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Parere

Parere n. 1239/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal signor Mauro Rorandelli contro il Comune di Scandicci (FI) per l'annullamento del provvedimento prot. 34781 del 9 agosto 2005, recante l'archiviazione definitiva della pratica ambientale n. PA-1157-2004 per la realizzazione di un'autorimessa interrata ai sensi dell'art. 9 della legge 24 marzo 1989 n. 122, nonché della nota prot. 18963 del 5 maggio 2005 di comunicazione dei motivi ostativi ai sensi dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990 n. 241;

Giustizia amministrativa202500032

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione del provvedimento comunale di archiviazione definitiva dell'istanza di autorizzazione paesaggistica per la realizzazione di un'autorimessa interrata ai sensi dell'art. 9 della legge n. 122/1989, nonché del preavviso di diniego.

Esito

RIGETTO

Prevale l’amministrazione

La questione giuridica

Il ricorrente ha impugnato l'archiviazione della pratica relativa alla realizzazione di un'autorimessa interrata composta da 21 box e 15 posti auto in superficie, destinati al servizio di unità immobiliari limitrofe. Ha dedotto la violazione dell'art. 9 della legge n. 122/1989 e l'eccesso di potere per difetto di motivazione, carenza dei presupposti, travisamento, illogicità e contraddittorietà. La questione centrale riguardava se, ai fini dell'applicazione della disciplina derogatoria prevista dall'art. 9, comma 1, il vincolo pertinenziale tra parcheggio e singole unità immobiliari dovesse già sussistere, almeno nei suoi elementi materiali, al momento del rilascio del titolo edilizio oppure potesse essere soltanto programmato per il futuro. Il ricorrente sosteneva che fosse sufficiente la previsione della successiva costituzione e trascrizione del vincolo, richiamando anche il comma 4 della disposizione. Il Comune ha dedotto, oltre all'inammissibilità per esorbitanza nel merito amministrativo, l'assenza del requisito soggettivo e oggettivo della pertinenzialità: il richiedente era proprietario della sola area destinata all'autorimessa, non delle unità immobiliari da asservire; mancavano inoltre l'identificazione puntuale dei cespiti, la contiguità fisica e un atto d'obbligo già perfezionato.

Il parere

Il Consiglio di Stato ha ritenuto il ricorso infondato nel merito e ha pertanto ritenuto di poter soprassedere all'esame delle eccezioni in rito. L'art. 9, comma 1, della legge n. 122/1989 ha natura eccezionale e derogatoria rispetto alla disciplina urbanistica generale e deve essere interpretato restrittivamente. La Sezione ha individuato anzitutto la radicale carenza del requisito soggettivo: la norma legittima i proprietari degli immobili cui il parcheggio è destinato a servizio, mentre il ricorrente era proprietario soltanto dell'area d'intervento e non vantava diritti sulle unità immobiliari da asservire. Tale estraneità è stata ritenuta decisiva e assorbente. È stata inoltre ravvisata la carenza del requisito oggettivo, poiché al momento dell'istanza e dell'adozione del provvedimento non risultava costituito alcun vincolo pertinenziale, non erano individuate le singole unità immobiliari e mancava qualsiasi rapporto di contiguità fisica o collegamento funzionale. La dichiarazione notarile prodotta costituiva soltanto una disponibilità a ricevere futuri atti d'obbligo, non un vincolo perfezionato, e indicava peraltro un raggio di 300 metri, diverso dai 200 metri indicati dal ricorrente. La disciplina richiede una relazione di pertinenzialità materiale, concreta e riferita a ciascuna specifica unità immobiliare, tale da assicurare l'inscindibilità tra posto auto e bene principale e da impedire destinazioni autonome o speculative. Il richiamo al comma 4 dell'art. 9 è stato giudicato inconferente, poiché tale disposizione riguardava, nel testo applicabile ratione temporis, parcheggi realizzati da imprese o cooperative su aree comunali concesse in diritto di superficie; solo in quel diverso contesto poteva ritenersi sufficiente la programmazione del futuro vincolo. Anche il precedente Cons. Stato, Sez. VI, n. 3977/2016 è stato ritenuto non pertinente, perché relativo a parcheggi collocati in aree contigue agli edifici serviti e a uno specifico contesto regolamentare. Il ricorso è stato quindi rigettato.

Osservazioni

Art. 9, comma 1, legge n. 122/1989 - Requisito soggettivo

La disciplina derogatoria può essere invocata dai proprietari degli immobili destinati a essere serviti dal parcheggio. È necessaria la coincidenza soggettiva tra il proprietario dell'immobile principale e il richiedente il titolo; non è sufficiente essere proprietari della sola area destinata all'autorimessa.

Art. 9, comma 1, legge n. 122/1989 - Vincolo pertinenziale attuale

Il vincolo pertinenziale deve già sussistere, almeno nei suoi elementi materiali, al momento del rilascio del titolo edilizio. Non è sufficiente la mera previsione della sua futura costituzione.

