Cassazione Civile, Ordinanza n. 20549/2021 del 19/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (creditore)
La controversia
La controversia nasce da un ricorso per decreto ingiuntivo proposto da una società fornitrice nei confronti della società acquirente per ottenere Euro 2.420,00 quale corrispettivo di un servizio di prestazione della garanzia in relazione a tre lavastoviglie acquistate. L'opposizione dell'acquirente fu accolta in primo grado e la decisione venne confermata in appello dal Tribunale, che ritenne non provata la prestazione della garanzia e, comunque, nullo il contratto per indeterminabilità del prezzo, reputato elemento essenziale. La società creditrice ha proposto ricorso incidentale in cassazione articolando due motivi: violazione e falsa applicazione dell'art. 1325 c.c., per avere il Tribunale dichiarato la nullità del contratto di garanzia per indeterminabilità del prezzo assumendo erroneamente che il prezzo fosse elemento essenziale; omesso esame di un fatto decisivo, rappresentato da e-mail del 27.9.2013 dalle quali sarebbe emerso l'accordo sia sulla prestazione della garanzia sia sulla determinazione del prezzo a forfait. Il ricorso principale è stato dichiarato assorbito perché, per priorità logica, è stato esaminato e accolto il ricorso incidentale.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso incidentale della società fornitrice, ritenendo fondati i motivi congiuntamente esaminati. Ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa al Tribunale di Busto Arsizio in diversa composizione, affinché esamini le e-mail del 27.9.2013 e verifichi se il contratto di garanzia sia stato validamente concluso e se il prezzo dell'assistenza sia dovuto. Il ricorso principale è stato dichiarato assorbito. La causa è stata rinviata anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
La Corte richiama la norma sulla essenzialità degli elementi del contratto, evidenziando che il giudice di merito aveva erroneamente ritenuto essenziale, nel caso di specie, il prezzo ai fini della validità del contratto di garanzia.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È evocato quale parametro del motivo di ricorso per violazione di legge.
art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.
L'omesso esame del fatto decisivo va inteso secondo l'interpretazione restrittiva introdotta dalla riforma, volta a evitare l'abuso del vizio di motivazione come motivo di ricorso.
art. 366, primo comma, n. 6 c.p.c.
Il ricorrente deve indicare specificamente il fatto storico omesso e il dato, testuale o extratestuale, da cui risulta.
art. 369, secondo comma, n. 4 c.p.c.
La Corte richiama l'onere di deposito e specifica indicazione degli atti e documenti su cui il ricorso si fonda.
Richiamato nel ricorso principale in tema di spese di lite.
Richiamato nel ricorso principale in tema di compensazione delle spese di lite.
Massime di principio
- Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo sussiste quando il giudice di merito non consideri un fatto storico, discusso tra le parti e potenzialmente idoneo, con giudizio di certezza, a sovvertire la decisione; non è sufficiente il mancato esame di singoli elementi istruttori se il fatto storico sia comunque stato preso in considerazione.
- Quando il fatto dedotto come omesso risulta da un documento decisivo, la censura è ammissibile solo se quel documento, ove esaminato, sarebbe idoneo a privare di fondamento la ratio decidendi della sentenza impugnata.
- In presenza di contestazione sulla conclusione e sul contenuto di un contratto, il giudice di merito deve esaminare tutti i documenti rilevanti per la formazione della volontà contrattuale e per la determinazione dell'oggetto e del corrispettivo, non potendo fondare la decisione su una ricostruzione incompleta del materiale probatorio.
- La cassazione con rinvio è imposta quando la carenza motivazionale o l'omesso esame investono un punto decisivo che richiede nuovi accertamenti di fatto riservati al giudice di merito.
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