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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27080/2022 del 14/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da una cartella di pagamento relativa all'Ici 2007, annullata in primo grado. Il comune ha poi proposto appello e il contribuente ha dedotto in cassazione la nullità della sentenza e/o del procedimento per violazione dell'art. 17, comma 1, d.lgs. 546/1992, assumendo di non avere avuto conoscenza dell'appello perché notificato presso un indirizzo diverso da quello presso cui aveva eletto domicilio nel giudizio di primo grado. In particolare, l'atto introduttivo del primo grado indicava come domicilio del procuratore un determinato indirizzo in Rende, mentre l'appello era stato notificato presso un altro indirizzo dello stesso professionista, diverso e non collegato secondo il ricorrente. Il comune ha resistito sostenendo di essersi attenuto alle risultanze della sentenza di primo grado, che riportava l'altro indirizzo, e che l'atto era stato ricevuto da una persona qualificatasi come incaricata. Il ricorso deduceva quindi l'inesistenza o comunque l'inesatta notificazione dell'appello, con conseguente mancata valida instaurazione del giudizio di secondo grado.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondata la censura: la notificazione dell'appello, nel processo tributario, doveva essere eseguita presso lo studio del procuratore costituito e domiciliatario nel primo grado, ai sensi dell'art. 330 c.p.c. richiamato dagli artt. 1, comma 2, e 49 del d.lgs. 546/1992. Poiché la notifica era avvenuta presso un indirizzo diverso da quello risultante dall'atto introduttivo del primo giudizio, e il comune non aveva allegato né provato alcuna relazione tra quel diverso indirizzo, il soggetto ricevente e il domiciliatario, la Corte ha escluso la mera nullità sanabile e ha qualificato la notificazione come radicalmente inesistente. Conseguentemente ha accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata senza rinvio e rilevato che la sentenza di primo grado era ormai inappellabile per decorso del termine lungo ex art. 327 c.p.c. Ha compensato le spese del merito e condannato il comune alle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 17, comma 1, d.lgs. 546/1992

    richiamato dal ricorrente come parametro della nullità del procedimento, nel contesto delle notificazioni nel processo tributario

  • art. 330 c.p.c.

    la notifica dell'appello va eseguita alla parte presso lo studio del procuratore costituito e domiciliatario del primo grado

  • artt. 1, comma 2, e 49 d.lgs. 546/1992

    rendono applicabile al processo tributario la disciplina dell'art. 330 c.p.c. sulle notificazioni dell'impugnazione

  • art. 291 c.p.c.

    la Corte esclude la sua applicazione perché, in difetto di qualsiasi collegamento tra indirizzo e destinatario, la notificazione non è nulla ma inesistente

  • art. 327 c.p.c.

    la sentenza di primo grado era ormai passata in giudicato per decorso del termine lungo di impugnazione

Massime di principio

  • Nel processo tributario, la notificazione dell'appello deve essere eseguita presso il domicilio eletto nel giudizio di primo grado e secondo le regole dell'art. 330 c.p.c., richiamate dal d.lgs. 546/1992.
  • La notifica dell'impugnazione effettuata in un indirizzo diverso da quello del procuratore domiciliatario, senza prova di un collegamento tra indirizzo, destinatario e soggetto ricevente, non integra una mera nullità sanabile ma può essere radicalmente inesistente.
  • Ai fini della validità della notificazione non è sufficiente che l'atto sia materialmente ricevuto da un soggetto che si dichiari incaricato, se manca la prova che quel soggetto sia riferibile al destinatario o al suo domicilio eletto.
  • Quando l'appello non sia validamente proposto, la sentenza di primo grado diviene definitiva e, se decorso il termine lungo, l'eventuale cassazione della sentenza di appello può avvenire senza rinvio.
  • Nel giudizio di legittimità, la parte soccombente sopporta le spese del ricorso, mentre le spese del merito possono essere compensate in ragione dell'evoluzione della vicenda processuale.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioniNotificazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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