Art. 9, comma 1, legge n. 122/1989 - Individuazione delle unità immobiliari

Il rapporto pertinenziale deve collegare ciascun posto auto a una specifica unità immobiliare. Non è ammissibile un generico riferimento a immobili ricadenti entro un determinato raggio, senza identificazione dei singoli cespiti e senza prova del collegamento funzionale.

Art. 9, comma 1, legge n. 122/1989 - Contiguità fisica e dichiarazione notarile

La pertinenzialità urbanistico-edilizia richiede una relazione materiale e un'immediata prossimità fisica tra fabbricato principale e area asservita. Una mera disponibilità a ricevere futuri atti d'obbligo, peraltro riferita a un raggio di 300 metri diverso da quello indicato dal ricorrente, non costituisce un vincolo perfezionato.

Art. 9, comma 4, legge n. 122/1989 - Ambito applicativo

La possibilità di fare riferimento alla programmazione di un futuro vincolo pertinenziale riguarda il diverso contesto dei parcheggi realizzati da imprese di costruzione o cooperative su aree comunali concesse in diritto di superficie e non si estende agli interventi disciplinati dal comma 1.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 1, legge 24 marzo 1989, n. 122

    I proprietari di immobili possono realizzare nel sottosuolo degli stessi ovvero nei locali siti al piano terreno dei fabbricati parcheggi da destinare a pertinenza delle singole unità immobiliari, anche in deroga agli strumenti urbanistici ed ai regolamenti edilizi vigenti. Tali parcheggi possono essere realizzati, ad uso esclusivo dei residenti, anche nel sottosuolo di aree pertinenziali esterne al fabbricato, purché non in contrasto con i piani urbani del traffico, tenuto conto dell'uso della superficie sovrastante e compatibilmente con la tutela dei corpi idrici.

    La disposizione ha natura eccezionale e derogatoria e richiede rigorosamente sia la coincidenza soggettiva tra richiedente e proprietario dell'immobile servito, sia un rapporto pertinenziale attuale, concreto, specifico e materialmente prossimo tra ciascun parcheggio e la singola unità immobiliare.

  • art. 9, comma 4, legge 24 marzo 1989, n. 122

    Nel testo applicabile ratione temporis, la disposizione riguardava parcheggi realizzati da imprese di costruzione o cooperative su aree comunali concesse in diritto di superficie; solo in tale peculiare contesto la giurisprudenza ha ammesso la mera programmazione del futuro vincolo.

  • art. 10-bis, legge 7 agosto 1990, n. 241

    Il preavviso di diniego ha consentito al ricorrente di presentare una memoria partecipativa; il Consiglio di Stato ha dato atto del pieno dispiegarsi del contraddittorio procedimentale.

  • art. 8, comma 1, d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199

    La questione dell'asserita esorbitanza nel merito amministrativo è stata ritenuta non necessaria da esaminare, poiché il ricorso è risultato infondato nel merito.

Massime di principio

  • La disciplina dell'art. 9, comma 1, della legge n. 122/1989, in quanto eccezionale e derogatoria rispetto alla disciplina urbanistica generale, è soggetta a interpretazione restrittiva e non può essere applicata al di fuori dei presupposti espressamente richiesti.
  • Ai fini della realizzazione di parcheggi pertinenziali in deroga ai sensi dell'art. 9, comma 1, della legge n. 122/1989, è necessaria la coincidenza soggettiva tra il richiedente il titolo e il proprietario dell'immobile destinato a essere servito dal parcheggio; la proprietà della sola area d'intervento non è sufficiente.
  • Il vincolo pertinenziale richiesto dall'art. 9, comma 1, della legge n. 122/1989 deve essere attuale e concreto, almeno nei suoi elementi materiali, al momento del rilascio del titolo edilizio; la mera previsione della futura costituzione del vincolo non soddisfa il requisito.
  • La pertinenzialità urbanistico-edilizia dei parcheggi ex art. 9, comma 1, della legge n. 122/1989 deve riferirsi a ciascuna specifica unità immobiliare e presuppone un rapporto di immediata contiguità fisica o di concreta prossimità funzionale; non è sufficiente l'asservimento generico di immobili non identificati situati entro un determinato raggio.
  • La possibilità di programmare un futuro vincolo pertinenziale, riconosciuta in relazione al comma 4 dell'art. 9 della legge n. 122/1989, non è estensibile agli interventi disciplinati dal comma 1, poiché le due disposizioni regolano fattispecie soggettive e oggettive differenti.

Parcheggi pertinenziali e requisiti dell’art. 9 della legge n. 122/1989

Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal proprietario di un’area urbana contro il Comune di Scandicci. L’interessato aveva chiesto l’autorizzazione paesaggistica per realizzare un’autorimessa interrata con 21 box e 15 posti auto in superficie, destinati al servizio di unità immobiliari limitrofe.

Premesse e svolgimento del procedimento

L’istanza era stata presentata il 29 ottobre 2004. Il Comune aveva chiesto chiarimenti sui rapporti tra l’area d’intervento e i fabbricati vicini e sull’individuazione delle unità immobiliari cui collegare i parcheggi.

