Cassazione Civile, Ordinanza n. 25036/2025 del 11/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia trae origine dal passaggio di un dipendente, transitato all'INPS tramite mobilità volontaria inter-enti, con mantenimento in origine di una quota retributiva più elevata rispetto al trattamento spettante presso l'ente di destinazione. In applicazione di un verbale d'intesa sindacale dell'11 ottobre 2007, le procedure di riassorbimento di tali quote erano state sospese per un anno; la questione riguardava il momento da cui l'INPS potesse riprendere il recupero delle somme ritenute non dovute e, quindi, il dies a quo della prescrizione dell'azione di ripetizione dell'indebito. Il lavoratore sosteneva che il credito fosse prescritto, poiché l'istituto aveva avanzato la richiesta di restituzione solo con lettera del 18 febbraio 2019 e aveva iniziato le trattenute da quel mese, chiedendo anche la restituzione di quanto già trattenuto. L'INPS, invece, sosteneva che la sospensione fosse durata fino al febbraio 2009, che il recupero fosse divenuto esigibile dal 1 marzo 2009 e che la missiva del 18 febbraio 2019 avesse interrotto tempestivamente la prescrizione decennale. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione, l'INPS denunciava violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 c.c. e seguenti, del verbale d'intesa 11/10/2007, degli artt. 38 e 39 CCNL 2006/2009 e CCNL 2016/2018, nonché degli artt. 2033, 2935 e 2946 c.c. e dei principi di cui all'art. 111 Cost. e art. 6 CEDU; in sostanza, lamentava che la Corte d'appello avesse escluso la proroga dell'accordo oltre un anno e avesse fatto decorrere la prescrizione da un momento anteriore a quello da essa ritenuto corretto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura, pur formalmente prospettata come violazione di legge e dei contratti collettivi, mirasse in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio e un diverso accertamento di merito sulla durata effettiva della sospensione e sull'eventuale proroga tacita dell'accordo. Richiamando il principio per cui il giudizio di legittimità non consente di rimettere in discussione l'apprezzamento dei fatti e delle prove compiuto dal giudice di merito, la Corte ha confermato l'insindacabilità in cassazione della valutazione secondo cui il verbale d'intesa aveva durata annuale senza proroga tacita. Il ricorso è stato quindi respinto in rito, con condanna dell'INPS alle spese e all'ulteriore contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
Richiamato come criterio ermeneutico del verbale d'intesa e dei contratti collettivi, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché tendeva a rivalutare il fatto accertato in merito.
artt. 38 e 39 CCNL 2006/2009
Invocati dall'INPS per sostenere la decorrenza del recupero e della prescrizione; la Corte non entra nel merito perché il motivo è qualificato come richiesta di nuova valutazione fattuale.
CCNL 2016/2018
Richiamato nel ricorso come parte del quadro collettivo interpretativo; non oggetto di autonoma decisione di diritto.
Richiamato quale norma sull'azione di ripetizione dell'indebito; il ricorso è però dichiarato inammissibile perché fondato sulla diversa ricostruzione dei fatti.
Invocato per individuare il momento di decorrenza della prescrizione; la Corte non si pronuncia nel merito sulla decorrenza per difetto di ammissibilità della censura.
Richiamato per la prescrizione ordinaria decennale del credito restitutorio; la relativa doglianza è stata ritenuta sostanzialmente fattuale e quindi inammissibile.
art. 111 Cost.
Richiamato unitamente all'art. 6 CEDU, ma senza una autonoma statuizione di principio, poiché il motivo è stato ritenuto diretto a contestare il merito.
art. 6 CEDU
Richiamato in via integrativa dei principi del giusto processo, senza incidenza decisoria autonoma.
art. 13, comma 1 quater, DPR 115/2002
Applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione è inammissibile il motivo che, sotto l'apparente deduzione di violazione di legge o di vizi motivazionali, miri in realtà a ottenere una rivalutazione del fatto e delle prove già compiuta dal giudice di merito.
- L'interpretazione di un accordo collettivo o di un verbale d'intesa, quando sia stata già effettuata dal giudice di merito con apprezzamento coerente delle risultanze probatorie, non può essere sostituita in cassazione con una diversa lettura degli elementi istruttori.
- La deduzione del momento di decorrenza della prescrizione o dell'esigibilità di un credito è censurabile in cassazione solo nei limiti in cui investa un errore di diritto; se invece presuppone una diversa ricostruzione dei fatti storici, il motivo è inammissibile.
- La Corte di cassazione non può essere trasformata in un terzo grado di merito per contestare l'accertamento dell'effettiva durata di una sospensione contrattuale o l'esistenza di una proroga tacita non risultante dagli atti valorizzati dai giudici di merito.
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