Cassazione Civile, Ordinanza n. 19289/2024 del 12/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato l’estinzione del giudizio per intervenuta definizione agevolata della controversia fiscale. Ha quindi preso atto che la lite era stata definita ai sensi dell’art. 6 del d.l. n. 119/2018, conv. con modif. dalla l. n. 136/2018, in assenza di diniego dell’Ufficio e di istanza di trattazione. Le spese sono rimaste a carico di chi le aveva anticipate.
Esito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia trae origine da un avviso di accertamento con cui l’Amministrazione finanziaria recuperava a tassazione, nei confronti di una società, i canoni di leasing relativi a un’imbarcazione da diporto e parte dei costi di un’autovettura ad uso promiscuo, ritenuti non inerenti, oltre all’IVA indebitamente detratta, con conseguente ripresa a IRES, IRAP e IVA e irrogazione di sanzioni. La contribuente otteneva l’annullamento dell’atto in primo grado e la conferma di tale esito in appello. L’Agenzia proponeva ricorso per cassazione articolato in quattro motivi, ma nelle more la società presentava istanza di definizione agevolata della lite ai sensi dell’art. 6 del d.l. n. 119/2018, senza diniego dell’Ufficio e senza richiesta di trattazione della parte interessata.
Norme richiamate
art. 375, secondo comma, c.p.c.
Norma processuale richiamata per la trattazione del ricorso in camera di consiglio.
Norma processuale richiamata per la definizione camerale del ricorso.
art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
La presentazione dell’istanza di definizione agevolata della controversia ha determinato l’estinzione del giudizio, in mancanza di diniego dell’Ufficio e di richiesta di trattazione da parte interessata.
Legge di conversione del d.l. n. 119/2018 richiamata quale base normativa della definizione agevolata.
Massime di principio
- La presentazione di una valida istanza di definizione agevolata della lite tributaria, se non seguita da diniego dell’Ufficio e in assenza di richiesta di trattazione, comporta l’estinzione del giudizio di cassazione.
- Quando interviene una causa legale di definizione agevolata del contenzioso, il giudice deve limitarsi a prenderne atto e dichiarare l’estinzione, senza esaminare i motivi del ricorso.
- In caso di estinzione del processo per definizione agevolata, le spese restano a carico di chi le ha anticipate, secondo quanto statuito nella decisione.
- La sopravvenuta definizione della lite assorbe integralmente l’esame del merito dell’accertamento fiscale e dei motivi di ricorso proposti dall’Amministrazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 12 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 19186/2024 del 12/07/2024
- ordinanza_civile · 12 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 19201/2024 del 12/07/2024
- ordinanza_civile · 12 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 19202/2024 del 12/07/2024
- ordinanza_civile · 12 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 19203/2024 del 12/07/2024
- ordinanza_civile · 12 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 19204/2024 del 12/07/2024
- ordinanza_civile · 12 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 19207/2024 del 12/07/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →