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Sentenza

Sentenza n. 13611/2026 - Roma, Sezione 4Q

per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della Determinazione n. 13106 del 14 dicembre 2022 del Direttore della Direzione Salute e Welfare della Regione Umbria, pubblicata in pari data sul sito istituzionale della Regione Umbria in data 14 dicembre 2022 ed avente ad oggetto “Articolo 9 ter del D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i.. Attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del comma 8 dell’art. 9 ter D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i., dal D.M. del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216.”, con la quale (i) sono stati individuati gli importi dovuti a titolo di payback da ciascuna impresa fornitrice di dispositivi medici alla Regione Umbria per gli anni 2015-2018, (ii) si è disposto il pagamento da parte della ricorrente della somma di Euro 19.870,31 a titolo di payback entro 30 giorni dalla pubblicazione della medesima determinazione sul sito istituzionale della Regione Umbria e, nel caso di mancato pagamento entro 30 giorni, (iii) si è stabilito di recuperare gli importi dovuti tramite compensazione, fino a concorrenza dell’intero ammontare; - nonché, per quanto occorrer possa, di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente a quello di cui sopra, nonché delle deliberazioni di degli Enti del Servizio sanitario regionale, con cui è stato validato e certificato il fatturato relativo all’anno di riferimento per singola azienda di dispositivi medici, calcolato secondo le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 3 del Ministero della Salute 6 ottobre 2022, ivi inclusi i seguenti: la DGR n. 1118 del 14.11.2022 dell’ ASL Umbria 1 (nota pec n. 0201027 del 14.11.2022), la DGR n. 1773 del 15.11.2022 dell’ ASL Umbria 2 (nota pec n. 0228783 del 11.11.2022), la DGR n. 366 del 11.11.2022 dell’ Azienda Ospedaliera di Perugia (nota pec n. 0249447 del 11.11.2022), la DGR n. 145 del 10.11.2022 dell’Azienda Ospedaliera di Terni (nota pec n. 0249005 del 11.11.2022), non notificate né resi disponibile alla ricorrente; - del Decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 26 ottobre 2022, recante “Adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018”, nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale, ivi compreso, per quanto occorrere possa, il Decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 15 settembre 2022, con cui è stato certificato il superamento del tetto di spesa per l’acquisto di dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, l’Accordo tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sulla proposta del Ministero della Salute di attuazione dell’art. 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, come convertito, che individua i criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l’acquisto di dispositivi medici e le modalità procedurali di individuazione del superamento dei tetti di spesa regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, fissando per ciascuno dei predetti anni il tetto sia nazionale che regionale al 4,4% del fabbisogno sanitario regionale standard (rep. atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019), nonché l’intesa dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome del 14 settembre 2022, nonché ancora l’intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 28 settembre 2022, nonché la Circolare del Ministero della Salute prot. n. 22413 del 29 luglio 2019, recante “Indicazioni operative per l’applicazione delle disposizioni previste dall’articolo 9-ter, commi 8 e 9, del decreto-legge 18 giugno 2015, n. 78”. Per quanto riguarda i motivi aggiunti: RICHIESTA DI SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO E RIMESSIONE DEGLI ATTI ALLA CORTE COSTITUZIONALE - affinché sia dichiarata l’illegittimità costituzionale delle disposizioni di cui all’art. 8 del Decreto legge 30 marzo 2023 n. 34, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, L. 26 maggio 2023, n. 56, per violazione degli artt. 3 e 24 della Cost.

Giustizia amministrativa202304575

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III QuaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Determinazione regionale di quantificazione e richiesta del payback sui dispositivi medici per gli anni 2015-2018, nonché gli atti presupposti e connessi

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni statali)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'impresa ha impugnato la determinazione della Regione Umbria che quantificava in euro 19.870,31 l'importo dovuto a titolo di payback per il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici negli anni 2015-2018, disponendone il pagamento entro trenta giorni e prevedendo, in caso di mancato pagamento, il recupero mediante compensazione. Sono stati inoltre impugnati gli atti regionali di validazione e certificazione del fatturato, il decreto ministeriale del 6 ottobre 2022 recante le linee guida, il decreto interministeriale del 6 luglio 2022, gli accordi e le intese della Conferenza Stato-Regioni e la circolare ministeriale del 29 luglio 2019. Con motivi aggiunti è stata chiesta la sospensione del giudizio e la rimessione alla Corte costituzionale dell'art. 8 del d.l. 34/2023, convertito dalla l. 56/2023, per violazione degli artt. 3 e 24 Cost. Successivamente la ricorrente ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere, dichiarando di avere versato la quota del 25 per cento prevista dall'art. 7 del d.l. 95/2025.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, senza esaminare nel merito le censure rivolte contro gli atti di quantificazione del payback, gli atti presupposti e la questione di legittimità costituzionale. Il Collegio ha rilevato che non poteva essere dichiarata formalmente la cessazione della materia del contendere, poiché mancava in giudizio la produzione, da parte delle amministrazioni regionali, delle attestazioni previste dall'art. 7 del d.l. 95/2025 sull'avvenuto versamento della quota ridotta e sul relativo accertamento. Tuttavia, la richiesta della ricorrente e il versamento effettuato evidenziavano la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione di merito. La questione è stata sottoposta al contraddittorio mediante avviso reso a verbale ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a. Le spese sono state compensate tra le parti costituite.

Norme richiamate

  • art. 7 d.l. 95/2025

    Per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 gli obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici ... si intendono assolti con il versamento ... della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali ... L'integrale versamento ... estingue l'obbligazione ... precludendo loro ogni ulteriore azione giurisdizionale ...

    Il versamento della quota del 25 per cento è idoneo a determinare il venir meno dell'interesse alla decisione del ricorso; la formale cessazione della materia del contendere richiede tuttavia la produzione delle attestazioni regionali previste dalla disposizione.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Consente di dichiarare l'improcedibilità del ricorso quando sopravviene la carenza di interesse alla decisione.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Impone il previo avviso alle parti quando il giudice intenda fondare la decisione su una questione rilevata d'ufficio.

  • art. 9-ter, comma 9, d.l. 78/2015, convertito dalla l. 125/2015

    È richiamato quale base normativa degli obblighi di ripiano posti a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici.

  • art. 8 d.l. 34/2023, convertito dalla l. 56/2023

    È stato impugnato con motivi aggiunti e ne è stata dedotta l'illegittimità costituzionale, ma la relativa questione non è stata esaminata per la sopravvenuta carenza di interesse.

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio, il ricorrente dichiara di avere versato la quota ridotta prevista dalla legge per estinguere l'obbligazione controversa, tale comportamento può evidenziare la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione di merito e condurre alla dichiarazione di improcedibilità del ricorso.
  • La formale cessazione della materia del contendere in materia di payback sui dispositivi medici richiede la produzione in giudizio delle attestazioni regionali previste dalla disciplina sopravvenuta sull'avvenuto versamento e sul relativo accertamento; in mancanza, il giudice può dichiarare l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse anziché la cessazione della materia del contendere.
  • Prima di fondare la decisione su una questione rilevata d'ufficio, il giudice amministrativo deve darne avviso alle parti ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., consentendo il contraddittorio.

Come è indicizzato

MaterieFarmaci e dispositiviEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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