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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34862/2022 del 20/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso mirava a contestare il rigetto dell'istanza di affidamento in prova al servizio sociale (art. 47 ord. pen.) e la mancata decisione, in via subordinata, sulla richiesta di autorizzazione a svolgere attività lavorativa in regime di detenzione domiciliare. Il Tribunale di sorveglianza aveva respinto l'affidamento ritenendo negativi il giudizio prognostico e la rilevanza della natura e gravità dei reati, dei precedenti penali (rapina, sequestro di persona, ricettazione, porto d'arma), di un procedimento penale pendente per frode assicurativa, di presunte informazioni negative di Polizia e dell'assenza di attività lavorativa secondo nota UNEP, concedendo tuttavia la detenzione domiciliare. Il ricorrente denunciava violazione di legge e carenza assoluta di motivazione, lamentando che il Tribunale non aveva valutato la memoria del 28/10/2021 e la documentazione comprovante una nuova assunzione a tempo indeterminato come muratore, che non risultavano informazioni negative di Polizia agli atti, che il reato per frode assicurativa era ancora sub iudice e anteriore rispetto alla pena in espiazione, e che l'UEPE aveva espresso valutazione positiva.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato. Ha affermato che, pur dovendosi considerare la natura e la gravità dei reati, il giudizio prognostico non può basarsi esclusivamente su tali elementi: è necessario valutare anche la condotta successiva e gli elementi positivi (es. attività lavorativa, valutazione UEPE) e non limitarsi a riferirsi ad elementi negativi non documentati. Il Tribunale di sorveglianza è stato censurato per motivazione sintetica e per avere omesso di considerare la documentazione probante prodotta dalla difesa, la valutazione positiva dell'UEPE e per non essersi pronunciato sulla richiesta subordinata di autorizzazione all'attività lavorativa in regime di detenzione domiciliare. Per tali ragioni la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata, nella parte relativa all'affidamento in prova al servizio sociale, e ha disposto il rinvio al Tribunale di sorveglianza di Catania per nuovo giudizio sul punto.

Norme richiamate

  • art. 47 ord. pen.

    L'art. 47 è stato interpretato come norma che richiede, oltre alla valutazione della natura e gravità del reato, un esame delle condotte successive e della presenza di elementi positivi (es. lavoro, valutazione UEPE) per formare un giudizio prognostico sull'affidamento in prova; la gravità dei reati non può avere valore esclusivamente determinante in senso negativo.

  • art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    Richiamato come motivo di impugnazione (violazione di legge) con riferimento alla carenza di motivazione dell'ordinanza impugnata; la Corte ha ritenuto fondata la censura per insufficiente e non documentata motivazione.

Massime di principio

  • Il giudizio prognostico per l'affidamento in prova al servizio sociale deve considerare sia la gravità dei reati sia la condotta successiva del condannato; elementi positivi (es. lavoro stabile, valutazione UEPE favorevole) devono essere valutati e non possono essere ignorati.
  • Il Tribunale non può basare il rigetto su informazioni negative non documentate agli atti: la decisione deve poggiare su elementi concretamente acquisiti e motivati.
  • La gravità dei precedenti e del reato non è automaticamente decisiva per escludere misure alternative; occorre bilanciare con gli elementi di rieducazione e di prevenzione della recidiva.
  • Se è proposta una richiesta subordinata (es. autorizzazione a lavorare in regime di detenzione domiciliare), il giudice è tenuto a pronunciarsi espressamente su di essa o a motivare il perché non lo faccia.
  • La carenza di motivazione è motivo valido di annullamento e rinvio: il giudice di merito deve esaminare gli atti prodotti dalla difesa e spiegare le ragioni che portano ad accogliere o rigettare l'istanza.

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