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Cassazione Penale, Ordinanza n. 24570/2026 del 02/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la dichiarazione di responsabilità penale. Con il primo motivo ha dedotto vizio di motivazione in relazione all'art. 192, comma 2, c.p.p., sostenendo in sostanza che la valutazione probatoria della Corte territoriale fosse errata e chiedendo una diversa ricostruzione dei fatti. Con il secondo motivo ha censurato il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p., sostenendo che la particolare tenuità del fatto dovesse essere applicata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il primo motivo, pur formalmente prospettato come vizio di motivazione ex art. 192, comma 2, c.p.p., mirasse in realtà a ottenere una nuova valutazione del compendio probatorio e una ricostruzione alternativa dei fatti, attività non consentita nel giudizio di legittimità; ha inoltre rilevato che la Corte territoriale aveva reso una motivazione congrua e immune dai vizi dedotti, sorretta da corretti argomenti giuridici ai fini dell'affermazione di responsabilità. Quanto al secondo motivo, relativo all'art. 131-bis c.p., lo ha qualificato come manifestamente infondato, poiché la Corte di merito aveva già motivato in modo esente da censure sul mancato riconoscimento della causa di non punibilità. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 192, comma 2, c.p.p.

    La doglianza sulla valutazione delle prove non può tradursi in una richiesta di rivalutazione dei fatti in cassazione; è sindacabile solo nei limiti del vizio di motivazione rilevante in sede di legittimità.

  • art. 131-bis c.p.

    La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto può essere negata con motivazione immune da vizi; se la motivazione della corte di merito è congrua, la censura è manifestamente infondata.

  • Cassa delle ammende

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito trasformare un vizio di motivazione in una richiesta di nuova lettura delle prove o di diversa ricostruzione del fatto.
  • La censura ex art. 192, comma 2, c.p.p. è inammissibile quando mira a sostituire ai criteri valutativi adottati dal giudice di merito criteri alternativi non deducibili in cassazione.
  • La mancata applicazione dell'art. 131-bis c.p. è censurabile solo se la decisione di merito presenti reali vizi logici o giuridici; in presenza di motivazione congrua e immune da vizi, il motivo è manifestamente infondato.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProve
RamiProcesso penale
IstitutiOnere della provaParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

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