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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11766/2024 del 20/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli che confermava la condanna per rapine aggravate e rideterminava il trattamento sanzionatorio escludendo la recidiva e rideterminando gli aumenti per continuazione. Il ricorso per cassazione deduceva: (i) violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla dichiarazione di manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale relativa all'art. 625-bis c.p. nella parte in cui non prevede l'attenuante speciale della collaborazione anche per la rapina; (ii) violazione del divieto di reformatio in peius (richiamando art. 597 c.p.) per aver aumentato la multa e le pene rispetto al primo grado nonostante l'esclusione della recidiva; (iii) vizio di motivazione in ordine al calcolo degli aumenti per la continuazione (art. 81 c.p.).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per tardività: la sentenza impugnata è del 6/6/2023, il termine di novanta giorni per il deposito della motivazione scadeva il 4/9/2023; i successivi 45 giorni utili per proporre ricorso ex art. 544 c.p.p. scadevano il 19/10/2023. L'atto di impugnazione, redatto il 2/11/2023 e depositato il 9/11/2023, è risultato tardivo. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La Corte non ha esaminato i profili sostanziali (art. 625-bis, art. 81, ecc.) per via dell'inammissibilità procedurale.

Norme richiamate

  • art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020

    Richiamata per indicare che il procedimento si è celebrato con contraddittorio scritto; applicazione procedurale senza effetti sul merito sostanziale della pronuncia di inammissibilità.

  • art. 625-bis c.p.

    La questione di legittimità costituzionale e la presunta esclusione dell'attenuante della 'collaborazione' per la rapina è stata sollevata dal ricorrente, ma non è stata esaminata dalla Corte di Cassazione in quanto il ricorso è stato dichiarato inammissibile per tardività.

  • art. 597 c.p.

    Richiamato dal ricorrente in relazione al divieto di reformatio in peius; anche questo profilo non è stato valutato nel merito a causa dell'inammissibilità del ricorso.

  • art. 81 c.p.

    Invocato in relazione alla determinazione degli aumenti per continuazione; la Corte non si è pronunciata sul corretto calcolo degli aumenti per via dell'inammissibilità procedurale.

  • art. 544 c.p.p.

    Usato dalla Corte per il computo del termine di 45 giorni a disposizione per proporre il ricorso per cassazione dopo il deposito della motivazione; la Corte ha applicato tale disposizione per dichiarare la tardività dell'impugnazione.

  • art. 616 c.p.p.

    Applicato per disporre le conseguenze della dichiarazione di inammissibilità: condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende (determinata equitativamente in euro 3.000).

Massime di principio

  • Verificare con estrema attenzione i termini processuali: dopo la fissazione del termine per il deposito della motivazione (se previsto), va calcolato il termine di 45 giorni ex art. 544 c.p.p. per proporre ricorso per cassazione; il mancato rispetto di tali termini determina l'inammissibilità.
  • Le questioni di merito (es. applicazione di attenuanti speciali o contestazioni sul calcolo delle pene per continuazione) non saranno esaminate dalla Corte di Cassazione se il ricorso è dichiarato inammissibile per motivi formali; dunque la tempestività è condizione di efficacia sostanziale.
  • Quando si impugna una sentenza d'appello, controllare la data effettiva di deposito della motivazione e non soltanto la data della sentenza, perché da tale momento decorrono i termini utili per la cassazione.
  • In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente può essere condannato non solo alle spese processuali ma anche al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.); valutare il rischio economico prima di proporre impugnazioni considerate tardive o infondate.
  • Se si deducono questioni di costituzionalità o errori di calcolo della pena, assicurarsi prima della proposizione del ricorso che tutti i presupposti formali di ammissibilità siano rispettati per evitare la mancata trattazione del merito.

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