Cassazione Penale, Sentenza n. 3432/2024 del 29/01/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la conferma della condanna per bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale: il ricorrente ha articolato tre motivi volti a censurare la ritenuta sua qualifica di amministratore di fatto della Aida s.r.l. (fallita). Denuncia erronea applicazione della legge penale, vizi nella valutazione della prova e nella motivazione con specifico riferimento all'insufficiente prova dell'esercizio continuativo e significativo dei poteri tipici dell'amministratore; rileva che la Griseta era amministratrice di diritto e che il Buono avrebbe agito solo come legale di fiducia o preposto, non come soggetto con poteri decisionali e deliberativi. Con motivi aggiunti si sostiene inoltre che non fosse legittimo ricavare la qualifica di datore di lavoro (e quindi di amministratore di fatto) in assenza di richiamo all'art. 299 d.lgs. 81/2008 e che la Corte abbia considerato fatti anteriori al fatto contestato.
La decisione
La Corte di legittimità ha rigettato il ricorso come infondato. Ha confermato che la qualificazione di amministratore di fatto richiede l'esercizio non occasionale di poteri tipici della carica, ma non impone che tale attività sia preponderante rispetto a quella dell'amministratore formale né che quest'ultimo sia del tutto estraneo alla gestione. Ha ritenuto che, nel caso concreto, la sentenza di merito abbia motivatamente valutato la totalità degli elementi (procure speciali, comportamenti nei rapporti con i dipendenti, dichiarazioni testimoniali e partecipazione del Buono alle scelte imprenditoriali della Griseta) e abbia logicamente respinto le versioni difensive. Per tali ragioni le censure sulla valutazione della prova e sull'uso di fatti anteriori sono state ritenute infondate o inammissibili, con conseguente conferma della condanna.
Norme richiamate
La Corte interpreta l'art. 2639 c.c. nel senso che l'amministratore di fatto è chi esercita in maniera non occasionale i poteri tipici della carica formale; non è necessario che l'amministratore di fatto eserciti tali poteri in modo preponderante rispetto all'amministratore di diritto, né che l'amministratore formale sia del tutto estraneo alla gestione. Il mero rilascio di una procura generale non è di per sé sufficiente, mentre la valutazione deve fondarsi su elementi sintomatici dell'assunzione di attività gestionale.
La norma è stata richiamata dalla difesa per distinguere ruolo di datore di lavoro e preposto; la Corte osserva che non ha attribuito al Buono la qualifica di datore di lavoro come unico fondamento, ma ha valutato complessivamente il suo comportamento nei rapporti con i dipendenti come indice di coinvolgimento gestionale. In pratica la Corte non ha ritenuto necessario un richiamo formale all'art. 299 per sottolineare il rilievo probatorio delle modalità di relazione con i dipendenti.
Massime di principio
- Per riconoscere la qualifica di amministratore di fatto serve la prova che il soggetto abbia esercitato, in modo non occasionale, poteri tipici della carica; non è sufficiente la sola procura generale o lo svolgimento di atti occasionali.
- La convivenza di un amministratore formale e di uno o più amministratori di fatto è possibile: la qualificazione si desume dalla concreta distribuzione e dall'effettivo esercizio dei poteri, non dall'esclusività formale.
- La valutazione delle fonti probatorie (procure, testimonianze, comportamenti verso dipendenti, partecipazione a scelte imprenditoriali) va compiuta nel loro insieme; il giudice di merito ha ampia discrezionalità e la Cassazione interviene solo per vizi logici o carenza di motivazione.
- Fatti anteriori al capo di imputazione possono essere utilizzati per ricostruire la genesi del rapporto e la progressiva assunzione di ruoli gestionali, purché il loro uso sia motivato e pertinente.
- Se la difesa vuole contestare qualifiche come 'datore di lavoro' o 'preposto' è utile richiamare espressamente le norme rilevanti e fornire elementi probatori specifici; altrimenti il comportamento concreto del soggetto nei rapporti lavorativi può essere valorizzato come indizio di gestione.
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