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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16305/2022 del 28/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 14/09/2021 che confermava la convalida del sequestro probatorio di prodotti ittici disposto dal P.M. il 29/06/2021 per il reato previsto dall'art. 5, lett. b) legge 30 aprile 1962 n. 283. Quattro motivi principali: 1) omissione di pronuncia sull'assenza di motivazione del decreto di convalida; 2) inesistenza del fumus commissi delicti e carenza degli indizi (contestazione della valutazione degli elementi tecnici e delle fotografie, deduzione che i prodotti non fossero in cattivo stato di conservazione); 3) nullità del capo d'imputazione per errata indicazione del quantitativo di pesce sequestrato (presunti 120 kg non documentati); 4) insussistenza del periculum in mora e quindi illegittimità del sequestro, oltre istanza subordinata di distruzione del prodotto.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto il terzo motivo inammissibile e manifestamente infondato perché nel procedimento cautelare non rilevano questioni di precisa quantificazione dell'addebito che sono riservate al giudizio principale. Il secondo motivo (mancanza di fumus) è stato respinto: il Tribunale del riesame aveva motivato che gli accertamenti dei NAS e le fotografie dimostravano prodotti coperti da brina, bruciature da freddo, confezioni scadute e carenze strutturali del locale, elementi idonei a fondare l'ipotesi di reato ex art. 5 lett. b) L. 283/1962. Il primo e il quarto motivo sono manifestamente infondati: la motivazione del giudice della convalida è stata ritenuta sufficiente a spiegare esigenze probatorie e periculum in mora; la decisione sulla distruzione dei beni non è devoluta alla Corte di cassazione. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • legge 30 aprile 1962 n. 283, articolo 5, lettera b)

    La Corte interpreta che la contravvenzione per detenzione ai fini di vendita di sostanze alimentari in cattivo stato di conservazione si configura anche quando il cattivo stato riguarda modalita estrinseche di conservazione (es. brina, bruciature da freddo, conservazione promiscu a, locali carenti), non essendo necessario che vi sia una alterazione intrinseca delle sostanze alimentari

  • legge 30 aprile 1962 n. 283, articolo 6

    Richiamata in relazione all'art. 5 lett. b); utilizzata per descrivere la violazione delle norme igienico-sanitarie e delle prescrizioni relative alla detenzione e somministrazione di alimenti (prodotti scaduti e in cattivo stato di conservazione)

  • codice di procedura penale, articolo 616

    Norma che legittima la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; la Corte l'ha applicata per imputare al ricorrente l'onere delle spese

Massime di principio

  • Nei procedimenti cautelari reali (sequestro probatorio) il giudizio è concentrato sul fumus commissi delicti e sulle esigenze probatorie o preventive; questioni di dettaglio dell'imputazione (es. esatta quantificazione del materiale) sono generalmente riservate al giudizio principale e non incidono sulla legittimità della convalida
  • Per la configurabilità dell'art. 5 lett. b) L. 283/1962 non è necessario dimostrare alterazioni intrinseche degli alimenti: è sufficiente che le modalita esterne di conservazione o la mancanza di condizioni igieniche mettano in pericolo l'igiene e la commestibilità
  • La motivazione del giudice di convalida può essere sintetica ma deve chiarire le esigenze probatorie e il periculum in mora; motivazioni non stereotipate e basate su elementi documentali (es. fotografie, rilievi dei NAS) sono adeguate
  • Le prove documentali come il fascicolo fotografico e i rilievi degli organi di polizia sanitaria sono rilevabili e utilizzabili per fondare il fumus; fatture di acquisto non provano automaticamente la congruenza temporale o la riconducibilità ai prodotti sequestrati
  • La Corte di cassazione esercita un controllo limitato sulle ordinanze di sequestro: l'impugnazione in sede di legittimità è ammessa principalmente per violazione di legge o per vizi gravi e manifesti della motivazione
  • La decisione sulla distruzione dei beni sottoposti a sequestro per motivi igienico-sanitari rientra nelle valutazioni di merito e non è devoluta alla Corte di cassazione, per cui va proposta nei gradi di merito opportuni

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