Cassazione Penale, Sentenza n. 11766/2024 del 20/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli che confermava la condanna per rapine aggravate e rideterminava il trattamento sanzionatorio escludendo la recidiva e rideterminando gli aumenti per continuazione. Il ricorso per cassazione deduceva: (i) violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla dichiarazione di manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale relativa all'art. 625-bis c.p. nella parte in cui non prevede l'attenuante speciale della collaborazione anche per la rapina; (ii) violazione del divieto di reformatio in peius (richiamando art. 597 c.p.) per aver aumentato la multa e le pene rispetto al primo grado nonostante l'esclusione della recidiva; (iii) vizio di motivazione in ordine al calcolo degli aumenti per la continuazione (art. 81 c.p.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per tardività: la sentenza impugnata è del 6/6/2023, il termine di novanta giorni per il deposito della motivazione scadeva il 4/9/2023; i successivi 45 giorni utili per proporre ricorso ex art. 544 c.p.p. scadevano il 19/10/2023. L'atto di impugnazione, redatto il 2/11/2023 e depositato il 9/11/2023, è risultato tardivo. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La Corte non ha esaminato i profili sostanziali (art. 625-bis, art. 81, ecc.) per via dell'inammissibilità procedurale.
Norme richiamate
art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020
Richiamata per indicare che il procedimento si è celebrato con contraddittorio scritto; applicazione procedurale senza effetti sul merito sostanziale della pronuncia di inammissibilità.
La questione di legittimità costituzionale e la presunta esclusione dell'attenuante della 'collaborazione' per la rapina è stata sollevata dal ricorrente, ma non è stata esaminata dalla Corte di Cassazione in quanto il ricorso è stato dichiarato inammissibile per tardività.
Richiamato dal ricorrente in relazione al divieto di reformatio in peius; anche questo profilo non è stato valutato nel merito a causa dell'inammissibilità del ricorso.
Invocato in relazione alla determinazione degli aumenti per continuazione; la Corte non si è pronunciata sul corretto calcolo degli aumenti per via dell'inammissibilità procedurale.
Usato dalla Corte per il computo del termine di 45 giorni a disposizione per proporre il ricorso per cassazione dopo il deposito della motivazione; la Corte ha applicato tale disposizione per dichiarare la tardività dell'impugnazione.
Applicato per disporre le conseguenze della dichiarazione di inammissibilità: condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende (determinata equitativamente in euro 3.000).
Massime di principio
- Verificare con estrema attenzione i termini processuali: dopo la fissazione del termine per il deposito della motivazione (se previsto), va calcolato il termine di 45 giorni ex art. 544 c.p.p. per proporre ricorso per cassazione; il mancato rispetto di tali termini determina l'inammissibilità.
- Le questioni di merito (es. applicazione di attenuanti speciali o contestazioni sul calcolo delle pene per continuazione) non saranno esaminate dalla Corte di Cassazione se il ricorso è dichiarato inammissibile per motivi formali; dunque la tempestività è condizione di efficacia sostanziale.
- Quando si impugna una sentenza d'appello, controllare la data effettiva di deposito della motivazione e non soltanto la data della sentenza, perché da tale momento decorrono i termini utili per la cassazione.
- In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente può essere condannato non solo alle spese processuali ma anche al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.); valutare il rischio economico prima di proporre impugnazioni considerate tardive o infondate.
- Se si deducono questioni di costituzionalità o errori di calcolo della pena, assicurarsi prima della proposizione del ricorso che tutti i presupposti formali di ammissibilità siano rispettati per evitare la mancata trattazione del merito.
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