Cassazione Penale, Sentenza n. 32591/2023 del 26/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Cesaro ha impugnato l'ordinanza che aveva rigettato la richiesta di revoca o sostituzione degli arresti domiciliari. I motivi principali del ricorso sono: (1) carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione riguardo la sussistenza, concretezza e attualità delle esigenze cautelari, essendo le condotte contestate riferite al 2017 e sopravvenuti elementi (allontanamento dall'attività politica dal 2018, rinuncia a cariche proprie e del figlio, candidatura in collegio diverso) idonei a modificare la prognosi di reiterazione; (2) omissione di considerazione della mancata prova circa la persistenza di interessi affaristici e di rapporti con i fratelli (citati negli affari "Il Molino" e "Villa Igea"); (3) motivazione insufficiente quanto all'apprezzamento delle intercettazioni invocate e del loro significato temporale; (4) mancata motivazione in ordine all'istanza subordinata di sostituzione della misura con una meno afflittiva (es. divieto di dimora in Campania); inoltre la difesa ha depositato un nuovo motivo evocando una sentenza della Cassazione relativa al fratello Antimo quale elemento di riferimento.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato nei termini indicati: ha censurato l'insufficienza e l'apoditticità della motivazione del Tribunale che non ha adeguatamente valutato i fatti sopravvenuti e non ha risposto in modo fondato alle deduzioni difensive (allontanamento politico, mancanza di evidenze concrete sui rapporti affaristici e sul materiale intercettivo, omissione di valutazione della sostituzione della misura). La Corte ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Napoli per nuovo giudizio, impartendo di riesaminare le argomentazioni con piena libertà valutativa e di valutare anche la possibilità di misure meno afflittive ove compatibili con la tutela delle esigenze cautelari.
Norme richiamate
Norma sul concorso di persone nel reato; citata per ricondurre la partecipazione alle fattispecie contestate in riferimento agli artt. 416-bis e 416-ter
Delitto di associazione di tipo mafioso; richiamato per la gravità dei reati e per la presunzione cautelare collegata alla partecipazione a contesti mafiosi
Norma sul concorso esterno in associazione di tipo mafioso; la Corte sottolinea la specificità di questo reato e che la presunzione cautelare può essere superata mediante valutazione prognostica ancorata a fatti sopravvenuti
art. 86 d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570
Riferimento alla normativa elettorale in relazione al reato di corruzione elettorale (scambio elettorale politico-mafioso)
art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
Presunzione relativa di persistenza delle esigenze cautelari in caso di reati gravi (richiamata come presunzione che la difesa deve cercare di superare con elementi nuovi)
art. 274, lett. c), cod. proc. pen.
Criterio di valutazione delle esigenze cautelari con riferimento al tempo trascorso e alla attualità della pericolosità; invocato nel giudizio sulla necessità di considerare la distanza temporale dei fatti
art. 292, lett. c), cod. proc. pen.
Indica il tempo trascorso dalla commissione del reato quale indicatore per la valutazione della misura cautelare; utile a ponderare la rilevanza delle condotte pregresse
art. 299, commi 1 e 2, cod. proc. pen.
Disciplina del giudicato cautelare: la Corte ricorda che il giudicato cautelare è limitato allo stato degli atti e non impedisce la rivalutazione sulla base di fatti sopravvenuti
Massime di principio
- Il giudicato cautelare non impedisce al giudice di valutare fatti sopravvenuti: le misure cautelari vanno continuamente adeguate agli sviluppi del procedimento e il giudice deve motivare espressamente sulla rilevanza di novità processuali
- Nel reato di concorso esterno in associazione mafiosa la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari può essere superata con una valutazione prognostica fondata su elementi concreti che mostrino l'interruzione, o l'attenuazione, dei rapporti di interesse con il sodalizio
- Tali valutazioni devono considerare il tempo trascorso dalle condotte contestate: fatti datati richiedono un esame puntuale della persistenza di condizioni che giustifichino la misura
- Le argomentazioni difensive circa la cessazione dell'attività politica o professionale e il venir meno di interessi comuni con soggetti indagati vanno esaminate e motivate dal giudice; non è sufficiente un richiamo generico al giudicato o a conclusioni precedenti
- La valutazione di organi parlamentari (es. Giunta delle Elezioni) non vincola il giudice della cautela ma costituisce elemento che la difesa può utilizzare e cui il giudice deve dare rilievo se trae argomentazioni fattuali utili
- Il giudice deve esprimersi anche sulle richieste subordinate (es. sostituzione della misura con divieto di dimora) e motivare l'eventuale rifiuto, valutando misure meno afflittive proporzionate alle esigenze cautelari residue
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