Cassazione Penale, Sentenza n. 44914/2023 del 08/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Crispino impugnava l'ordinanza della Corte d'appello di Reggio Calabria che aveva riconosciuto solo una somma limitata (euro 3.537,30) a titolo di riparazione per errore giudiziario, ritenendo inammissibile o non provati altri profili di danno: 1) negazione o insufficiente liquidazione del danno morale e della sofferenza psicologica; 2) rigetto o mancata prova del danno patrimoniale (connesso al sequestro e al depauperamento della societa' Sky Network Technologies e al presunto nesso causale con la misura cautelare); 3) contestazione della riduzione dell'indennizzo per l'ingiusta privazione della libertà basata su un criterio aritmetico. Il ricorso denunciava vizio di motivazione, travisamento della prova e violazione dei parametri di prova e di determinazione e quantificazione del danno previsti dagli artt. 643 e 315 c.p.p. e 1126 c.c., nonché mancata valutazione di dichiarazioni e allegazioni prodotte dall'istante.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato in più profili, ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Reggio Calabria per un nuovo giudizio. Motivi principali dell'annullamento: la Corte territoriale ha errato nel limitare la riparazione al solo periodo di privazione della liberta' e nell'applicare meccanicamente il criterio aritmetico previsto per l'ingiusta detenzione; non ha adeguatamente considerato i danni derivanti dall'intero procedimento penale e dalla condanna irrevocabile; ha rigettato la prova documentale e dichiarativa senza disporre, quando necessario, una perizia tecnico-contabile d'ufficio; ha valutato in termini apodittici l'insufficienza delle dichiarazioni fornite in indagini difensive e ha imposto impropriamente l'obbligo della documentazione medico-legale per ogni profilo di sofferenza morale. La Corte di legittimità ha altresi' richiamato i criteri per la liquidazione equitativa del danno non patrimoniale (Sez. U. 11/11/2008) e ha precisato che il giudice della riparazione deve valutare sia i pregiudizi derivanti dalla custodia cautelare sia quelli collegati al procedimento e alla condanna, potendo disporre perizia quando la documentazione tecnica e' complessa. Il processo e' rinviato per nuovo esame con indicazione di valutare perizia tecnico-contabile e rinnovare la valutazione del danno patrimoniale e non patrimoniale; le spese di quest'ultimo grado saranno regolate al giudice del rinvio.
Norme richiamate
Norma che disciplina la riparazione per errore giudiziario: interpretata come previsione di un'indennita' di natura solidaristica e non di risarcimento integrale, ma da applicare tenendo conto anche dei pregiudizi connessi all'intero procedimento penale e alla condanna irrevocabile
Riferimento al 'tetto' utilizzato dalla giurisprudenza in materia di ingiusta detenzione; la Corte sottolinea che la norma sull'ingiusta detenzione non puo' essere automaticamente applicata, in modo aritmetico, alla riparazione per errore giudiziario
Disciplina delle indagini difensive e delle dichiarazioni acquisite: la Corte ha ritenuto illegittimo disconoscere a priori tali dichiarazioni quando non corredate da documentazione medica, dovendosi valutare il contesto e la possibilita' di presunzioni
Norma sui motivi di ricorso in Cassazione (lett. b ed e citate dal ricorrente): usata per inquadrare le censure di violazione di legge, carenza e contraddittorieta' della motivazione
Richiamato come parametro civile per la quantificazione del danno patrimoniale e per i criteri probatori da seguire nella liquidazione
Principi in tema di danno non patrimoniale: la Corte civile a Sezioni Unite e' richiamata per l'individuazione dei criteri di risarcibilita' del danno non patrimoniale costituzionalmente rilevante
Cost., art. 24 comma 4
Richiamato come presidio di tutela giurisdizionale che giustifica la tutela semplificata della riparazione
Cost., art. 41
Tutela della liberta' di iniziativa economica richiamata rispetto ai danni patrimoniali derivanti da misure giudiziarie
Convenzione EDU, art. 5 comma 5
Richiamata per il principio di adeguato ristoro per chi sia stato indebitamente privato della liberta', a sostegno dell'interpretazione della riparazione come tutela costituzionalmente orientata
Patto internazionale diritti civili e politici, art. 9 n.5
Richiamato come parametro internazionale in materia di ristoro per privazione ingiustificata della liberta'
Sez. U., n. 24287 del 09/05/2001, Caridi
Sez. U. n. 24287/2001 (Caridi)
Giurisprudenza che la Corte indica come fonte del criterio aritmetico per l'ingiusta detenzione; la Cassazione precisa che tale criterio non puo' essere applicato automaticamente alla riparazione per errore giudiziario
Sez. 4, n. 2050 del 25/11/2003 (Barillà)
Sez. 4 n. 2050/2003 (Barillà)
Giurisprudenza richiamata per affermare che ingiustizia del danno e valori costituzionali consentono di selezionare i danni meritevoli di tutela riparatoria
Sez. 4, 23/2/2006, n. 24359, Pisano
Sez. 4 n. 24359/2006 (Pisano)
Sostiene che il giudice della riparazione deve tener conto anche dei pregiudizi riconducibili all'intero processo penale, non solo alla condanna
Sez. U., n. 26972 del 11/11/2008, R. (Sezioni Unite civili)
Sez. U. n. 26972/2008 (R.)
Principi sulle condizioni per la risarcibilita' del danno non patrimoniale costituzionalmente rilevante: rilevanza costituzionale dell'interesse, gravita' della lesione e non futilita' del danno; criterio richiamato per la valutazione del danno morale
Massime di principio
- La riparazione per errore giudiziario ha natura di indennita' solidaristica e non di risarcimento integrale, ma il giudice deve valutare i pregiudizi derivanti sia dalla custodia cautelare sia dall'intero procedimento penale e dalla condanna definitiva
- Non e' corretto applicare meccanicamente l'algoritmo aritmetico dell'ingiusta detenzione alla riparazione per errore giudiziario; il giudice puo' usare criteri equitativi e, quando opportuno, criteri risarcitori nel rispetto dei limiti normativi
- Il rifiuto della prova documentale o dichiarativa per mancata tecnica di supporto (es. perizia) non e' legittimo quando il giudice, trovando i dati complessi o poco intellegibili, ha il potere e il dovere di disporre una perizia d'ufficio
- Le dichiarazioni acquisite in indagini difensive ai sensi dell'art. 391-bis vanno valutate nel loro contesto; non e' sempre richiesto un supporto medico-legale per riconoscere danni morali che non implicano lesioni psico-fisiche clinicamente certificate
- Per il danno non patrimoniale il giudice deve applicare i criteri indicati dalle Sezioni Unite civili (rilevanza costituzionale dell'interesse, gravita' della lesione, non futilita' del danno) e può ricorrere a presunzioni quando la prova diretta manca
- Occorre sempre valutare il nesso causale tra misura cautelare/condanna e il pregiudizio patrimoniale: la mera produzione di bilanci o dichiarazioni non e' sufficiente se non correttamente collegata temporalmente e causalmente all'evento lesivo, ma il giudice deve, se necessario, integrare l'istruttoria con perizia
- La sospensione condizionale della pena non determina automaticamente l'esclusione del danno morale o patrimoniale: va ponderata nella valutazione complessiva ma non può fungere da motivo apodittico per negare il ristoro
- La violazione di motivazione sui punti essenziali (omessa analisi di prove, applicazione errata di criteri normativi) e' vizio che legittima l'annullamento con rinvio per nuovo esame
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