Cassazione Civile, Ordinanza n. 11944/2024 del 03/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pensionato)
La controversia
La controversia nasce dalla richiesta di riliquidazione di una pensione già in godimento, con applicazione della rivalutazione contributiva prevista dall'art. 7, comma 12, della legge n. 638/1983. La Corte d'appello, in riforma del primo grado, aveva riconosciuto il diritto del pensionato alla riliquidazione e aveva condannato l'INPS al pagamento delle differenze dovute con decorrenza dal 10 giugno 2012, cioè dal triennio anteriore al deposito del ricorso introduttivo. L'INPS ha impugnato in Cassazione deducendo la violazione dell'art. 47 del d.P.R. n. 639/1970, come modificato dal D.L. n. 98/2011, art. 38, comma 4, lett. d), e dell'art. 252 disp. att. c.p.c., sostenendo che dovesse operare la decadenza c.d. estintiva o tombale anche sui ratei maturati antecedentemente al 6 luglio 2011, con estinzione integrale del diritto alla riliquidazione in quanto la domanda riguardava, secondo l'ente, un riconoscimento solo parziale della pensione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'INPS. Ha affermato, richiamando giurisprudenza consolidata, che nella domanda di adeguamento o ricalcolo di una prestazione pensionistica già parzialmente riconosciuta la decadenza sostanziale non estingue integralmente il diritto alla riliquidazione, ma incide soltanto sulle differenze relative ai ratei maturati anteriormente al triennio dalla domanda giudiziale. Ha quindi confermato la decisione della Corte d'appello di Lecce e ha condannato l'INPS alle spese, con distrazione in favore dei difensori antistatari del controricorrente, oltre all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 7, comma 12, L. n. 638/1983
è la base normativa della rivalutazione contributiva invocata dal pensionato per ottenere la riliquidazione della prestazione
disciplina la decadenza in materia di prestazioni previdenziali; la Corte ne conferma l'applicazione nei limiti già elaborati dalla giurisprudenza consolidata
art. 38, comma 4, lett. d), D.L. n. 98/2011
norma invocata dall'INPS per sostenere l'operatività della decadenza estintiva anche nel caso di riliquidazione della pensione parzialmente riconosciuta
richiamato dall'INPS nel motivo di ricorso in relazione alla disciplina intertemporale della decadenza
"determina l'estinzione del diritto ai ratei pregressi delle prestazioni previdenziali e l'inammissibilità della relativa domanda giudiziale"; "in caso di mancata proposizione di ricorso amministrativo, i termini decorrono dall'insorgenza del diritto ai singoli ratei"
la Corte lo richiama per ribadire la natura sostanziale del termine di decadenza e il suo effetto limitato ai ratei pregressi
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
giustifica l'obbligo per la parte soccombente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- Nelle controversie previdenziali aventi a oggetto la riliquidazione o l'adeguamento di una pensione già parzialmente riconosciuta, la decadenza sostanziale non comporta l'estinzione integrale del diritto alla prestazione, ma preclude soltanto la tutela dei ratei maturati oltre il triennio anteriore alla domanda giudiziale.
- La disciplina della decadenza in materia previdenziale va letta in coerenza con la natura della prestazione e con l'elaborazione giurisprudenziale consolidata, che distingue tra diritto alla riliquidazione e tutela dei singoli ratei arretrati.
- Quando il giudice di merito si conforma all'orientamento consolidato della Cassazione sulla portata della decadenza previdenziale, il ricorso per cassazione che pretenda una diversa lettura della norma è destinato al rigetto.
- La decadenza previdenziale, pur avendo natura sostanziale ed estintiva rispetto ai ratei pregressi, non opera automaticamente come preclusione totale della domanda quando il diritto azionato riguarda una prestazione pensionistica già riconosciuta in parte.
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