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Cassazione Penale, Ordinanza n. 13808/2026 del 16/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Con sentenza del Tribunale, resa su richiesta delle parti ex artt. 444 e ss. c.p.p., a un imputato è stata applicata la pena di un anno e due mesi di reclusione ed euro 2.000 di multa per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo vizio di motivazione per la mancata sostituzione della pena detentiva con la detenzione domiciliare o con il lavoro di pubblica utilità. La Corte ha ritenuto la censura non deducibile nel giudizio di legittimità avverso la sentenza di patteggiamento, poiché estranea ai motivi consentiti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché la doglianza relativa alla mancata sostituzione della pena non rientra tra i motivi tassativamente proponibili contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende, rilevando l'assenza di elementi per escludere la colpa nella proposizione del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    richiama il procedimento di applicazione della pena su richiesta delle parti, nel cui ambito è stata pronunciata la sentenza impugnata

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    delimita in modo tassativo i motivi di ricorso avverso la sentenza di patteggiamento; la censura sulla mancata sostituzione della pena non vi rientra

  • art. 616 c.p.p.

    consente, in caso di inammissibilità del ricorso, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    richiamato per la declaratoria de plano dell'inammissibilità

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990

    norma incriminatrice posta a base della condanna concordata

  • legge n. 103 del 23 giugno 2017

    ha introdotto l'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., ampliando/definendo i motivi di ricorso contro il patteggiamento

  • Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000

    richiamata per escludere l'assenza di colpa del ricorrente ai fini della sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione avverso la sentenza di patteggiamento, i motivi di ricorso sono tassativi e non possono essere estesi a censure sulla motivazione che non attengano ai casi espressamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
  • La doglianza sulla mancata sostituzione della pena detentiva con pene alternative non è deducibile contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, se non si traduce in uno dei vizi specificamente consentiti dalla legge.
  • La motivazione della sentenza di patteggiamento ha contenuti necessariamente limitati, essendo correlata alla natura negoziale dell'accordo tra le parti e alla rinuncia dell'imputato all'onere di prova dell'accusa.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione in favore della Cassa delle ammende, salvo che emerga assenza di colpa nella proposizione dell'impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiSpaccio
RamiProcesso penaleStupefacenti
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