Cassazione Penale, Sentenza n. 26068/2026 del 10/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il giudice dell'esecuzione del Tribunale di Trieste ha rigettato la richiesta di unificazione in continuazione ex art. 671 c.p.p. di due sentenze irrevocabili, una del Tribunale di Trieste per furto commesso il 1° gennaio 2024 e una del Tribunale di Pordenone per resistenza e furto commessi il 9 febbraio 2024. Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza deducendo vizio di motivazione, sostenendo che i fatti sarebbero stati espressione di un medesimo disegno criminoso, perché commessi a breve distanza temporale, mossi dalla necessità di procurarsi denaro per vivere e per assumere stupefacenti, in un contesto di marginalità sociale e di patologia psichiatrica. Ha inoltre depositato memorie e documentazione, richiamando un sopravvenuto ricovero ospedaliero e in REMS a conferma delle problematiche psichiche. La Corte rileva però che il ricorso non si confronta con la motivazione del giudice dell'esecuzione, che aveva escluso la continuazione valorizzando la diversità dei reati, l'arresto in flagranza in entrambe le occasioni e l'assenza di elementi idonei a dimostrare una programmazione ab origine delle successive condotte.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto la doglianza generica e reiterativa di argomentazioni già esaminate e superate dal giudice di merito, senza effettivo confronto con la motivazione impugnata. Ha affermato che il bisogno economico, anche se collegato a marginalità o tossicodipendenza, non integra di per sé l'unicità del disegno criminoso; allo stesso modo, la prospettata patologia psichiatrica è stata ritenuta ipotetica, non specificamente allegata quanto a natura ed esistenza e comunque priva di allegazione di un nesso eziologico con le singole condotte. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
disciplina l'unificazione in continuazione in sede esecutiva; richiede la verifica dell'unicità del disegno criminoso e non la mera comunanza di motivi a delinquere o la vicinanza temporale dei fatti.
la continuazione presuppone un disegno criminoso unitario già formato al momento del primo reato; non coincide con una generica propensione a delinquere o con un programma di vita criminale.
richiamati per affermare che i motivi a delinquere possono incidere, semmai, sulla valutazione di abitualità o tendenza a delinquere, ma non fondano l'unificazione dei reati.
in caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna alle spese processuali e, in assenza di colpa esclusa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Corte Cost. n. 186 del 2000
richiamata per il principio secondo cui la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende presuppone l'assenza di elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- In sede esecutiva, l'applicazione della continuazione richiede una verifica rigorosa dell'unicità del disegno criminoso, desumibile da concreti indicatori quali omogeneità delle violazioni, contiguità spazio-temporale, causali, modalità della condotta e sistematicità, ma solo se risulta che i successivi reati erano stati almeno nelle linee essenziali programmati prima del primo fatto.
- La mera vicinanza temporale tra i reati, da sola, non basta a fondare la continuazione se i fatti appaiono frutto di decisioni estemporanee o di occasioni diverse, soprattutto quando vi siano arresti in flagranza o periodi di detenzione che interrompono ogni ipotetico programma criminoso.
- Il bisogno economico o la finalità di procurarsi risorse per vivere o per acquistare stupefacenti esprimono una generica spinta a delinquere, ma non integrano di per sé il collante dell'unicità del disegno criminoso ex art. 81 c.p.
- La continuazione non coincide con un programma di vita delinquenziale o con una generica propensione alla devianza: occorre la preordinazione di una serie determinata, almeno nelle sue coordinate essenziali, di condotte criminose.
- L'allegazione di una patologia psichiatrica, per incidere sulla valutazione della continuazione, deve essere specifica sia quanto alla sua effettiva esistenza e natura sia quanto al nesso eziologico con le singole condotte; una prospettazione ipotetica o meramente assertiva è insufficiente.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riproporre le stesse argomentazioni già esaminate e motivate dal giudice di merito senza confrontarsi realmente con la ratio decidendi dell'ordinanza impugnata.
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