Cassazione Civile, Ordinanza n. 15215/2026 del 20/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'Ufficio aveva emesso un avviso di accertamento nei confronti di una società con socio unico, contestando la mancata applicazione della ritenuta alla fonte su interessi passivi contabilizzati su un finanziamento del socio unico per l'annualità 2012. La società aveva stipulato con il socio e amministratore un accordo di finanziamento con previsione di interessi, registrando in contabilità il costo per interessi e il corrispondente debito verso il socio e verso l'erario per le ritenute, ma senza effettuare il pagamento effettivo degli interessi. La contribuente aveva impugnato l'atto sostenendo che gli interessi non erano stati erogati e che, dunque, non vi era tassazione in applicazione del principio di cassa. La CTP e poi la CTR avevano annullato l'accertamento. In cassazione l'Agenzia ha dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 45 e 46 TUIR e dell'art. 26 DPR 600/1973, sostenendo che la presunzione legale di fruttuosità del mutuo tra socio e società comporta l'obbligo di ritenuta anche in mancanza di effettiva corresponsione, perché la prova contraria rileva sul rapporto impositivo sia per il mutuante sia per il sostituto d'imposta.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso. Ha affermato che, nei finanziamenti soci qualificabili come mutuo, la presunzione legale di percezione degli interessi opera non solo nei confronti del socio mutuante, ma anche nei confronti della società mutuataria quale sostituto d'imposta, con conseguente obbligo di effettuare la ritenuta a titolo di acconto anche quando gli interessi non siano stati materialmente corrisposti. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Emilia-Romagna, in diversa composizione, per l'esame delle residue questioni di merito e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È stato il parametro processuale del motivo di ricorso, formulato come violazione o falsa applicazione di norme di diritto.
La presunzione di percezione degli interessi sui capitali dati a mutuo opera salvo prova contraria; tale regola si applica al rapporto tributario connesso al finanziamento soci.
Le somme versate dai soci, se non risulta diversamente da bilancio o rendiconti, si considerano date a mutuo.
art. 26, comma 5, DPR 600/1973
La ritenuta a titolo di acconto sui redditi di capitale si applica anche in relazione agli interessi dovuti e non solo a quelli materialmente corrisposti.
Richiamato per evidenziare il carattere normalmente oneroso del mutuo e il conseguente corredo presuntivo sulla fruttuosità del finanziamento.
Menziato nella descrizione della contabilizzazione degli interessi come componente negativo del reddito d'esercizio.
Massime di principio
- Nei finanziamenti dei soci alla società, se il versamento è qualificabile come mutuo, opera la presunzione legale di fruttuosità prevista dal TUIR, salvo prova contraria del contribuente.
- La presunzione di percezione degli interessi non resta confinata al solo rapporto tra mutuante e mutuatario, ma si riflette anche sull'obbligo del sostituto d'imposta di operare la ritenuta a titolo di acconto.
- L'obbligo di ritenuta sugli interessi da mutuo tra socio e società non richiede la materiale corresponsione degli interessi, essendo sufficiente che essi siano giuridicamente dovuti o presunti dalla legge.
- Non è consentito che le parti del rapporto negoziale gestiscano discrezionalmente il presupposto impositivo in modo da eludere l'applicazione della ritenuta attraverso la sola mancata erogazione materiale delle somme.
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