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Cassazione Penale, Ordinanza n. 21206/2026 del 09/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile de plano ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, ultima parte, c.p.p., perché privo della sottoscrizione del difensore cassazionista richiesta dall’art. 613 c.p.p. Ne è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello di Bari, decidendo sull’appello dell’imputato, ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Foggia per ricettazione. Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto personalmente ricorso per cassazione, lamentando la mancata pronuncia assolutoria e l’eccessività della pena applicata. La Corte di cassazione non è entrata nel merito delle censure, rilevando che il ricorso era stato sottoscritto dall’imputato personalmente e non da difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di cassazione, con conseguente inammissibilità del gravame.

Norme richiamate

  • art. 648 c.p.

    indicato come norma incriminatrice del reato per cui l’imputato era stato condannato in primo e secondo grado; la decisione non affronta il merito della fattispecie.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    consente la declaratoria de plano dell’inammissibilità del ricorso nelle ipotesi previste.

  • art. 613 c.p.p.

    richiede, a pena di inammissibilità, la sottoscrizione del ricorso per cassazione da parte di un difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di cassazione.

  • art. 616 c.p.p.

    disciplina le conseguenze economiche della declaratoria di inammissibilità, con condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

  • Corte cost. sent. n. 186/2000

    richiamata per escludere la condanna alla Cassa delle ammende solo in presenza di assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione proposto personalmente dall’imputato è inammissibile se non è sottoscritto da un difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di cassazione.
  • L’inammissibilità per difetto della necessaria sottoscrizione difensiva può essere dichiarata de plano nei casi previsti dall’art. 610, comma 5-bis, c.p.p., senza instaurare un pieno contraddittorio sul merito.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, seguono normalmente la condanna alle spese processuali e il versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che risulti assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
  • La Corte di cassazione, in presenza di una causa processuale di inammissibilità, non esamina le doglianze di merito relative alla responsabilità o al trattamento sanzionatorio.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRicettazione
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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