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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07085/2023 del 09/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha inoltre dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, ove dovuto. Non sono state liquidate spese del grado per la mancata difesa della parte intimata.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La parte esecutata ha proposto opposizione agli atti esecutivi contro un pignoramento eseguito ai sensi dell'art. 72-bis del d.P.R. n. 602 del 1973 dall'agente della riscossione. Il Tribunale di Roma, definita la fase sommaria dell'opposizione, ha dichiarato non luogo a provvedere sulla richiesta di sospensione dell'esecuzione e ha condannato l'opponente alle spese. La debitrice ha quindi proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi contro tale ordinanza. Nel giudizio di legittimità l'agente della riscossione non ha svolto difese. La Corte, prima ancora di esaminare le censure, ha rilevato che il ricorso era rivolto contro un provvedimento non impugnabile con ricorso straordinario ex art. 111, settimo comma, Cost., perché l'ordinanza resa nella fase sommaria dell'opposizione esecutiva ha natura meramente ordinatoria e di direzione del procedimento, priva di contenuto decisorio; ciò vale anche quando l'opposizione sia stata oggetto di rinuncia, perché la questione delle spese resta riservata al giudice di merito e il provvedimento non diventa per questo definitivo.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel procedimento di opposizione agli atti esecutivi articolato in fase sommaria e fase di merito, il provvedimento che chiude la sola fase sommaria ha natura ordinatoria e non decisoria, sicché non è impugnabile con ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost.
  • La possibilità per la parte di proporre reclamo o di introdurre autonomamente il giudizio di merito conferma la non definitività dell'ordinanza resa nella fase sommaria dell'opposizione esecutiva.
  • La rinuncia all'opposizione non muta la natura non decisoria del provvedimento reso all'esito della fase sommaria, restando la regolazione delle spese rimessa al giudice del merito.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, la Corte dà atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Come è indicizzato

MaterieOpposizioni esecutiveSpese di lite
RamiProcesso civileEsecuzioni
IstitutiGiudicato

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