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Cassazione Civile, Ordinanza n. 40038/2021 del 14/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (eredi)

La controversia

La controversia nasce da una donazione immobiliare compiuta dal de cuius in favore di due nipoti, chiamati a succedere per rappresentazione della madre premorta. Il coniuge del defunto e gli altri figli avevano proposto azione di riduzione, assumendo che la liberalità avesse leso la legittima per insufficienza del relictum. I soccombenti nei giudizi di merito hanno ricorso per cassazione con un unico motivo, sostenendo che, poiché l'art. 740 c.c. imporrebbe al rappresentante di conferire solo le donazioni fatte al rappresentato e non quelle ricevute personalmente, la donazione in favore dei rappresentanti, non essendo soggetta a collazione, non potrebbe essere assoggettata neppure a riunione fittizia e riduzione. Nella memoria hanno ribadito che l'esclusione dalla collazione dovrebbe comportare l'esclusione anche dalle norme sulla tutela dei legittimari, lamentando inoltre un pregiudizio alle aspettative economiche consolidate dei donatari.

La decisione

La Corte ha ritenuto manifestamente infondato il ricorso. Ha distinto nettamente tra collazione, che riguarda i rapporti interni tra coeredi e può subire dispense ed esclusioni, e tutela dei legittimari, per la quale la riunione fittizia e l'azione di riduzione operano in modo inderogabile. Anche a voler ritenere che la donazione fatta personalmente ai discendenti che succedono per rappresentazione non sia soggetta a collazione, ciò non incide sulla sua inclusione nella riunione fittizia né sulla sua riducibilità se lesiva della quota di riserva. La Corte ha quindi rigettato il ricorso, condannando i ricorrenti alle spese e dando atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 739 c.c.

    la collazione riguarda solo le donazioni ricevute personalmente dall'erede, con esclusione di quelle fatte ai suoi discendenti.

  • art. 740 c.c.

    il discendente che succede per rappresentazione deve conferire ciò che è stato donato all'ascendente rappresentato, anche se ha rinunciato all'eredità di questo.

  • art. 741 c.c.

    richiamato per evidenziare che la disciplina della collazione non si sovrappone automaticamente a quella della riunione fittizia e che la diversa formulazione rispetto all'art. 564, comma 3, c.c. non consente di estendere l'esenzione dalla collazione alla riduzione.

  • art. 742 c.c.

    richiamato come norma concernente spese escluse dalla collazione e non automaticamente da ogni forma di computo nella tutela dei legittimari.

  • art. 737, comma 2, c.c.

    la dispensa da collazione non consente di trattenere la donazione oltre la quota disponibile; l'eccedenza resta esposta all'azione di riduzione.

  • art. 536, comma 3, c.c.

    ai discendenti che succedono per rappresentazione spettano gli stessi diritti riservati ai figli.

  • art. 564, comma 3, c.c.

    citato per il raffronto sistematico con la disciplina della collazione e per sottolineare la diversa formulazione normativa.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per dare atto dei presupposti dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato come base del contributo unificato aggiuntivo in caso di rigetto dell'impugnazione.

Massime di principio

  • La mancata soggezione di una liberalità alla collazione non implica automaticamente la sua sottrazione alla riunione fittizia e all'azione di riduzione, poiché collazione e tutela dei legittimari hanno presupposti, finalità e ambiti diversi.
  • La collazione opera sul piano dei rapporti tra coeredi e può essere oggetto di esonero o disciplina speciale; la riunione fittizia e la riduzione, invece, sono strumenti inderogabili di protezione della quota di riserva.
  • L'azione di riduzione può colpire anche donazioni non conferibili in collazione, incluse quelle fatte a soggetti non tenuti al conferimento, se eccedono la disponibile e ledono la legittima.
  • Nei casi di successione per rappresentazione, il rappresentante subentra nella posizione successoria del rappresentato, ma ciò non comporta immunità delle liberalità ricevute personalmente dal rappresentante rispetto alla tutela dei legittimari.
  • La dispensa da collazione non produce un effetto di insuscettibilità alla riduzione: essa incide solo sulla collazione, mentre l'eventuale eccedenza rispetto alla quota disponibile resta aggredibile dai legittimari.

Come è indicizzato

MaterieDonazioniTutela dei legittimariImpugnazioni
RamiSuccessioniProcesso civile
IstitutiNullitàOnere della prova

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