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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06325/2024 del 08/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (socia)

La controversia

Una socia accomandante di una società in accomandita semplice ha promosso davanti al Tribunale di Rimini una domanda di risarcimento danni nei confronti del socio accomandatario, assumendo che questi avesse compiuto atti di mala gestio nella gestione della società. Il Tribunale di Rimini ha dichiarato la propria incompetenza ritenendo competente la Sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale di Bologna; quest'ultimo, investito della causa riassunta, ha però sollevato regolamento di competenza d'ufficio, sostenendo che la competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa riguarda solo alcune società di capitali e soggetti equiparati, non anche le società di persone. Il ricorso verteva quindi sulla corretta individuazione del giudice competente per una azione di responsabilità proposta da un socio di società di persone contro l'altro socio per fatti di gestione societaria.

La decisione

La Corte ha ritenuto ammissibile il regolamento di competenza d'ufficio e ha condiviso la tesi del Tribunale di Bologna: le sezioni specializzate in materia di impresa non sono competenti per le controversie relative alle società di persone, perché l'art. 3, comma 2, d.lgs. n. 168/2003 contiene un elenco tassativo di tipi societari e di materie che non include le società di persone né le azioni di responsabilità contro i relativi amministratori/soci accomandatari. È stata quindi dichiarata la competenza del Tribunale di Rimini, quale giudice originariamente adito. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata.

Norme richiamate

  • art. 45 c.p.c.

    Consente il regolamento di competenza d'ufficio quando il giudice rilevi immediatamente la propria incompetenza.

  • art. 3, comma 2, d.lgs. n. 168 del 2003

    Delimita in modo tassativo la competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa a specifiche società e a determinate controversie; non include le società di persone.

  • art. 3, comma 3, d.lgs. n. 168 del 2003

    Estende la competenza delle sezioni specializzate alle cause e ai procedimenti connessi a quelli espressamente attribuiti, ma solo nei limiti della competenza principale.

  • art. 2445, comma 3, c.c.

    Richiamato nel catalogo delle controversie attribuite alle sezioni specializzate in materia di impresa.

  • art. 2482, comma 2, c.c.

    Richiamato nel catalogo delle opposizioni dei creditori sociali attribuite alle sezioni specializzate.

  • art. 2447 quater, comma 2, c.c.

    Richiamato tra le controversie societarie devolute alle sezioni specializzate.

  • art. 2487 ter, comma 2, c.c.

    Richiamato tra le controversie societarie devolute alle sezioni specializzate.

  • art. 2503, comma 2, c.c.

    Richiamato tra le opposizioni dei creditori sociali rientranti nella competenza specializzata.

  • art. 2503 bis, comma 1, c.c.

    Richiamato tra le opposizioni dei creditori o possessori di obbligazioni sociali rientranti nella competenza specializzata.

  • art. 2506 ter c.c.

    Richiamato tra le opposizioni nelle operazioni di fusione o scissione rientranti nella competenza specializzata.

  • art. 2359, comma 1, n. 3), c.c.

    Richiamato tra i rapporti societari devoluti alle sezioni specializzate.

  • art. 2497 septies c.c.

    Richiamato tra i rapporti societari devoluti alle sezioni specializzate.

  • art. 2545 septies c.c.

    Richiamato tra i rapporti societari devoluti alle sezioni specializzate.

  • art. 2341 bis c.c.

    Richiamato come riferimento ai patti parasociali, anche se la competenza specializzata si estende pure a patti diversi da quelli ivi previsti.

Massime di principio

  • La competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa è di stretta interpretazione e opera solo per le controversie espressamente indicate dalla legge, senza estensione analogica a tipi societari non menzionati.
  • Le controversie relative alle società di persone, comprese le azioni di responsabilità contro il socio accomandatario o amministratore di fatto della gestione sociale, non rientrano nella competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa, salvo diversa specifica previsione normativa.
  • Il regolamento di competenza d'ufficio è ammissibile quando il conflitto riguardi una sezione specializzata in materia di impresa istituita presso un ufficio giudiziario diverso da quello originariamente adito, poiché in tal caso la questione attiene alla competenza in senso proprio e non alla mera distribuzione interna degli affari.
  • Nelle procedure di regolamento di competenza d'ufficio non va disposta la condanna alle spese tra le parti, perché esse partecipano coattivamente a un incidente sollevato dal giudice e non possono essere considerate soccombenti in senso proprio in tale fase.

Come è indicizzato

MaterieCompetenzaAmministratori
RamiProcesso civileSocietario
IstitutiOnere della prova

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