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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38910/2023 del 25/09/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Messina del 01/02/2023 che aveva confermato la condanna per incendio boschivo (art. 423-bis c.p.) per fatto del 22/06/2022. Il ricorso, proposto dal difensore, deduceva: I) violazione di legge e vizio di motivazione per aver ritenuto configurabile l'incendio boschivo nonostante l'area interessata fosse di circa 2.000 mq e per non aver verificato la sussistenza del dolo; II) violazione di legge con riferimento alla qualificazione del reato di cui all'art. 337 c.p., sostenendo che l'imputato si era limitato a una resistenza passiva.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Di conseguenza resta ferma la sentenza della Corte d'Appello di Messina che aveva confermato la responsabilità dell'imputato per incendio boschivo (art. 423-bis c.p.) e per la condotta di resistenza/aggessione al carabiniere. La Cassazione ha ritenuto congrua la motivazione dei giudici di merito: il prevenuto era stato sorpreso mentre appiccava ripetutamente il fuoco con un accendino in giornata ventosa, il rogo ha interessato circa 2.000 mq comprendenti sterpaglie, canneti e alberi, lo spegnimento è stato difficoltoso e protratto; il dolo è stato ritenuto desumibile dal comportamento (azioni ripetute, condizioni meteorologiche e mancata desistita), mentre la condotta verso il carabiniere è stata qualificata come aggressione (spintoni) e non come mera resistenza passiva. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 a favore della Cassa (come indicato in dispositivo).

Norme richiamate

  • art. 423-bis cod. pen. (incendio boschivo)

    La norma è stata interpretata in senso ampio: la fattispecie comprende incendi che interessano "boscaglia", "sterpaglia" e "macchia mediterranea" anche se l'estensione è dell'ordine di circa 2.000 mq; il dolo può essere desunto dal comportamento dell'agente (accensione ripetuta in giornata ventosa, persistenza nonostante intervento di terzi) e dalle difficoltà di spegnimento.

  • art. 337 cod. pen. (resistenza a pubblico ufficiale)

    La corte ha ritenuto che la condotta non fosse mera resistenza passiva: atti di aggressione fisica (spintoni) rivolti al carabiniere che tentava di bloccare l'imputato e sottrargli l'accendino configurano il reato di resistenza/aggessione e giustificano la qualificazione prospettata dal giudice di merito.

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Norma processuale richiamata dal ricorrente per delimitare il contenuto del ricorso in Cassazione; la Corte segnala che il motivo ripropone censure già affrontate in appello e non si confronta con la motivazione di merito, configurando così un vizio che rende il ricorso inammissibile.

  • Corte cost. sent. n. 186/2000

    Citata in relazione al principio secondo cui, in assenza di accertata assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità del ricorso, il ricorrente deve sopportare le spese e la sanzione pecuniaria; la Corte usa questo riferimento per giustificare l'imposizione di spese e sanzione.

  • Sez. 1, n. 23411 del 24/03/2015, Rv. 263897 (giurisprudenza di riferimento)

    Precedente richiamato per confermare che la tutela del reato di incendio boschivo si estende anche a superfici ricoperte da sterpaglie, boscaglia o macchia mediterranea, coerentemente con l'intento del legislatore di proteggere elementi naturalistici essenziali.

Massime di principio

  • Un incendio che interessa circa 2.000 mq di sterpaglie, canneti e alberi può rientrare nella fattispecie dell'art. 423-bis c.p.; non è richiesta una estensione minimale molto maggiore quando la vegetazione e le condizioni rendono difficile lo spegnimento.
  • Il dolo nell'incendio boschivo può essere desunto da elementi di comportamento (uso ripetuto di fonte di innesco, condizioni meteorologiche favorevoli alla propagazione, mancata desistita nonostante interventi di terzi) anche in presenza di una contestata parziale incapacità: l'incapacità rileva sull'imputabilità, ma la valutazione della coscienza e volontà del fatto resta possibile a partire dagli elementi fattuali.
  • La qualificazione della condotta come resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 c.p.) richiede un esame concreto dell'atteggiamento: spinte o aggressioni fisiche verso l'operatore che tenta di impedirne l'azione sono idonee a integrare il reato, mentre una mera inertenza o minimalissima opposizione può invece costituire resistenza passiva non assimilabile all'aggressione.
  • In sede di Cassazione non è consentito reiterare censure già esaminate dai giudici di merito senza confrontarsi specificamente con la motivazione: tali ricorsi rischiano l'inammissibilità per difetto di puntuale censura di diritto.
  • Se il ricorso è dichiarato inammissibile e non sussiste assenza di colpa nella sua presentazione, il ricorrente può essere condannato alle spese processuali e a una sanzione pecuniaria; è importante valutare con attenzione la fondatezza del motivo prima di proporre ricorso.

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