Cassazione Civile, Ordinanza n. 34864/2024 del 29/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce dalla richiesta dell'istituto previdenziale di recuperare somme corrisposte a titolo di CIGS e indennità integrativa FSTA per un periodo in cui il lavoratore aveva svolto attività di addestramento presso un nuovo vettore aereo, e dal correlato diniego delle medesime prestazioni per un successivo periodo. Il lavoratore aveva ottenuto l'accoglimento integrale delle proprie domande in primo grado; la Corte d'appello aveva confermato, ritenendo che l'attività svolta fosse mera attività di addestramento, retribuita, finalizzata al mantenimento della licenza di volo e, quindi, rientrante nel c.d. periodo neutro, con conseguente insussistenza dell'obbligo di comunicazione preventiva all'INPS. In cassazione l'INPS ha dedotto violazione dell'art. 8, commi 4 e 5, d.l. n. 86/1988, conv. in l. n. 160/1988, degli artt. 1-bis e 1-ter d.l. n. 249/2004, conv. in l. n. 291/2004, e dell'art. 2033 c.c., sostenendo che l'attività non era finalizzata al solo mantenimento del brevetto, ma anche all'acquisizione delle abilitazioni necessarie per il nuovo contratto di lavoro, sicché la comunicazione preventiva era dovuta e la decadenza operava. Il controricorrente ha eccepito l'inammissibilità del ricorso e la preclusione per doppia conforme.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso dell'INPS. Ha escluso l'inammissibilità del motivo, qualificandolo come censura di falsa applicazione di legge sulla corretta sussunzione del fatto nella fattispecie normativa, e non come richiesta di nuovo esame del merito. Ha affermato che, per i piloti, il c.d. periodo neutro e l'esonero dalla comunicazione preventiva ricorrono solo quando l'attività svolta sia finalizzata in modo esclusivo al mantenimento delle pregresse licenze di volo; tale esclusività deve risultare dall'accertamento di merito e non può desumersi automaticamente dalla sola attività di addestramento. Poiché la Corte d'appello aveva valorizzato un'attività diretta anche al rilascio dell'abilitazione presso il nuovo vettore e alla stipulazione del nuovo rapporto, senza verificare l'esclusiva finalità conservativa del brevetto, la sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Milano, in diversa composizione, per nuovo esame e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 8, commi 4 e 5, d.l. n. 86/1988 convertito in l. n. 160/1988
"Il lavoratore decade dal diritto al trattamento di integrazione salariale nel caso in cui non abbia provveduto a dare preventiva comunicazione alla sede provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale dello svolgimento della predetta attività."
La comunicazione della nuova attività lavorativa deve essere preventiva; per i piloti l'esonero opera solo nel c.d. periodo neutro, cioè quando l'attività sia finalizzata in modo esclusivo al mantenimento delle pregresse licenze di volo.
artt. 1-bis e 1-ter d.l. n. 249/2004 convertito in l. n. 291/2004
Richiamati come disciplina vigente ratione temporis nel ricorso dell'INPS, senza autonoma elaborazione nella motivazione oltre al coordinamento con la disciplina sulla comunicazione preventiva.
Invocato dall'INPS in relazione alla richiesta di restituzione delle somme percepite, ma la decisione si concentra soprattutto sulla decadenza e sull'obbligo di comunicazione preventiva.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La censura è stata ricondotta alla falsa applicazione di legge per errata sussunzione del caso concreto nella fattispecie normativa.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Esclusa la riconduzione della doglianza al vizio motivazionale, poiché l'accertamento sull'esclusiva finalità dell'attività integra la fattispecie normativa e non un mero fatto storico.
Massime di principio
- L'esonero dall'obbligo di comunicazione preventiva all'ente previdenziale non può essere desunto dalla sola qualificazione dell'attività come addestramento: occorre verificare in concreto che essa sia finalizzata esclusivamente al mantenimento dei pregressi titoli abilitativi.
- Nel sistema della decadenza dal trattamento di integrazione salariale, la comunicazione alla sede INPS deve precedere l'inizio della nuova attività lavorativa, anche se questa sia temporanea o saltuaria.
- Per i piloti di volo, il c.d. periodo neutro sussiste solo se l'attività svolta presso il nuovo vettore è esclusivamente conservativa delle licenze già possedute; se l'attività serve anche ad altri fini, come l'abilitazione al nuovo rapporto o la valutazione per la nuova assunzione, l'obbligo di comunicazione permane.
- Quando il giudice di merito omette di accertare l'esclusiva finalità conservativa dell'attività svolta, o la accerta in modo incompleto o errato, la censura attiene a falsa applicazione della norma e non a vizio motivazionale.
- Ai fini dell'applicazione della disciplina speciale per i piloti, il regolamento negoziale del nuovo contratto di lavoro è un elemento fattuale rilevante per stabilire se l'attività sia davvero circoscritta al mantenimento del brevetto.
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