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Cassazione Penale, Ordinanza n. 11297/2025 del 20/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha applicato l'art. 616 c.p.p., condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito sulla responsabilità per resistenza a pubblico ufficiale è quindi rimasta ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la sua responsabilità per resistenza a pubblico ufficiale. Dal testo emerge che i motivi tendevano a una diversa lettura del compendio istruttorio, senza indicare specifici e decisivi travisamenti della prova né evidenziare vizi logici della motivazione. La difesa aveva inoltre invocato l'applicabilità dell'art. 393-bis c.p., ma i giudici di merito avevano già escluso tale tesi. La Corte di cassazione ha ritenuto che le censure fossero riproduttive di questioni già esaminate e disattese nei gradi di merito e quindi non consentite in sede di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 337 c.p.

    norma incriminatrice richiamata per qualificare la condotta come resistenza a pubblico ufficiale; la responsabilità per tale reato è stata ritenuta già accertata nei meriti.

  • art. 393-bis c.p.

    norma evocata dalla difesa per sostenere la non punibilità o una diversa qualificazione del fatto; la Corte dà atto che la sua non applicabilità alla specie era già stata esclusa dai giudici di merito.

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di inammissibilità del ricorso, impone la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentita una mera rilettura alternativa delle risultanze istruttorie, se non accompagnata dalla deduzione di specifici e decisivi travisamenti della prova o di vizi logici della motivazione.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando ripropone censure già esaminate e disattese dai giudici di merito senza confrontarsi in modo effettivo con la motivazione della sentenza impugnata.
  • La deduzione dell'erronea applicazione di una norma che esclude o attenua la punibilità richiede una critica puntuale alla motivazione di merito; se la non applicabilità è già stata motivatamente esclusa nei precedenti gradi, la riproposizione della stessa tesi non è sufficiente a fondare il ricorso.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta automaticamente la condanna alle spese processuali e al versamento della somma prevista in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieResistenza e oltraggio a pubblico ufficialeImpugnazioni
RamiReati contro la PAProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della provaNullità processuale

Testo integrale

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