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Cassazione Penale, Ordinanza n. 03141/2025 del 27/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che il motivo dedotto attaccava un profilo non scrutinabile nel giudizio di legittimità avverso sentenza pronunciata ex art. 599-bis c.p.p. Non risultando dedotta una pena illegale, la Corte non ha proceduto ad annullamento d'ufficio. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 4.000 alla Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza della corte d'appello che, in parziale riforma della decisione di primo grado e sull'accordo delle parti ex art. 599-bis c.p.p., aveva rideterminato la pena per un reato in materia di stupefacenti. Con un unico motivo di ricorso ha dedotto violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 80 d.P.R. 309/1990. La Corte di cassazione ha ritenuto la doglianza non consentita, perché il ricorso contro la sentenza resa a seguito di concordato in appello può riguardare soltanto profili attinenti alla formazione della volontà di aderire al concordato, al consenso del pubblico ministero e alla difformità del contenuto della decisione rispetto all'accordo, non già questioni rinunciate o vizi della determinazione della pena che non si traducano in illegalità della sanzione.

Norme richiamate

  • art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Norma incriminatrice posta a base della condanna, relativa a reati in materia di stupefacenti; dalla sentenza emerge solo il richiamo alla contestazione ai commi 1 e 4.

  • art. 80 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Circostanza aggravante oggetto dell'unico motivo di ricorso, la cui sussistenza è stata contestata dal ricorrente, ma la censura è stata ritenuta non deducibile nel ricorso avverso sentenza resa ex art. 599-bis c.p.p.

  • art. 599-bis c.p.p.

    Disciplina il concordato in appello; il ricorso per cassazione contro sentenza resa ai sensi di tale disposizione è ammesso solo per vizi relativi alla formazione del consenso, al consenso del pubblico ministero, o alla difformità della decisione rispetto all'accordo.

  • art. 129 c.p.p.

    Richiamato per escludere che possano essere dedotte, nel ricorso contro sentenza ex art. 599-bis c.p.p., doglianze sulla mancata immediata declaratoria di cause di proscioglimento.

  • art. 444 c.p.p.

    Utilizzato in comparazione con il concordato in appello per evidenziare la diversa estensione dell'accordo e le diverse possibilità di ricorso.

  • art. 448-bis c.p.p.

    Richiamato per sottolineare che le ipotesi di annullamento nel concordato in appello sono più limitate rispetto al patteggiamento.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    Base normativa per la declaratoria di inammissibilità "senza formalità" del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione avverso una sentenza pronunciata a seguito di concordato in appello, il sindacato è limitato ai soli vizi concernenti la formazione della volontà delle parti, il consenso del pubblico ministero e la corrispondenza tra accordo e decisione, restando preclusa la contestazione di motivi rinunciati.
  • Le censure relative alla qualificazione della circostanza aggravante o ad altri profili della responsabilità e del trattamento sanzionatorio sono inammissibili se non si traducono nell'illegalità della pena, ossia in una sanzione fuori dai limiti legali o diversa da quella prevista dalla legge.
  • Il concordato in appello ha un ambito diverso e più ristretto rispetto al patteggiamento ex art. 444 c.p.p.: nell'appello concordato l'accordo si innesta sulla rinuncia ai motivi di impugnazione e non consente, di regola, di rimettere in discussione l'accertamento di responsabilità o la qualificazione giuridica del fatto.
  • In presenza di ricorso inammissibile avverso sentenza resa ex art. 599-bis c.p.p., la Corte procede alla declaratoria senza formalità e, se non ricorre illegalità della pena, non annulla d'ufficio la decisione impugnata.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata in relazione al coefficiente di colpa nella proposizione dell'impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioniRiti alternativi
RamiStupefacentiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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