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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11742/2025 del 05/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

A seguito di controlli fiscali relativi agli anni d'imposta 2009 e 2010, l'Agenzia delle Entrate ha emesso avvisi di accertamento nei confronti di una società ritenuta "di comodo" e, per derivazione, nei confronti dei soci. I contribuenti hanno impugnato gli avvisi, ma i giudici di merito hanno rigettato i ricorsi. In cassazione hanno dedotto, con unico motivo, violazione e falsa applicazione dell'art. 30 della legge n. 724 del 1994 e omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che la CTR avesse valorizzato elementi irrilevanti e trascurato circostanze idonee a provare i fatti impeditivi dell'applicazione della disciplina sulle società non operative. In particolare, lamentavano che fosse stato erroneamente attribuito valore sintomatico dell'intento elusivo all'inserimento di dati non veritieri nel quadro RS, alla mancata presentazione dell'interpello disapplicativo e alla ritenuta insufficienza delle prove documentali offerte per dimostrare i tentativi di gestione o di dismissione dell'attività e gli impedimenti oggettivi derivanti da progetto edilizio, crisi di mercato e vincolo di destinazione del finanziamento pubblico. Contestavano inoltre la ritenuta correttezza del contraddittorio endoprocedimentale e, in sostanza, chiedevano una nuova valutazione del materiale istruttorio.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. In via preliminare ha rilevato l'inammissibilità del ricorso proposto nei confronti del Ministero dell'Economia e delle Finanze, rimasto intimato, perché nei giudizi tributari instaurati dopo il 1 gennaio 2001 la legittimazione spetta soltanto alle Agenzie fiscali. Quanto al motivo contro la sentenza della CTR, la Corte ha ritenuto operante la disciplina della c.d. doppia conforme e ha osservato che i ricorrenti non avevano indicato quale fatto storico decisivo fosse stato omesso, né avevano confrontato le ragioni di fatto della decisione di primo grado con quelle della sentenza d'appello, come richiesto per superare il limite dell'art. 360, n. 5, c.p.c. Inoltre, ha affermato che le censure miravano in realtà a ottenere una rivalutazione del materiale probatorio e del convincimento del giudice di merito, attività preclusa in sede di legittimità. Le spese sono state poste a carico dei ricorrenti in favore dell'Agenzia delle Entrate; nulla sulle spese nei confronti del Ministero intimato.

Norme richiamate

  • art. 30, L. 27 dicembre 1994, n. 724

    La disciplina sulle società non operative consente ai contribuenti di fornire prova contraria dei fatti impeditivi oggettivi e indipendenti dalla loro volontà, ma tale prova non può essere riconsiderata in cassazione come mera rivalutazione del merito.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Il motivo è stato formalmente prospettato come violazione di legge, ma in concreto investiva la valutazione delle prove e l'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il vizio di omesso esame è inammissibile se non viene indicato un fatto storico decisivo realmente pretermesso e, nel caso di doppia conforme, se non si dimostra la diversità delle ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.

  • art. 360, comma 4, c.p.c.

    In caso di decisione d'appello che conferma la sentenza di primo grado per le stesse ragioni sui medesimi fatti, il ricorso per cassazione non può essere fondato sul vizio di cui al n. 5 se non viene superata la regola della doppia conforme.

  • art. 116 c.p.c.

    Non è sindacabile in cassazione il convincimento del giudice di merito formatosi sulla valutazione del materiale probatorio, né è consentita una nuova valutazione delle prove.

  • art. 57, comma 1, D.Lgs. n. 300 del 1999

    Dalla istituzione delle agenzie fiscali deriva che, nei giudizi tributari instaurati dopo il 1 gennaio 2001, la legittimazione processuale spetta alle Agenzie e non al Ministero dell'Economia e delle Finanze.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    La declaratoria di inammissibilità comporta l'obbligo, per i ricorrenti, di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115 del 2002

    È il parametro richiamato per quantificare l'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di inammissibilità.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, la censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. è ammissibile solo se indica uno specifico fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti, che sia stato completamente omesso dal giudice di merito.
  • In presenza di doppia conforme, il ricorrente deve confrontare puntualmente le ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito e dimostrare che esse siano diverse; in difetto, il motivo sul vizio motivazionale è inammissibile.
  • Non è consentito in cassazione sollecitare una nuova valutazione del materiale istruttorio o un diverso apprezzamento dell'attendibilità delle prove, trattandosi di sindacato riservato al giudice di merito.
  • Nelle controversie tributarie introdotte dopo il 1 gennaio 2001, la legittimazione processuale spetta alle Agenzie fiscali e non al Ministero dell'Economia e delle Finanze.
  • La disciplina delle società di comodo consente al contribuente di superare la presunzione di non operatività mediante prova contraria di fatti oggettivi impeditivi, ma la relativa valutazione probatoria resta riservata al merito.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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