Cassazione Penale, Sentenza n. 32587/2022 del 05/09/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione articolando due motivi: (1) vizio di motivazione e violazione di legge per insufficiente prova della falsità della quietanza e della consapevolezza dell'uso di un atto falso; i giudici di merito si sarebbero limitati a richiamare incongruenze (nome leggibile diverso dalla firma, errore negli importi e nel numero di protocollo) senza esperire accertamenti essenziali (esame del sottoscrittore, verifiche al comune). (2) Errata qualificazione giuridica: la difesa deduce che, se l'autentica della firma è falsa e non apposta da un pubblico ufficiale, l'atto perderebbe natura pubblica e sarebbe al più una scrittura privata; pertanto non sarebbe configurabile il reato di uso di atto falso (art. 489 c.p.), ma - secondo la giurisprudenza citata - la fattispecie rientrerebbe nell'originaria ipotesi (poi abrogata) di falso in scrittura privata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha rilevato una grave carenza motivazionale e istruttoria nelle decisioni di merito circa l'accertamento della materialità e della natura dell'autentica (non è stato chiarito se la firma corrispondesse a persona esistente, se fosse stato contraffatto un timbro comunale, o se la quietanza fosse falsa anche nel contenuto). La Suprema Corte ha affermato che, dato il profilo di diritto coinvolto (possibile qualificazione come falso in scrittura privata), la Corte d'Appello avrebbe dovuto colmare le lacune istruttorie anche avvalendosi dei poteri di indagine ex art. 603 c.p.p. Ha quindi annullato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'Appello affinché siano sciolti i punti controversi di fatto e si decida conformemente ai principi di diritto richiamati.
Norme richiamate
art. 489 cod. pen. (uso di atto falso)
Usato come riferimento dalla sentenza di merito per la condanna; la Cassazione ha ritenuto che l'accertamento istruttorio fosse insufficiente per determinare se tale fattispecie fosse effettivamente integrata.
art. 477 cod. pen. (falso materiale)
Citando giurisprudenza, la Corte segnala che la falsificazione dell'autentica compiuta da un privato abusivo non integra necessariamente il falso materiale.
Analogamente, la falsificazione dell'autentica da parte di un soggetto non qualificato non integra automaticamente il reato disciplinato da questa norma.
art. 485 cod. pen. (falso in scrittura privata) - ipotesi abrogata
La Corte richiama la giurisprudenza secondo cui la falsificazione dell'autentica da parte di un privato può essere ricondotta all'originaria fattispecie del falso in scrittura privata (art.485), con implicazioni sulla rilevanza penale; la mancanza di accertamenti rende tuttavia incerta la qualificazione.
Richiamata nelle motivazioni di merito come norma che avrebbe indotto l'uso della falsa quietanza (per evitare la sanzione amministrativa prevista in caso di assegni privi di provvista).
La Cassazione rileva che la Corte d'Appello avrebbe dovuto avvalersi dei poteri istruttori di cui a questa norma per colmare le lacune probatorie e chiarire i fatti materiali.
Giurisprudenza Cassazione, Sez.5, n.18657 del 03/03/2017 (Recchi, Rv.269622)
Richiamata come principio secondo cui la falsificazione dell'autentica operata da un privato abusivo non integra automaticamente i reati tipici del falso pubblico ma può rientrare nella fattispecie (originaria) del falso in scrittura privata; da ciò discende l'importanza di accertare la reale modalità di falsificazione.
Massime di principio
- Quando è contestata la falsità di una autentica, il giudice deve compiere accertamenti materiali specifici (esame del presunto sottoscrittore, verifiche presso l'ente, controllo di timbri/protocolli) prima di qualificare penalmente il fatto.
- La falsificazione di un'autentica operata da un privato può privare l'atto della sua natura pubblica e quindi incidere sulla corretta qualificazione del reato (potenzialmente verso la scrittura privata): la distinzione giuridica richiede accertamenti fattuali completi.
- Non sono sufficienti, da soli, incongruenze formali (diverso nome/leggibile firma, disallineamento di importi o protocolli) per decidere la falsità e la responsabilità penale: occorre approfondire e provare la dinamica concreta e la consapevolezza dell'imputato.
- In appello il giudice ha l'obbligo — e i poteri (art.603 c.p.p.) — di colmare lacune istruttorie; l'omissione di tale attività può determinare l'annullamento con rinvio della decisione di merito.
- Nelle situazioni simili, difesa e pubblico ministero dovrebbero sollecitare e disporre accertamenti tecnici e documentali puntuali per chiarire la natura dell'autentica e l'eventuale coinvolgimento di pubblici ufficiali, prima di sostenere o contrastare la configurazione del reato di uso di atto falso.
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