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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13625/2024 del 16/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

I ricorrenti avevano agito per far accertare che, nel corso del rapporto di conto corrente bancario e di un rapporto di conto anticipi, l'istituto di credito avesse addebitato interessi ultralegali/usurari, capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, commissioni e spese non pattuite. In cassazione hanno dedotto: 1) violazione degli artt. 117 T.U.B., 1418, 1346 e 1325 c.c. per la asserita illegittimità della commissione di massimo scoperto e per la sua indeterminatezza; 2) omessa pronuncia sulla legittimità di varie commissioni addebitate (commissione concessione/rinnovo fido, commissione disponibilità fondi, commissione utilizzi oltre la disponibilità fondi), in difetto di previa pattuizione; 3) violazione degli artt. 117 T.U.B. e 1284 c.c. per l'addebito di competenze in assenza di regolamentazione scritta del conto anticipi; 4) ulteriore doglianza di violazione degli artt. 112 c.p.c., 117 T.U.B., 1418, 1346 e 1325 c.c.; 5) violazione dell'art. 2697 c.c. sul rilievo che la documentazione contabile prodotta sarebbe stata sufficiente per la ricostruzione del rapporto; 6) violazione degli artt. 24 e 111 Cost. e 100 c.p.c. per avere la Corte d'appello ritenuto necessaria la chiusura del conto anche per la domanda di mero ricalcolo del saldo; 7) violazione degli artt. 2033 c.c. e 100 c.p.c. per asserita erronea qualificazione della domanda di accertamento/ricalcolo come domanda di ripetizione dell'indebito.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso e ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese. Ha ritenuto inammissibili i primi quattro motivi per difetto di autosufficienza e novità delle questioni, poiché le doglianze su commissioni, CMS e mancata pattuizione scritta non risultavano dalla sentenza impugnata e non era stato indicato dove e come fossero state dedotte nei gradi di merito, in particolare in appello. Ha dichiarato inammissibile il quinto motivo perché volto a criticare una valutazione di fatto della Corte territoriale circa l'insufficienza della documentazione contabile, censura non proponibile come violazione di legge. Ha ritenuto inammissibili il sesto e il settimo motivo perché diretti contro una ratio decidendi autonoma e concorrente, mentre restava comunque decisiva l'altra ragione di rigetto fondata sulla mancanza di prova documentale sufficiente a ricostruire anche parzialmente il rapporto bancario.

Norme richiamate

  • art. 117 T.U.B.

    richiamato dai ricorrenti in tema di forma e pattuizione delle condizioni economiche del rapporto bancario

  • art. 1418 c.c.

    invocato per sostenere la nullità delle clausole relative alle commissioni e agli interessi

  • art. 1346 c.c.

    invocato per dedurre l'indeterminatezza della clausola sulla commissione

  • art. 1325 c.c.

    richiamato in relazione ai requisiti essenziali del contratto e della pattuizione

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato per denunciare omessa pronuncia e ultrapetizione

  • art. 1284 c.c.

    richiamato in relazione alla disciplina degli interessi e alla pattuizione scritta

  • art. 2697 c.c.

    richiamato per contestare la ripartizione dell'onere della prova sulla documentazione contabile

  • art. 24 Cost.

    richiamato in relazione al diritto di difesa e all'ammissibilità della domanda di ricalcolo

  • art. 111 Cost.

    richiamato in relazione al giusto processo e alla motivazione

  • art. 100 c.p.c.

    richiamato in relazione all'interesse ad agire

  • art. 2033 c.c.

    richiamato per la qualificazione della domanda come ripetizione di indebito

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    richiamato come parametro del vizio processuale denunciato

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    richiamato implicitamente per affermare che la critica alla valutazione di fatto non era stata formulata nei limiti del vizio motivazionale

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    richiamato per il deposito della memoria in cassazione

Massime di principio

  • In sede di legittimità non possono essere introdotte per la prima volta questioni di merito non trattate nel giudizio precedente; chi le deduce deve indicare specificamente dove e come le abbia tempestivamente proposte nei gradi di merito, altrimenti il motivo è inammissibile.
  • Le censure che investono una valutazione di sufficienza della documentazione o della prova compiuta dal giudice di merito non sono deducibili come semplici violazioni di legge, ma richiedono la deduzione di un vizio motivazionale nei limiti consentiti dall'art. 360 c.p.c.
  • Quando la decisione di merito si fonda su più rationes decidendi autonome e ciascuna è idonea da sola a sorreggerla, l'infondatezza o l'inammissibilità delle censure dirette contro una sola di esse comporta inammissibilità per difetto di interesse delle doglianze contro le altre.
  • La parte che agisce per il ricalcolo di un rapporto bancario deve allegare e produrre una documentazione contabile idonea a consentire la ricostruzione, anche parziale, del rapporto; in mancanza, la domanda può essere respinta per difetto di prova.

Come è indicizzato

MaterieConto correnteImpugnazioniProve
RamiBancario e finanziarioProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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