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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23460/2022 del 27/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (professionista)

La controversia

Un avvocato conveniva in giudizio la regione chiedendo il pagamento del compenso per l'attività professionale svolta nell'ambito di un procedimento davanti al TAR. Il Tribunale accoglieva la domanda, ritenendo il compenso dovuto secondo i minimi tariffari rapportati al valore della controversia. In appello, la regione deduceva la non corretta applicazione dello scaglione tariffario, l'erronea valutazione della prova dell'attività svolta, la decorrenza degli interessi e le spese. La Corte d'appello, rilevando d'ufficio la questione, dichiarava nullo il contratto di patrocinio per difetto di forma scritta contestuale in unico documento, ritenendo non rispettati i requisiti dell'art. 17 R.D. 2440/1923. L'avvocato ricorreva per cassazione con tre motivi: 1) violazione degli artt. 16 e 17 R.D. 2440/1923 e dell'art. 83 c.p.c., sostenendo che la procura alle liti seguita dallo svolgimento effettivo dell'incarico bastasse a perfezionare il contratto con la P.A.; 2) nullità della sentenza per difetto assoluto di motivazione, per non avere la Corte spiegato perché avesse applicato il principio generale anziché quello specifico al caso; 3) violazione degli artt. 101 c.p.c. e 2041 c.c. per avere dichiarato inammissibile la domanda di indebito arricchimento, ritenuta tardiva perché proposta solo in comparsa conclusionale in appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo errata la decisione della Corte d'appello sulla nullità del contratto di patrocinio. Ha affermato che, nei contratti della P.A. soggetti a forma scritta ad substantiam, nel patrocinio la forma scritta è soddisfatta dal rilascio della procura ai sensi dell'art. 83 c.p.c., poiché la sottoscrizione dell'atto difensivo consente di perfezionare per iscritto l'accordo contrattuale e di identificare il contenuto negoziale. I restanti motivi sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 16 R.D. 2440/1923

    richiamato insieme all'art. 17 come disciplina della forma dei contratti della pubblica amministrazione, ma la Corte ha ritenuto che nel contratto di patrocinio la forma scritta sia soddisfatta dalla procura alle liti e dall'atto difensivo sottoscritto dal difensore.

  • art. 17 R.D. 2440/1923

    non impone, nel caso del patrocinio legale della P.A., una forma diversa da quella realizzata mediante procura e sottoscrizione dell'atto difensivo; la Corte d'appello ne ha fatto un'applicazione errata.

  • art. 83 c.p.c.

    il rilascio della procura alle liti è sufficiente a integrare la forma scritta del contratto di patrocinio della P.A., perché l'atto difensivo sottoscritto perfeziona l'accordo in forma scritta.

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    norma sul vizio di legittimità per violazione o falsa applicazione di legge, invocata a fondamento del primo motivo.

  • art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.

    norma sul vizio di nullità della sentenza, invocata nel secondo motivo per difetto assoluto di motivazione.

  • art. 132, comma 2, n. 3 c.p.c.

    richiamato per dedurre la nullità della sentenza per mancanza di motivazione.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato insieme all'art. 132 c.p.c. quale parametro del dovere di motivazione.

  • art. 101 c.p.c.

    richiamato nel terzo motivo in relazione alla pretesa tardività della domanda di indebito arricchimento.

  • art. 2041 c.c.

    richiamato per la domanda subordinata di indebito arricchimento, dichiarata inammissibile nel giudizio di merito per tardiva proposizione.

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato nella fase camerale per la proposta del relatore, che riteneva il ricorso manifestamente fondato.

Massime di principio

  • Nel contratto di patrocinio concluso dalla pubblica amministrazione, il requisito della forma scritta ad substantiam può essere integrato dal rilascio della procura alle liti e dalla sottoscrizione dell'atto difensivo, poiché tali elementi consentono di perfezionare per iscritto l'accordo e di identificare il contenuto negoziale.
  • Quando il giudice di merito applica un principio sulla forma dei contratti della P.A. in contrasto con l'orientamento che ritiene sufficiente la procura alle liti per il patrocinio, la decisione è censurabile per violazione di legge.
  • L'accoglimento di un motivo di ricorso che investe la ratio decisiva della sentenza comporta l'assorbimento degli ulteriori motivi che presuppongono la conferma della statuizione cassata.
  • Nel giudizio di rinvio, il giudice deve uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieMandatoImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullitàOnere della prova

Testo integrale

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