Cassazione Penale, Ordinanza n. 04009/2025 del 30/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari che aveva confermato la condanna per detenzione e trasporto di cocaina a fini di spaccio. I motivi erano due: (1) contestazione del trattamento sanzionatorio, ritenuto eccessivo, e della mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche; (2) lamentata omessa motivazione della Corte d'appello sulla sanzione accessoria della sospensione/revoca della patente di guida. La Corte rileva che il primo motivo ripropone censure già esaminate e disattese dal giudice di merito e che la pena, determinata sopra il minimo edittale in base alla gravità del fatto e alla capacità a delinquere, non era frutto di arbitrio o illogicità. Quanto alle attenuanti generiche, la Corte valorizza il quantitativo e la purezza della sostanza sequestrata, le modalità della condotta e il ruolo di corriere trasportatore, indice di stabile inserimento nel circuito criminale. Sul secondo motivo osserva che la Corte d'appello aveva in realtà confermato integralmente la motivazione di primo grado sulla patente, motivazione che era congrua perché il reato era stato commesso mediante l'autovettura del padre; inoltre il motivo di appello era generico e non confrontato con la sentenza di primo grado.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto infondato e comunque non deducibile in cassazione il primo motivo, perché diretto a una nuova valutazione della pena e delle attenuanti generiche, e ha escluso il vizio motivazionale sul capo relativo alla patente, rilevando che la sentenza di appello aveva confermato quella di primo grado e che la censura era generica. Conseguentemente l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
richiamato come parametro per la determinazione della pena base nel giudizio di merito
richiamato come parametro per la graduazione della pena in base alla gravità del fatto e alla capacità a delinquere
implicitamente evocato con riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche
non citato testualmente, ma la declaratoria di inammissibilità del ricorso è il dispositivo applicato
base della condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende
Massime di principio
- La determinazione della pena, compresa la scelta della pena base e il bilanciamento degli aumenti o diminuzioni per circostanze aggravanti o attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo se la motivazione è mancante, meramente apparente, arbitraria o manifestamente illogica.
- La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è legittima quando il giudice di merito la giustifica valorizzando elementi concreti del fatto, quali la rilevante quantità e qualità della sostanza, le modalità della condotta e l'inserimento stabile dell'imputato in un contesto criminale.
- In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione del merito sulla congruità della pena o sull'apprezzamento delle circostanze, se la motivazione della sentenza impugnata è logica e non arbitraria.
- La censura di omessa motivazione è inammissibile quando la decisione di appello abbia in realtà confermato la motivazione di primo grado e il motivo di impugnazione non si confronti specificamente con essa.
- La genericità del motivo di appello o di ricorso impedisce il controllo di legittimità e conduce alla declaratoria di inammissibilità.
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