Cassazione Penale, Sentenza n. 28405/2024 del 15/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile l'appello proposto dalla difesa contro la sentenza di condanna del Tribunale di Milano (5/6/2023) per il delitto di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. 6/9/2011, n.159. L'inammissibilità era stata motivata dal mancato deposito, unitamente all'atto di appello, del mandato specifico ad impugnare rilasciato dopo la sentenza e della dichiarazione/elezione di domicilio, come previsto dagli artt. 581, commi 1-ter e 1-quater, c.p.p., introdotti dal d.lgs. n.150/2022. Il ricorrente ha sostenuto che il processo era iniziato prima dell'entrata in vigore della riforma Cartabia e che erano già stati depositati prima della riforma nomina con elezione di domicilio e procura comprensiva di legittimazione alle impugnazioni; ha altresì prospettato possibile questione di costituzionalità delle nuove disposizioni.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto applicabile la disciplina introdotta dal d.lgs. n.150/2022 (art. 89, comma 3) in quanto la sentenza impugnata è stata pronunciata dopo l'entrata in vigore della riforma. Ha confermato che, a pena di inammissibilità, l'atto di impugnazione deve essere accompagnato dalla dichiarazione/elezione di domicilio e, se l'imputato è stato giudicato in sua assenza, dal mandato specifico ad impugnare rilasciato dopo la sentenza e contestuale all'impugnazione. Ha ritenuto infondate le censure basate su precedenti procure o domicili non aggiornati e ha considerato manifestamente infondata anche la questione di legittimità costituzionale sollevata. Per l'inammissibilità ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 581 cod. proc. pen. (commi 1-ter e 1-quater)
commi 1-ter e 1-quater, introdotti dall'art. 33 d.lgs. 10/10/2022, n.150
Richiedono, a pena di inammissibilità, il deposito unitamente all'impugnazione della dichiarazione/elezione di domicilio e, se si è proceduto in assenza dell'imputato, del mandato specifico ad impugnare rilasciato dopo la sentenza; tali atti devono essere successivi alla sentenza e contestuali all'impugnazione, espressione della volontà consapevole dell'imputato.
art. 89, comma 3 d.lgs. 10/10/2022, n.150
Stabilisce la decorrenza temporale delle disposizioni della riforma; si applicano alle impugnazioni riguardanti sentenze pronunciate successivamente all'entrata in vigore del d.lgs.
art. 75, comma 2, d.lgs. 6/9/2011, n.159
art. 75, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n.159
Norma sostanziale alla base della condanna impugnata (reato contestato al ricorrente); la decisione di inammissibilità non entra nel merito della condanna, ma sull'ammissibilità dell'appello.
Costituzione italiana
Le censure di incostituzionalità relative alla nuova disciplina sono state ritenute manifestamente infondate: le norme regolano modalità procedurali di esercizio dell'impugnazione da parte del difensore e non violano il diritto di difesa né altri principi costituzionali richiamati.
Massime di principio
- Se la sentenza è stata pronunciata dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n.150/2022 (riforma Cartabia), l'appello deve essere corredato, a pena di inammissibilità, della dichiarazione o elezione di domicilio prevista dall'art. 581, comma 1-ter, c.p.p.
- Quando l'imputato è stato giudicato in sua assenza, l'atto di impugnazione del difensore deve contenere un mandato specifico ad impugnare rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione/elezione di domicilio (art. 581, comma 1-quater); procure e domicili antecedenti alla sentenza non sono sufficienti salvo esplicita e formale rinnovo nei modi richiesti.
- La mancata osservanza di tali formalità comporta l'inammissibilità dell'impugnazione e può comportare conseguenze economiche a carico del ricorrente (spese processuali e sanzione alla Cassa delle ammende).
- Le questioni di legittimità costituzionale avverse alla riforma tendono a essere dichiarate manifestamente infondate: le disposizioni sono interpretate come regole procedurali e di certezza delle notifiche, non come limitazione del diritto di difesa.
- In casi analoghi, è necessario verificare la temporalità (data della sentenza) rispetto all'entrata in vigore della normativa e procurarsi, se richiesto, un mandato ad impugnare datato dopo la sentenza e l'elezione/dichiarazione di domicilio correttamente depositata insieme all'atto di impugnazione.
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