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Cassazione Penale, Ordinanza n. 15337/2025 del 17/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che la doglianza di vizio di motivazione era formulata in modo generico e privo dei requisiti di specificità richiesti dall'art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p., a fronte di una motivazione ritenuta logicamente corretta. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che, in parziale riforma della decisione di primo grado del Tribunale di Palermo, aveva dichiarato non doversi procedere per il reato di cui al capo B) per intervenuta prescrizione e, per il resto, aveva confermato la condanna per furto in abitazione, rideterminando la pena. L'unico motivo di ricorso deduceva vizio di motivazione, ma la Corte di cassazione lo ha ritenuto generico e indeterminato, perché non indicava in modo specifico gli elementi di fatto o di diritto posti a base della censura e non consentiva al giudice dell'impugnazione di esercitare il proprio sindacato sulla sentenza impugnata.

Norme richiamate

  • art. 697 c.p.

    La Corte dà atto che per il reato contestato al capo B) la Corte di appello ha dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione.

  • art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.

    Il motivo di ricorso deve essere specifico e indicare in modo puntuale i rilievi mossi alla decisione impugnata; la genericità e l'indeterminatezza della doglianza comportano inammissibilità.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso per cassazione che deduce vizio di motivazione deve essere specifico, puntuale e autosufficiente quanto basta a consentire alla Corte di individuare le precise censure mosse alla sentenza impugnata.
  • Una censura meramente assertiva, priva dell'indicazione degli elementi fattuali o logico-giuridici posti a fondamento dell'errore denunciato, è generica e integra causa di inammissibilità del ricorso.
  • Quando la sentenza impugnata presenta una motivazione logicamente coerente e il ricorso non confronta in modo analitico tale motivazione, la Corte può dichiarare l'inammissibilità senza entrare nel merito della doglianza.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFurto
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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