Cassazione Penale, Ordinanza n. 31643/2025 del 22/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi confermato la decisione di merito nella parte relativa alla responsabilità penale e al trattamento sanzionatorio, disponendo la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente era stato ritenuto responsabile in primo e secondo grado di un tentato furto in abitazione aggravato. Con il ricorso per cassazione ha censurato solo il trattamento sanzionatorio, lamentando la mancata concessione delle attenuanti generiche e dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità ex art. 62 n. 4 c.p., nonché la violazione dei criteri di cui all'art. 133 c.p. in punto di dosimetria della pena. La Corte ha ritenuto infondate le doglianze, osservando che il diniego dell'attenuante ex art. 62 n. 4 c.p. era giustificato dal non scarso valore economico dei beni sottratti, dall'entità del pregiudizio complessivo arrecato alla persona offesa e dal patimento morale della vittima; quanto alle attenuanti generiche, la motivazione di merito era adeguata perché fondata sulla negativa personalità dell'imputato, sui plurimi precedenti penali anche specifici, sulla mancanza di resipiscenza e sulla gravità del fatto. In relazione all'art. 133 c.p., la censura è stata ritenuta inammissibile perché diretta a sollecitare una nuova valutazione di merito sulla congruità della pena, non consentita in cassazione se la pena non è frutto di arbitrio o di illogicità manifesta.
Norme richiamate
L'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità può essere esclusa quando il valore dei beni oggetto dell'azione predatoria non è modesto e il pregiudizio complessivo per la persona offesa, anche morale, non è minimo.
Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo se il giudice di merito indica gli elementi ritenuti prevalenti e ostativi alla loro concessione; non è necessario confutare analiticamente ogni deduzione difensiva e il diniego può fondarsi anche sui precedenti penali dell'imputato.
In cassazione non è censurabile la mera valutazione di congruità della pena quando la determinazione sanzionatoria non sia frutto di arbitrio o di manifesta illogicità; non è consentita una nuova valutazione del merito.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità il diniego delle attenuanti generiche è sorretto da motivazione sufficiente quando il giudice individua alcuni elementi di preponderante rilievo contrari al riconoscimento del beneficio, senza dover rispondere puntualmente a ogni argomento difensivo.
- I precedenti penali, specie se specifici, possono da soli giustificare un giudizio sfavorevole sulla personalità dell'imputato e supportare il diniego delle attenuanti generiche.
- L'attenuante del danno di speciale tenuità ex art. 62 n. 4 c.p. non è applicabile quando il valore economico dei beni sottratti non sia esiguo e il pregiudizio complessivo alla vittima, anche sotto il profilo morale, sia significativo.
- In cassazione è inammissibile la censura che miri esclusivamente a ottenere una nuova valutazione della congruità della pena, salvo che la motivazione del giudice di merito sia arbitraria o manifestamente illogica.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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