Cassazione Civile, Ordinanza n. 28842/2021 del 19/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente riscossione)
La controversia
La lite nasce dall'impugnazione, da parte della società contribuente, di estratti di ruolo nei quali erano iscritti crediti per i quali veniva lamentata la mancata notifica degli atti presupposti, con eccezione di decadenza e prescrizione. La Commissione tributaria provinciale aveva dichiarato inammissibile il ricorso; in appello la Commissione tributaria regionale della Campania aveva accolto il gravame della contribuente, ma aveva anche rilevato d'ufficio la nullità della costituzione in appello dell'Agenzia delle entrate-riscossione, ritenendo che il difensore del libero foro fosse privo di ius postulandi. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato la violazione delle norme sulla rappresentanza e difesa in giudizio dell'Agenzia delle entrate-riscossione, sostenendo che la CTR avesse errato nel negare la possibilità di farsi patrocinare da un avvocato del libero foro; con il secondo ha dedotto che la statuizione di merito della CTR era sorretta da motivazione solo apparente, ridotta alla formula assertiva secondo cui le deduzioni dell'appellante erano "meritevoli di accoglimento".
La decisione
La Corte ha accolto entrambi i motivi. Ha affermato che la costituzione in appello dell'Agenzia delle entrate-riscossione a mezzo di avvocato del libero foro non era nulla, richiamando l'orientamento delle Sezioni Unite sulla facoltà dell'ente di avvalersi, nei casi consentiti, di avvocati esterni senza necessità di formali delibere aggiuntive quando la controversia non sia riservata all'Avvocatura dello Stato o quando quest'ultima sia indisponibile. Ha inoltre ritenuto che la motivazione della CTR sul merito fosse meramente apparente, perché priva di un effettivo iter argomentativo e ridotta a un'affermazione apodittica. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È il parametro invocato per censurare sia l'errore sulla rappresentanza processuale sia il vizio di motivazione apparente, entrambi sussumibili come nullità della sentenza o del procedimento.
art. 11, comma 2, d.lgs. n. 546/1992
È richiamato per il regime del patrocinio nei giudizi davanti alle commissioni tributarie, che continua ad applicarsi all'Agenzia delle entrate-riscossione.
art. 12, comma 1, d.lgs. n. 546/1992
È richiamato dalla ricorrente nel contesto delle norme sulla difesa tecnica nel processo tributario.
art. 15, comma 2-sexies, d.lgs. n. 546/1992
È richiamato dalla ricorrente nel contesto delle norme processuali tributarie evocando il regime della difesa tecnica e delle spese.
art. 1, comma 8, d.l. n. 193/2016, conv. in L. n. 225/2016
"Lo stesso ente può altresì avvalersi, sulla base di specifici criteri definiti negli atti di carattere generale deliberati ai sensi del comma 5 del presente articolo, di avvocati del libero foro"
La Corte lo interpreta nel senso che l'ente può avvalersi di avvocati del libero foro in via autonoma, secondo i criteri generali adottati, senza formalità ulteriori quando la controversia non sia riservata all'Avvocatura dello Stato o quando questa sia indisponibile.
art. 43, comma 4, r.d. n. 1611/1933
La delibera motivata è necessaria solo se l'Agenzia intende non avvalersi dell'Avvocatura dello Stato in controversie a questa riservate su base convenzionale; non opera nei casi di indisponibilità dell'Avvocatura ad assumere il patrocinio.
art. 4-nonies, comma 1, d.l. n. 34/2019, conv. in L. n. 58/2019
È norma di interpretazione autentica che chiarisce ex tunc il regime del patrocinio dell'Agenzia delle entrate-riscossione, limitando l'applicazione dell'art. 43, comma 4, r.d. n. 1611/1933 ai soli casi di controversie riservate all'Avvocatura dello Stato su base convenzionale e disponibili da parte di quest'ultima.
art. 4 e art. 17 d.lgs. n. 50/2016
Sono richiamati come parametri da rispettare nell'affidamento del patrocinio ad avvocati del libero foro.
art. 1, comma 5, d.l. n. 193/2016, conv. in L. n. 225/2016
È richiamato quale base per gli atti di carattere generale che fissano i criteri per l'avvalimento degli avvocati del libero foro.
La Corte richiama il principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite anche ai sensi di questa disposizione.
Massime di principio
- L'Agenzia delle entrate-riscossione può essere validamente difesa da avvocati del libero foro nei casi in cui la controversia non sia riservata all'Avvocatura dello Stato o quando quest'ultima non sia disponibile ad assumere il patrocinio, senza necessità di una specifica delibera motivata.
- La delibera motivata prevista dall'art. 43, comma 4, r.d. n. 1611/1933 è necessaria solo quando l'Agenzia, in controversie riservate convenzionalmente all'Avvocatura dello Stato, intenda comunque non avvalersene; non è richiesta nei casi di indisponibilità dell'Avvocatura.
- Nel giudizio di legittimità è denunciabile come nullità della sentenza la motivazione meramente apparente, cioè una motivazione che si risolva in affermazioni apodittiche prive di reale spiegazione del decisum.
- La motivazione apparente ricorre quando il giudice si limita a formule assertive prive di un effettivo percorso argomentativo, rendendo la decisione solo formalmente motivata ma sostanzialmente incomprensibile.
- Quando la nullità della costituzione in giudizio è esclusa, il giudice di merito deve comunque esaminare il merito dell'impugnazione con una motivazione effettiva e non meramente di stile.
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