Cassazione Civile, Ordinanza n. 08443/2024 del 28/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (assicurazione)
La controversia
La controversia trae origine da un giudizio in cui un soggetto era stato condannato a corrispondere una quota di una provvisionale disposta nel processo penale a favore delle parti civili, provvisionale che era stata integralmente pagata da un assessorato regionale. Gli eredi del condannato hanno impugnato la decisione della Corte d'appello che aveva confermato il rigetto della loro domanda. In cassazione hanno dedotto, con tre motivi, anzitutto l'omesso esame di un fatto decisivo: la validità ed efficacia della copertura assicurativa n. 1455905, sostenendo che la polizza avesse copertura retroattiva anche per fatti anteriori alla stipula e che la Corte territoriale avesse confuso il momento dell'evento dannoso con quello del sinistro, identificato nella richiesta risarcitoria. In secondo luogo hanno denunciato violazione dell'art. 2055 c.c. e omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che l'azione di regresso non fosse proponibile in assenza di una pronuncia civile definitiva sull'ammontare del danno e sulla misura delle quote interne tra condebitori, essendo stata emessa solo una provvisionale penale. In memoria hanno anche ribadito la questione della possibilità per l'ente di far valere la polizza e di recuperare quanto pagato nei confronti dell'assicuratore.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la Corte d'appello aveva effettivamente considerato la retroattività della polizza, ma aveva fondato il rigetto su una diversa e autonoma ratio decidendi: al momento della stipula dell'assicurazione la Regione e i soggetti assicurati conoscevano già i danni e l'accertamento delle responsabilità penali, sicché mancava il rischio, elemento essenziale del contratto di assicurazione ai sensi dell'art. 1895 c.c.; tale ratio non è stata specificamente censurata. Quanto alla doglianza sul regresso, la Corte ha osservato che il condebitore solidale che paghi più della propria quota ha diritto di regresso anche se non ha pagato l'intero, purché l'importo richiesto non ecceda la parte di pertinenza dell'altro condebitore; inoltre la provvisionale penale costituisce titolo esecutivo provvisoriamente esecutivo anche solo sulla base del dispositivo. Ha richiamato anche la presunzione di quote uguali nei rapporti interni ex art. 2055, ultimo comma, c.c. e ha rilevato che nel caso concreto l'azione era stata esercitata per quote uguali. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico dei ricorrenti, con condanna al pagamento delle spese in favore della società controricorrente e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
è richiamato come vizio denunciato dai ricorrenti per omesso esame di fatti decisivi.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
è richiamato come norma processuale di riferimento per la censura di violazione di legge.
nei rapporti interni tra condebitori solidali l'obbligazione si divide secondo il titolo o, in mancanza, in parti uguali; il coobbligato che abbia pagato più della propria quota può agire in regresso entro il limite della parte dovuta dall'altro.
è richiamato insieme all'art. 2055 c.c. per affermare il diritto di regresso del condebitore solidale che abbia pagato oltre la propria quota.
l'assenza del rischio o dell'alea al momento della conclusione del contratto di assicurazione impedisce che il contratto sia efficace e validamente operante.
indica il rito camerale in cui è stata trattata la causa in cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
consente di porre a carico del ricorrente l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- Quando la sentenza di merito si fonda su una pluralità di rationes decidendi autonome e ciascuna sufficiente da sola a sorreggerla, il ricorrente deve censurarle tutte; l'omessa impugnazione anche di una sola ratio rende inammissibili, per difetto di interesse, le censure rivolte alle altre.
- Nel contratto di assicurazione l'esistenza del rischio al momento della stipulazione è elemento essenziale: se il sinistro o la situazione dannosa sono già conosciuti dalle parti, viene meno l'alea e il contratto non può considerarsi validamente operante.
- Il diritto di regresso del condebitore solidale sorge anche quando egli abbia pagato solo una somma superiore alla propria quota, non necessariamente l'intero debito, purché la pretesa non superi la parte di spettanza dell'altro condebitore.
- Nei rapporti interni tra condebitori solidali, in mancanza di diverso titolo, opera la presunzione di quote uguali.
- La provvisionale emessa nel processo penale ha natura di condanna provvisoriamente esecutiva e costituisce titolo esecutivo, anche sulla base del solo dispositivo.
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