Cassazione Civile, Ordinanza n. 13625/2024 del 16/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
I ricorrenti avevano agito per far accertare che, nel corso del rapporto di conto corrente bancario e di un rapporto di conto anticipi, l'istituto di credito avesse addebitato interessi ultralegali/usurari, capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, commissioni e spese non pattuite. In cassazione hanno dedotto: 1) violazione degli artt. 117 T.U.B., 1418, 1346 e 1325 c.c. per la asserita illegittimità della commissione di massimo scoperto e per la sua indeterminatezza; 2) omessa pronuncia sulla legittimità di varie commissioni addebitate (commissione concessione/rinnovo fido, commissione disponibilità fondi, commissione utilizzi oltre la disponibilità fondi), in difetto di previa pattuizione; 3) violazione degli artt. 117 T.U.B. e 1284 c.c. per l'addebito di competenze in assenza di regolamentazione scritta del conto anticipi; 4) ulteriore doglianza di violazione degli artt. 112 c.p.c., 117 T.U.B., 1418, 1346 e 1325 c.c.; 5) violazione dell'art. 2697 c.c. sul rilievo che la documentazione contabile prodotta sarebbe stata sufficiente per la ricostruzione del rapporto; 6) violazione degli artt. 24 e 111 Cost. e 100 c.p.c. per avere la Corte d'appello ritenuto necessaria la chiusura del conto anche per la domanda di mero ricalcolo del saldo; 7) violazione degli artt. 2033 c.c. e 100 c.p.c. per asserita erronea qualificazione della domanda di accertamento/ricalcolo come domanda di ripetizione dell'indebito.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso e ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese. Ha ritenuto inammissibili i primi quattro motivi per difetto di autosufficienza e novità delle questioni, poiché le doglianze su commissioni, CMS e mancata pattuizione scritta non risultavano dalla sentenza impugnata e non era stato indicato dove e come fossero state dedotte nei gradi di merito, in particolare in appello. Ha dichiarato inammissibile il quinto motivo perché volto a criticare una valutazione di fatto della Corte territoriale circa l'insufficienza della documentazione contabile, censura non proponibile come violazione di legge. Ha ritenuto inammissibili il sesto e il settimo motivo perché diretti contro una ratio decidendi autonoma e concorrente, mentre restava comunque decisiva l'altra ragione di rigetto fondata sulla mancanza di prova documentale sufficiente a ricostruire anche parzialmente il rapporto bancario.
Norme richiamate
richiamato dai ricorrenti in tema di forma e pattuizione delle condizioni economiche del rapporto bancario
invocato per sostenere la nullità delle clausole relative alle commissioni e agli interessi
invocato per dedurre l'indeterminatezza della clausola sulla commissione
richiamato in relazione ai requisiti essenziali del contratto e della pattuizione
richiamato per denunciare omessa pronuncia e ultrapetizione
richiamato in relazione alla disciplina degli interessi e alla pattuizione scritta
richiamato per contestare la ripartizione dell'onere della prova sulla documentazione contabile
art. 24 Cost.
richiamato in relazione al diritto di difesa e all'ammissibilità della domanda di ricalcolo
art. 111 Cost.
richiamato in relazione al giusto processo e alla motivazione
richiamato in relazione all'interesse ad agire
richiamato per la qualificazione della domanda come ripetizione di indebito
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
richiamato come parametro del vizio processuale denunciato
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
richiamato implicitamente per affermare che la critica alla valutazione di fatto non era stata formulata nei limiti del vizio motivazionale
richiamato per il deposito della memoria in cassazione
Massime di principio
- In sede di legittimità non possono essere introdotte per la prima volta questioni di merito non trattate nel giudizio precedente; chi le deduce deve indicare specificamente dove e come le abbia tempestivamente proposte nei gradi di merito, altrimenti il motivo è inammissibile.
- Le censure che investono una valutazione di sufficienza della documentazione o della prova compiuta dal giudice di merito non sono deducibili come semplici violazioni di legge, ma richiedono la deduzione di un vizio motivazionale nei limiti consentiti dall'art. 360 c.p.c.
- Quando la decisione di merito si fonda su più rationes decidendi autonome e ciascuna è idonea da sola a sorreggerla, l'infondatezza o l'inammissibilità delle censure dirette contro una sola di esse comporta inammissibilità per difetto di interesse delle doglianze contro le altre.
- La parte che agisce per il ricalcolo di un rapporto bancario deve allegare e produrre una documentazione contabile idonea a consentire la ricostruzione, anche parziale, del rapporto; in mancanza, la domanda può essere respinta per difetto di prova.
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