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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32976/2022 del 09/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (sub-vettore)

La controversia

La controversia origina da un trasporto di prodotti cosmetici affidato dal committente a un vettore, il quale si avvalse a sua volta di un consorzio sub-vettore e della sua consorziata per l’esecuzione materiale del servizio. Durante il trasporto l’intero furgone con il carico fu rubato e la merce non giunse a destinazione. L’assicuratore del mittente/committente indennizzò il danno e agì in surroga contro il vettore principale, che chiamò in garanzia i sub-vettori e il proprio assicuratore. In primo grado il vettore fu condannato verso l’assicuratore e ottenne manleva dai sub-vettori; in appello i sub-vettori e il vettore proposero impugnazioni separate, entrambe respinte. In cassazione i sub-vettori hanno dedotto violazione degli artt. 2951, 2935 c.c. e 100 c.p.c., sostenendo che la domanda di manleva del vettore verso di loro fosse prescritta: il termine annuale per i diritti derivanti dal sub-trasporto avrebbe dovuto decorrere dalla data in cui la riconsegna era dovuta, e non dal momento in cui il vettore era stato convenuto dall’assicuratore del mittente. La Corte territoriale, secondo i ricorrenti, aveva erroneamente fatto dipendere il dies a quo dall’esercizio dell’azione principale, come se l’interesse ad agire del vettore sorgesse solo con la domanda del mittente/assicuratore.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato l’unico motivo di ricorso. Ha affermato che, in tema di sub-trasporto, la domanda del vettore nei confronti del sub-vettore trova causa nel contratto di sub-trasporto e che la prescrizione annuale ex art. 2951 c.c. decorre dal giorno in cui la riconsegna avrebbe dovuto avvenire, non dal momento in cui il vettore viene convenuto dal mittente o dal suo assicuratore. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione, affinché si uniformi ai principi di diritto indicati. Le spese sono state rimesse al giudice di rinvio.

Norme richiamate

  • art. 2951 c.c.

    nei rapporti di sub-trasporto i diritti derivanti dal contratto si prescrivono in un anno e il termine decorre dal giorno in cui la riconsegna della merce sarebbe dovuta avvenire

  • art. 2935 c.c.

    è invocato dai ricorrenti per sostenere che la prescrizione decorra dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, ossia dalla mancata riconsegna alla scadenza pattuita

  • art. 100 c.p.c.

    è richiamato dai ricorrenti per contestare la tesi secondo cui l’interesse ad agire del vettore sorgerebbe solo con la domanda del mittente/assicuratore

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    è il parametro del vizio dedotto per violazione e falsa applicazione di legge

  • art. 1916 c.c.

    l’assicuratore che ha pagato l’indennizzo agisce in surroga nei diritti risarcitori del proprio assicurato

  • artt. 1678 e 1687 c.c.

    richiamati nel principio di diritto sulla obbligazione di trasferire e riconsegnare le cose trasportate

  • art. 1218 c.c.

    richiamato per affermare la responsabilità da inadempimento del vettore/sub-vettore

  • art. 281-sexies c.p.c.

    indica la modalità decisoria seguita in primo grado

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    regola la trattazione del ricorso in camera di consiglio

Massime di principio

  • Nel sub-trasporto il rapporto tra vettore principale e sub-vettore è autonomo e distinto dal rapporto tra mittente e vettore; la rivalsa del vettore verso il sub-vettore non presuppone l’avvenuta azione del mittente né il previo pagamento del danno al mittente.
  • Per i diritti derivanti dal contratto di trasporto o sub-trasporto, la prescrizione annuale decorre dal giorno in cui la riconsegna della merce avrebbe dovuto avvenire, non dal giorno del furto o dal giorno in cui il vettore viene convenuto in giudizio dal mittente o dal suo assicuratore.
  • L’interesse ad agire del vettore nei confronti del sub-vettore sorge già con l’inadempimento consistente nella mancata riconsegna alla scadenza contrattuale, poiché da quel momento il diritto può essere fatto valere.
  • In caso di perdita delle cose affidate al sub-vettore, il vettore può esercitare l’azione risarcitoria direttamente nei confronti del sub-vettore, quale sub-mittente nel contratto di sub-trasporto, indipendentemente dall’azione esercitata dal mittente verso il vettore principale.

Come è indicizzato

MaterieTrasportoImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizioneOnere della prova

Testo integrale

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