Cassazione Penale, Sentenza n. 2725/2025 del 22/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il Pubblico Ministero ha impugnato per abnormità l'ordinanza del 10 febbraio 2024 del GUP di Caltagirone che, su eccezione del difensore dell'imputato, aveva dichiarato la nullità della richiesta di rinvio a giudizio per il reato previsto dall'art. 73 d.P.R. n. 309/1990, ritenendo che non fosse stata effettuata valida notifica all'imputato dell'avviso ex art. 415-bis c.p.p. Il PM sostiene che l'avviso era stato regolarmente notificato al domicilio eletto dall'imputato nella richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato e che, quindi, non era necessaria una nuova notifica; ha richiamato un precedente iter processuale (ordinanza GIP 12/01/2022) su cui la Cassazione si era già pronunciata con decisione di inammissibilità del ricorso del PM.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso del Pubblico Ministero inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che la questione fosse già stata oggetto di precedente procedimento culminato con la sentenza n. 2318/2022 della Cassazione che aveva dichiarato inammissibile il ricorso del PM, rendendo definitiva l'ordinanza del GIP che aveva dichiarato la nullità. La Corte ha inoltre chiarito che la dichiarazione di nullità da parte del GIP non determina una stasi del procedimento: il Pubblico Ministero può esercitare nuovamente l'azione penale ma deve rispettare le formalità richieste (tra cui la nuova notifica dell'avviso di conclusione delle indagini), e non può riproporre un'interpretazione della disciplina dell'abnormità già esclusa dalla giurisprudenza con riguardo ad atti endoprocessuali non autonomamente impugnabili.
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. n. 309/1990
Norma che disciplina il reato contestato (illecito relativo agli stupefacenti); la pronuncia si limita ad indicare il capo di imputazione senza rimettere in discussione la qualificazione del fatto
codice di procedura penale, art. 415-bis
art. 415-bis cod. proc. pen.
Regola l'avviso di conclusione delle indagini e la sua notifica; la decisione conferma la necessità della valida notifica all'interessato ai fini della regolarità dell'atto che dà impulso al processo
Cassazione, sentenza n. 2318 del 6 ottobre 2022
sentenza n. 2318 del 6 ottobre 2022
La Corte ha dichiarato inammissibile il precedente ricorso del PM; per effetto di tale inammissibilità la decisione del GIP che aveva dichiarato la nullità è divenuta definitiva e vincolante nel procedimento, limitando la possibilità per il PM di riproporre la stessa questione di abnormità
Massime di principio
- Se il GIP dichiara la nullità di un atto di impulso (es. richiesta di rinvio a giudizio) per omessa o invalida notifica dell'avviso di conclusione indagini, il Pubblico Ministero può esercitare nuovamente l'azione penale ma deve ripristinare le formalità richieste (compresa la nuova notifica dell'avviso) prima di proseguire
- Una pronuncia di inammissibilità della Cassazione sul ricorso del PM rende definitiva la decisione impugnata e vincola le parti: non è possibile riaprire la stessa questione già definitivamente decisa in termini di impugnabilità
- La nozione di 'abnormità' limita la sindacabilità degli atti endoprocessuali: non è configurabile abnormità quando il giudice esercita un potere riconosciutogli dalla legge a meno che la decisione non determini una indebita stasi del procedimento
- Non bisogna confondere un rilievo di illegittimità (valutazione sulla correttezza dell'atto) con la configurabilità di abnormità; per contestare un provvedimento come abnorme occorre dimostrare che abbia ingiustificatamente paralizzato o alterato lo svolgimento del procedimento
- Quando la notifica è stata effettuata al domicilio eletto dall'imputato (es. nella richiesta di gratuito patrocinio), va valutata la sua validità caso per caso; ma, se vi è già stata una pronuncia definitiva che accerta la nullità, il PM deve attenersi a quella decisione procedendo eventualmente a nuova, corretta notifica
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 22 gen 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 2591/2025 del 22/01/2025
- Sentenza penale · 22 gen 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 2593/2025 del 22/01/2025
- Sentenza penale · 22 gen 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 2594/2025 del 22/01/2025
- Sentenza penale · 22 gen 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 2595/2025 del 22/01/2025
- Sentenza penale · 22 gen 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 2596/2025 del 22/01/2025
- Sentenza penale · 22 gen 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 2597/2025 del 22/01/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →