è il parametro del motivo di ricorso relativo ai vizi motivazionali; la Corte ha riscontrato che il provvedimento non affrontava il bilanciamento decisivo richiesto per valutare l’istanza.
Massime di principio
- La detenzione domiciliare speciale può essere concessa anche al padre detenuto per reati compresi nell’art. 4-bis ord. pen., quando la madre sia impossibilitata a prendersi cura della prole; occorre inoltre che non risulti accertata la pericolosità del richiedente.
- Nel decidere sulla detenzione domiciliare speciale richiesta dal padre, il giudice deve valutare in concreto l’interesse del minore alla continuità dei rapporti affettivi con almeno uno dei genitori e bilanciarlo con l’interesse all’esecuzione della pena.
- Il collocamento del minore in una comunità non esaurisce la valutazione richiesta: il giudice deve esaminare specificamente se la misura favorisca l’interesse del minore e considerare l’impossibilità dell’altro genitore di assicurargli un’adeguata relazione genitoriale.
- Il rigetto della richiesta non può fondarsi sul rinvio a un periodo di osservazione o a una futura valutazione senza affrontare gli elementi decisivi per il bilanciamento, né senza indicare elementi di pericolosità del richiedente o confutare quelli favorevoli dedotti.
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