Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32416/2024 del 09/08/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il pubblico ministero ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di Rovigo (giudice dell'esecuzione) che aveva respinto la richiesta di revoca della sospensione condizionale della pena concessa a Francesco Boccato. La sospensione era stata subordinata al pagamento, entro sei mesi dal passaggio in giudicato (16/10/2019 → termine 16/04/2020), di provvisionali per complessivi €18.000; il pagamento è avvenuto tardivamente (8/04/2024, tramite bonifico) in prossimità dell'udienza camerale. Il PM ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione sostenendo che il termine fissato in sentenza è obbligatorio e che il giudice dell'esecuzione non poteva ignorarlo o modificarlo; ha altresì contestato che non vi fosse rinuncia a verbale del PM alla richiesta di revoca.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso del Procuratore Generale, ritenendo che il giudice dell'esecuzione non potesse ritenere validamente assolto l'obbligo scaduto e non potesse rimettere in discussione il termine fissato in sentenza. La Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui il mancato adempimento entro il termine fissato determina la revoca della sospensione condizionale, salvo impossibilita' sopravvenuta non dipendente da fatto volontario del condannato. Ha altresì precisato che il giudice dell'esecuzione può verificare l'eventuale impossibilita' di adempiere valutando la situazione reddituale e patrimoniale esistente nel periodo tra passaggio in giudicato e scadenza del termine, anche avvalendosi dei poteri investigativi (art. 185 disp. att. c.p.p.). L'ordinanza impugnata e' annullata e la causa rinviata al Tribunale di Rovigo per nuovo giudizio.

Norme richiamate

  • art. 163 cod. pen.

    La concessione della sospensione condizionale della pena puo' essere subordinata a condizioni e il rispetto del termine fissato per adempiere costituisce elemento essenziale; il mancato adempimento nel termine determina la revoca, salvo impossibilita' sopravvenuta non dipendente da atto volontario.

  • art. 185 disposizioni attuative cod. proc. pen.

    Attribuisce al giudice dell'esecuzione poteri istruttori per acquisire informazioni patrimoniali e bancarie del condannato, utili a verificare la concreta possibilita' o impossibilita' di adempiere entro il termine fissato.

  • Giurisprudenza della Cassazione

    Sez. 3, n. 20378 del 24/02/2004 (Borrello); Sez. 3, n. 9859 del 21/01/2016 (Fontana); Sez. 1, n. 36377 del 07/07/2023 (Lattanzi) ecc.

    Costante orientamento secondo cui il termine per l'adempimento della condizione e' vincolante e il pagamento o altri atti successivi al suo decorso non impediscono la revoca della sospensione; il giudice dell'esecuzione puo' solo accertare eventuale impossibilita' non imputabile al condannato.

Massime di principio

  • Il termine fissato nella sentenza per l'adempimento di condizioni alla sospensione condizionale e' obbligatorio: il mancato adempimento nel termine comporta, di norma, la revoca del beneficio.
  • Il giudice dell'esecuzione non puo' modificare né ignorare il termine stabilito dal giudice della cognizione: puo' soltanto verificare l'esistenza di una impossibilita' di adempiere sopravvenuta e non dipendente da atto volontario del condannato.
  • Il pagamento effettuato dopo la scadenza del termine, anche se completo e anche se avvenuto immediatamente prima dell'udienza esecutiva, non impedisce di per sé la revoca della sospensione, salvo che sia dimostrabile l'impossibilita' di adempiere entro il termine.
  • La verifica dell'impossibilita' deve considerare la situazione economico-patrimoniale del condannato nel periodo compreso tra il passaggio in giudicato e la scadenza del termine; il giudice dell'esecuzione puo' acquisire documentazione e utilizzare i poteri istruttori (es. accesso registri immobiliari, rapporti bancari).
  • La presunta rinuncia del pubblico ministero all'istanza di revoca deve risultare in modo formale (verbale o atto): formulazioni ambigue nel processo verbale non sono sufficienti a desumere una rinuncia.
  • Per giustificare la scusabilità del ritardo non sono sufficienti affermazioni verbali del difensore; e' necessaria una documentazione o prova della concreta impossibilita' o delle ragioni oggettive che abbiano impedito l'adempimento nel termine.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.