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Ordinanza

Ordinanza n. 301/2026 - Catania, Sezione 1

per l'annullamento del provvedimento prot. n° -OMISSIS-, notificato il successivo -OMISSIS-, adottato dal Questore di Catania e con cui è stato disposo a carico del ricorrente il divieto di accesso alle manifestazioni sportive (cd. DASPO) per la durata di anni due, nonché per la stessa durata, anche a tutti i luoghi ove si svolgono gli allenamenti ed i ritiri della squadra della “A.S.D. Acireale Calcio 1946”.

Giustizia amministrativa202502300

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IOrdinanzaAccesso agli atti

Atto impugnato: diniego espresso e silenzio sulle istanze di accesso alle relazioni di servizio redatte dalle Forze dell'Ordine in occasione di aggressioni e minacce riferite dal ricorrente

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Pendente il giudizio di annullamento del DASPO biennale disposto dal Questore di Catania, il ricorrente ha proposto istanze ex art. 116, comma 2, c.p.a. contro il diniego espresso della Questura e il silenzio del Comando e della Compagnia dei Carabinieri sulle richieste di copia delle relazioni di servizio relative a interventi delle Forze dell'Ordine, richiesti dal ricorrente in quanto asseritamente vittima, insieme alla dirigenza e ai giocatori della squadra calcistica, di aggressioni verbali e fisiche e minacce da parte di tifosi. Ha dedotto la violazione degli artt. 22 e seguenti della l. 241/1990, dell'art. 24 Cost. e l'eccesso di potere per arbitrio e ingiustizia manifesta, sostenendo che gli atti fossero necessari per dimostrare nel giudizio sul DASPO il clima intimidatorio esistente e che non ricorressero specifiche ragioni di segretezza o di tutela dell'ordine pubblico tali da escludere l'accesso. La Questura aveva motivato il diniego rilevando che le relazioni non appartenevano al fascicolo del procedimento conclusosi con il DASPO, mentre le articolazioni dell'Arma erano rimaste inerti.

La decisione

Il TAR ha deciso con ordinanza le istanze ex art. 116, comma 2, c.p.a. e le ha rigettate entrambe. Ha riconosciuto che la domanda riguardava accesso difensivo e che il ricorrente era titolare di una posizione legittimante collegata ai documenti richiesti. Tuttavia, ha rilevato che le relazioni di servizio, in quanto atti concernenti l'attività delle Forze dell'Ordine e potenzialmente contenenti dati sensibili e informazioni rilevanti per ordine e sicurezza pubblica, sono soggette a una disciplina di limitazione dell'accesso, da interpretare non in senso automaticamente preclusivo ma in coordinamento con l'art. 24, comma 7, l. 241/1990. L'accesso difensivo richiede comunque che l'istante alleghi e dimostri l'utilità concreta e il necessario nesso di strumentalità tra i documenti e la cura o difesa dei propri interessi. Nel caso concreto il ricorrente si era limitato a invocare il clima sfavorevole e intimidatorio creato dalla tifoseria, senza chiarire il rapporto specifico tra tale situazione e il comportamento contestato nel DASPO, ritenuto dall'Amministrazione lesivo dell'ordine pubblico. Non spettava al giudice dell'accesso valutare la decisività finale dei documenti nel giudizio principale, ma spettava al ricorrente indicare a monte la loro utilità difensiva specifica. Il rinvio al merito della regolazione delle spese e all'udienza camerale dell'11 febbraio 2026 per la fase cautelare non ha comportato una decisione sulla domanda di annullamento del DASPO.

Norme richiamate

  • art. 116, comma 2, c.p.a.

    Consente di decidere con ordinanza, nel corso del giudizio pendente, le istanze relative all'accesso ai documenti amministrativi.

  • artt. 22 ss. l. 241/1990

    Disciplina generale del diritto di accesso ai documenti amministrativi.

  • art. 24, comma 6, lett. c), l. 241/1990

    Consente limitazioni all'accesso per documenti riguardanti strutture, mezzi, personale e attività strumentali alla tutela dell'ordine pubblico, alla prevenzione e repressione della criminalità, all'attività di polizia giudiziaria e alle indagini.

  • art. 24, comma 7, l. 241/1990

    Deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi, la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici.

    Il diritto di accesso difensivo prevale anche nei casi di documenti astrattamente sottraibili, purché l'istante dimostri la necessità e la specifica strumentalità della conoscenza rispetto alla tutela dei propri interessi.

  • art. 25, comma 4, l. 241/1990

    Il silenzio serbato sull'istanza di accesso è stato contestato mediante istanza ex art. 116 c.p.a.

  • art. 3, comma 1, lett. b), D.M. 16 marzo 2022

    le relazioni di servizio, informazioni ed altri atti o documenti inerenti ad adempimenti istruttori relativi a licenze, concessioni od autorizzazioni comunque denominate o ad altri provvedimenti di competenza delle autorità di pubblica sicurezza, compresi quelli relativi al contenzioso amministrativo, che contengono notizie relative a situazioni di interesse per l'ordine e la sicurezza pubblica e all'attività di prevenzione e repressione della criminalità, salvo che, per disposizioni di legge o di regolamento, ne siano previste particolari forme di pubblicità o debbano essere uniti a provvedimenti o atti soggetti a pubblicità

    La sottrazione all'accesso non opera automaticamente per ogni documento formato dal Ministero dell'Interno; deve essere coordinata con il diritto di accesso difensivo e applicata in modo non generalizzato.

  • art. 24 Cost.

    È stato invocato quale fondamento del diritto di difesa sotteso all'istanza di accesso.

Massime di principio

  • L'accesso difensivo richiede non soltanto la titolarità di una posizione giuridica collegata ai documenti, ma anche l'allegazione dell'utilità concreta e del necessario nesso di strumentalità tra la conoscenza degli atti e la cura o difesa degli interessi giuridici dell'istante.
  • Nel giudizio sull'accesso difensivo, l'amministrazione e il giudice non devono anticipare la valutazione sulla decisività o sull'influenza finale del documento nel giudizio principale; l'istante deve però chiarire specificamente, a monte, perché il documento sia utile alla propria difesa.
  • La disciplina regolamentare che sottrae all'accesso le relazioni di servizio e gli atti di polizia concernenti ordine e sicurezza pubblica non può essere interpretata in senso letterale e generalizzato, tale da rendere ostensibili solo gli atti formalmente inseriti nel procedimento principale.
  • Anche quando i documenti richiesti riguardano attività di polizia e possono contenere dati sensibili o informazioni relative all'ordine pubblico, l'accesso difensivo è ammissibile soltanto se l'istante dimostra una specifica strumentalità della conoscenza rispetto alla tutela giudiziale o procedimentale invocata.

Come è indicizzato

MaterieAccesso difensivoAccesso documentaleRito elettorale
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativoAntimafia, sicurezza e ordine pubblico
IstitutiTrasparenza e pubblicitàLegittimazione e interesse a ricorrereOnere della prova e principio dispositivo

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