Sentenza n. 4287/2026 - Napoli, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione dalla prova orale e dal concorso docenti per il mancato raggiungimento della soglia di ammissione, nonché quesiti della prova scritta e previsione del bando relativa all'ammissione di un numero di candidati pari a tre volte i posti disponibili
Esito
Favorevole al ricorrente (candidato a concorso)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, candidato nella classe di concorso A013 "Discipline letterarie, latino e greco" nell'ambito di una procedura concorsuale finanziata con fondi PNRR, aveva conseguito 70/100 nella prova scritta computer based. Poiché la soglia regionale di ammissione alla prova orale era stata fissata in 72/100, egli era stato escluso. Ha dedotto: l'errata composizione della prova, per insufficienza dei quesiti sulle competenze digitali e prevalenza di quelli sulle competenze pedagogiche, psicopedagogiche e didattico-metodologiche; l'ambiguità dei quesiti n. 11 e n. 25; l'illegittimità della previsione del bando che limitava l'ammissione alla prova orale a un numero di candidati pari a tre volte i posti messi a concorso. Il ricorrente ha sostenuto che le risposte da lui fornite ai quesiti n. 11 e n. 25 avrebbero dovuto essere considerate corrette, con attribuzione di due punti per ciascuna e conseguente superamento della soglia. In sede cautelare era stato ammesso con riserva alla prova orale, che aveva superato con il punteggio di 94/100.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti dell'interesse fatto valere e ha annullato gli atti impugnati nella parte in cui non avevano riconosciuto al ricorrente il punteggio ulteriore necessario per raggiungere e superare la soglia di ammissione. Il Collegio ha richiamato il principio secondo cui, nelle prove a risposta multipla, l'opzione corretta deve essere unica, effettiva e incontrovertibile; i quesiti devono essere chiari, completi e formulati in modo da consentire l'univocità della risposta. Pur spettando all'Amministrazione la discrezionalità nella formulazione dei quesiti, il giudice può sindacare l'evidente erroneità o ambiguità delle domande quando non sia individuabile un'unica risposta corretta. Quanto al quesito n. 25, la risposta indicata dal ricorrente, riferita al problem-based learning, è stata ritenuta quantomeno affine alla risposta ufficialmente considerata corretta, relativa all'apprendistato cognitivo, poiché entrambe descrivevano una dinamica formativa orientata alla progressiva autonomia dello studente. Quanto al quesito n. 11, relativo alla drammatizzazione, la formulazione ampia e non circoscritta alla drammatizzazione teatrale non consentiva di individuare univocamente la risposta corretta. La fondatezza delle censure sui quesiti ha reso inutili, per carenza di ulteriore utilità, gli altri motivi, che sono stati assorbiti. Il Ministero dell'Istruzione e del Merito è stato condannato al pagamento di 2.000 euro per spese e compensi, oltre accessori e restituzione del contributo unificato, mentre le spese nei confronti delle altre amministrazioni costituite sono state compensate.
Norme richiamate
art. 8, comma 2, del bando di concorso
alla prova orale è ammesso sulla base dell'esito della prova scritta un numero di candidati pari a tre volte quello dei posti messi a concorso nella regione per la singola classe di concorso o tipologia di posto
La previsione è stata impugnata dal ricorrente, ma il giudice non ne ha esaminato la legittimità, avendo accolto il ricorso sulla diversa censura relativa all'ambiguità dei quesiti.
risarcimento in forma specifica
Richiamato nella domanda del ricorrente quale base della richiesta di ammissione alla prova orale e di adozione delle misure idonee a soddisfare in forma specifica la pretesa sostanziale; la sentenza ha disposto l'annullamento degli atti, senza una distinta pronuncia risarcitoria.
attribuzione al difensore antistatario
Richiamato per l'attribuzione al difensore delle spese liquidate a carico del Ministero.
Massime di principio
- Nelle prove concorsuali a risposta multipla, l'opzione valida deve essere unica, effettivamente e incontrovertibilmente corretta; la formulazione del quesito deve consentire al candidato di individuarla con certezza.
- La discrezionalità tecnica dell'amministrazione nella predisposizione dei quesiti non sottrae al sindacato giurisdizionale l'accertamento dell'evidente erroneità, ambiguità o incompletezza della domanda, quando tali vizi impediscano di individuare un'unica risposta corretta.
- È illegittimo il quesito a risposta multipla che, in ragione della sua formulazione o dell'ampiezza del concetto utilizzato, ammetta più risposte sostenibili sulla base delle conoscenze proprie dell'ambito scientifico di riferimento.
- Quando l'eliminazione dell'ambiguità di uno o più quesiti consente al candidato di raggiungere la soglia di ammissione alla fase successiva, il giudice può annullare gli atti di esclusione limitatamente all'interesse del ricorrente, senza necessità di esaminare le ulteriori censure dalle quali non deriverebbe un'utilità aggiuntiva.
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