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Cassazione Penale, Ordinanza n. 31393/2025 del 19/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Ha ritenuto che i motivi fossero in parte riproduttivi di quelli già dedotti in appello, in parte diretti a ottenere una non consentita rivalutazione del merito, e comunque manifestamente infondati alla luce della motivazione della sentenza impugnata.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso è proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva ritenuto responsabile di una rapina commessa in concorso. Con il primo motivo deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 125, 192 e 530 c.p.p., lamentando l'assenza o la contraddittorietà della motivazione sul giudizio di responsabilità e chiedendo, in sostanza, una nuova valutazione del compendio probatorio. Con il secondo motivo deduceva violazione di legge e vizio di motivazione sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e sulla misura della pena. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo generico e manifestamente infondato perché volto a ottenere una rivalutazione del merito, non consentita in sede di legittimità, e ha richiamato la motivazione della sentenza impugnata che aveva valorizzato, in modo logico e unitario, plurimi elementi indiziari ritenuti gravi, precisi e concordanti: la descrizione dell'azione da parte delle persone offese, la responsabilità di due complici, la testimonianza di una terza persona ritenuta attendibile, i contatti telefonici tra l'imputato e i complici e le conversazioni captate in caserma. Il secondo motivo è stato parimenti ritenuto manifestamente infondato, poiché la Corte territoriale aveva motivato adeguatamente sia il diniego delle attenuanti generiche, sia la congruità della pena, richiamando la gravità della rapina, commessa di notte da tre persone ai danni di due anziani coniugi immobilizzati, imbavagliati e percossi.

Norme richiamate

  • art. 125 c.p.p.

    richiamato quale parametro della motivazione della sentenza; la Corte ritiene la motivazione della decisione impugnata adeguata e non contraddittoria.

  • art. 192 c.p.p.

    richiamato in tema di valutazione della prova indiziaria; la Corte ribadisce che gli indizi vanno valutati prima singolarmente e poi globalmente, secondo un ragionamento unitario, non atomistico.

  • art. 530 c.p.p.

    richiamato dal ricorrente come parametro del giudizio di responsabilità; la Corte esclude la fondatezza della censura sulla base della tenuta logica della motivazione di merito.

  • art. 133 c.p.

    richiamato in relazione sia al diniego delle attenuanti generiche sia alla determinazione della pena; è sufficiente che il giudice indichi gli elementi ritenuti preponderanti, senza analisi analitica di tutti i dati favorevoli o sfavorevoli.

  • art. 62-bis c.p.

    norma implicitamente evocata dal riferimento alle attenuanti generiche; il loro diniego è reputato adeguatamente motivato in ragione della gravità del fatto.

  • art. 616 c.p.p.

    base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito dell'inammissibilità.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità non è consentita una rivalutazione del merito probatorio: la censura è inammissibile quando mira solo a sostituire la lettura difensiva degli elementi di prova a quella compiuta dai giudici di merito.
  • Nel processo indiziario la valutazione deve essere prima analitica e poi globale: ciascun indizio va verificato quanto a certezza e intrinseca valenza dimostrativa, per poi accertare se, nel loro insieme, gli indizi superino le alternative plausibili e conducano alla responsabilità al di là di ogni ragionevole dubbio.
  • È sufficiente una motivazione non contraddittoria e logicamente coerente che dia conto degli elementi ritenuti decisivi; non occorre rispondere analiticamente a ogni argomento difensivo, soprattutto quando il motivo di ricorso ripropone questioni già disattese in appello.
  • Il diniego delle attenuanti generiche è insindacabile in cassazione se il giudice di merito ha esplicitato, anche per relationem, gli elementi di cui all'art. 133 c.p. ritenuti prevalenti; non è richiesta una valutazione analitica di tutti i dati favorevoli e sfavorevoli.
  • La determinazione della pena è adeguatamente motivata quando il giudice indica gli elementi di fatto ritenuti decisivi ai sensi dell'art. 133 c.p., senza necessità di una disamina puntuale di ogni singolo profilo allegato dalle parti.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRapina
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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