Il ricorrente aveva dichiarato che non esistevano rapporti formali con i fabbricati limitrofi e aveva prospettato l’asservimento dei box a unità immobiliari situate entro un raggio di 200 metri. Aveva prodotto una dichiarazione notarile attestante la disponibilità a ricevere un futuro atto unilaterale d’obbligo, con divieto di trasferimento separato dei box rispetto al bene principale.

Il Comune aveva emesso il preavviso di diniego ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990, rilevando l’insussistenza del necessario vincolo di pertinenzialità. Dopo la memoria partecipativa del ricorrente, l’amministrazione aveva archiviato definitivamente la pratica, ritenendo che il vincolo dovesse preesistere al conseguimento del titolo edilizio.

Motivi del ricorso e difese

Il ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 9 della legge n. 122/1989 e l’eccesso di potere per difetto di motivazione, carenza dei presupposti, travisamento, illogicità e contraddittorietà. Secondo la sua tesi, l’espressione "parcheggi da destinare a pertinenza" avrebbe consentito di costituire e trascrivere il vincolo successivamente al rilascio del titolo.

Il Comune ha sostenuto che la norma richiedesse la preesistenza del vincolo e ha evidenziato che il ricorrente non era proprietario delle unità immobiliari da asservire. Ha inoltre rilevato la mancata identificazione dei singoli cespiti, l’assenza di contiguità fisica e il carattere meramente programmatico della dichiarazione notarile.

Quadro normativo e giurisprudenziale

L’art. 9, comma 1, della legge n. 122/1989 consente ai proprietari di immobili di realizzare parcheggi nel sottosuolo degli stessi, nei locali al piano terreno o nel sottosuolo di aree pertinenziali esterne, anche in deroga agli strumenti urbanistici e ai regolamenti edilizi.

Il Consiglio di Stato ha ribadito che la disposizione è eccezionale e derogatoria e deve quindi essere interpretata restrittivamente. Sono stati richiamati, tra gli altri, Cons. Stato, Sez. IV, nn. 5727/2021 e 5999/2019, Cons. Stato, Sez. II, n. 1745/2022, Cons. Stato, Sez. IV, n. 2116/2016 e il precedente parere della Sezione I n. 1394/2023.

Requisito soggettivo

La prima ragione, ritenuta assorbente, riguarda la mancanza del requisito soggettivo. L’art. 9, comma 1, individua nei proprietari degli immobili serviti i soggetti legittimati a realizzare i parcheggi in deroga.

Il ricorrente era proprietario soltanto dell’area destinata all’autorimessa e non risultava proprietario, né titolare di diritti reali o personali di godimento, delle unità immobiliari cui i box avrebbero dovuto essere asserviti. L’assenza di rapporti formali tra l’area e i fabbricati limitrofi era stata peraltro riconosciuta dallo stesso interessato.

Requisito oggettivo e contiguità fisica

La Sezione ha ravvisato anche la radicale carenza del requisito oggettivo. Al momento dell’istanza e dell’adozione del provvedimento non esisteva un vincolo pertinenziale già costituito; inoltre, le unità immobiliari non erano puntualmente individuate.

Il riferimento generico a immobili situati entro un raggio di 200 metri non dimostrava né l’effettiva sussistenza di un collegamento funzionale né la necessaria prossimità fisica. La dichiarazione notarile non costituiva un atto d’obbligo perfezionato, ma una semplice disponibilità a ricevere futuri accordi. La divergenza tra il raggio di 200 metri indicato dal ricorrente e quello di 300 metri riportato nella dichiarazione confermava l’indeterminatezza dell’impegno.

La pertinenzialità urbanistico-edilizia richiede un rapporto materiale e una prossimità fisica idonea a garantire l’uso esclusivo del parcheggio a servizio dell’immobile principale. Un atto di asservimento meramente formale non può sostituire il collegamento concreto tra i beni.

Inapplicabilità del comma 4 e dei precedenti richiamati

Il richiamo al comma 4 dell’art. 9 è stato ritenuto inconferente. Tale disposizione, nel testo applicabile ratione temporis, riguardava parcheggi realizzati da imprese di costruzione o cooperative su aree comunali concesse in diritto di superficie. Solo in tale peculiare fattispecie la giurisprudenza aveva ammesso la mera programmazione di un futuro vincolo.

È stato inoltre ritenuto non pertinente il richiamo a Cons. Stato, Sez. VI, n. 3977/2016, relativo a parcheggi da realizzare nel sottosuolo di aree contigue agli edifici serviti e in un diverso contesto regolamentare del Comune di Roma.

Esito

La Sezione ha ritenuto pienamente instaurato il contraddittorio procedimentale, ma ha scelto di non esaminare le eccezioni in rito sollevate dal Comune, poiché il ricorso era infondato nel merito.

Il parere conclusivo è stato di rigetto del ricorso straordinario. La decisione tutela la funzione della disciplina speciale, volta a favorire parcheggi effettivamente destinati a specifiche unità immobiliari e, al contempo, a impedire operazioni speculative fondate su vincoli generici o meramente formali.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziPartecipazione al procedimentoRicorso straordinario al Presidente della Repubblica
RamiEdiliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereDifetto di istruttoriaPartecipazione procedimentalePrincipio di legalità e tipicità

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