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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24504/2023 del 07/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza per la mancata concessione dell'attenuante del danno patrimoniale di particolare tenuità (art. 62, primo comma, n. 4 cod. pen.), sostenendo che l'offesa fosse di modesta entità sia sotto il profilo economico (una confezione da 24 birre) sia sotto il profilo della violenza esercitata sulle persone offese, che sarebbe stata minima.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per motivi manifestamente infondati, generici e non consentiti. Ha ritenuto che il giudice di merito avesse correttamente valutato la non configurabilità dell'attenuante, avendo considerato non solo il valore del bene sottratto ma anche la violenza e l'offesa alla integrità fisica e morale delle persone offese (spintonamenti e colluttazione con il direttore e l'addetto alla sicurezza; presenza di un terzo che lanciava sassi). La Corte ha inoltre rilevato che una rivalutazione dei fatti sarebbe stata una valutazione di merito preclusa alla Cassazione. Il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria di euro 3000 a favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 62, primo comma, n. 4, cod. pen.

    L'attenuante del "danno patrimoniale di speciale tenuità" richiede una valutazione complessiva del danno subito dalla persona offesa; nei reati contro il patrimonio (e particolarmente nelle rapine, reati plurioffensivi) non basta il basso valore economico del bene sottratto, ma va considerata anche la violenza o la minaccia e gli effetti dannosi sulla sfera fisica e morale della vittima. L'accertamento è rimesso al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione salvo vizi logico-giuridici.

  • art. 131-bis, cod. pen.

    Richiamato come riferimento: la Corte di merito ha già motivato la mancata applicazione della causa di non punibilità prevista da detta norma alla luce della condotta violenta e della pervicacia, fondamento anche per escludere l'attenuante di particolare tenuità.

  • art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176) e successive modifiche

    Norme procedurali richiamate per la trattazione scritta del procedimento davanti alla Corte, confermando la modalità di trattazione applicata nel caso.

  • art. 616, cod. proc. pen.

    Previsione della condanna alle spese processuali a carico del ricorrente e della possibilità di sanzione pecuniaria quando il ricorso è inammissibile per colpa; applicata dalla Corte nella misura indicata.

Massime di principio

  • Per valutare l'attenuante di particolare tenuità in delitti contro il patrimonio occorre considerare il danno complessivo subito dalla persona offesa e non solo il valore materiale della cosa sottratta.
  • Nei reati "plurioffensivi" come la rapina, la presenza di violenza o minaccia verso le persone rende meno probabile il riconoscimento dell'attenuante di tenuità patrimoniale.
  • La valutazione della gravità della condotta e dell'offesa è un apprezzamento di merito riservato al giudice di merito; la Cassazione non può rimettere in discussione tale apprezzamento salvo vizi logico-giuridici nella motivazione.
  • Un ricorso formulato solo per chiedere la riconsiderazione di valutazioni fattuali già motivate dal giudice di merito è esposto al rischio di inammissibilità per motivi manifestamente infondati o generici.
  • Se il ricorso è dichiarato inammissibile per colpa, il ricorrente può essere condannato oltre alle spese processuali anche a una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende; è quindi importante valutare la fondatezza giuridica dell'impugnazione prima di proporla.

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