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Cassazione Penale, Ordinanza n. 09661/2025 del 10/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la responsabilità per detenzione di sostanza stupefacente finalizzata allo spaccio. Dal testo emerge che i motivi di ricorso riproducevano censure già esaminate e respinte nei giudici di merito, senza introdurre profili consentiti in sede di legittimità. La Corte ha ritenuto corretta la motivazione dei giudici di merito sulla finalizzazione illecita della sostanza detenuta e ha escluso la praticabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., richiamata implicitamente dalla difesa.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che le doglianze erano meramente riproduttive di questioni già vagliate e disattese in appello con motivazione giuridicamente corretta, coerente con le emergenze istruttorie e priva di manifeste incongruenze logiche. Ha inoltre ribadito la non applicabilità dell'art. 131-bis c.p. al caso concreto. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce economiche e accessorie previste dalla norma, tra cui la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 131-bis c.p.

    La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è stata ritenuta non applicabile al caso concreto.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono ammissibili motivi di ricorso che si limitino a riprodurre censure già esaminate e disattese dai giudici di merito, se la motivazione impugnata risulta giuridicamente corretta, coerente con le risultanze probatorie e immune da manifeste illogicità.
  • La non punibilità per particolare tenuità del fatto non può essere riconosciuta quando la motivazione di merito escluda la ricorrenza dei relativi presupposti in relazione alla concreta finalizzazione illecita della condotta.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
  • In presenza di una motivazione di merito puntuale e logicamente coerente sulla destinazione allo spaccio della sostanza stupefacente detenuta, la censura di legittimità che non introduca specifici vizi deducibili non può condurre a un riesame del fatto.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioniCause di non punibilità
RamiStupefacentiProcesso penaleParte generale
SottomaterieLieve entità
IstitutiParticolare tenuità del fatto

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