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Cassazione Penale, Ordinanza n. 34806/2026 del 28/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

I ricorrenti erano stati condannati dal Tribunale di Rovereto, con sentenza del 18 giugno 2024, alla sola pena dell’ammenda per avere, in concorso, esercitato la caccia con mezzi vietati, utilizzando un visore notturno. Con unico atto, qualificato come appello, avevano chiesto: 1) l’assoluzione, sostenendo che i fucili fossero scarichi e riposti nei foderi, che il visore fosse spento e che il suo utilizzo fosse stato soltanto presunto dagli accertatori; 2) l’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; 3) una diversa valutazione della pena secondo i parametri dell’art. 133 c.p. e il riconoscimento delle attenuanti generiche, lamentando la mancanza di motivazione sul diniego. La Corte d’appello di Trento ha trasmesso gli atti alla Cassazione, essendo la sentenza inappellabile perché recante condanna alla sola ammenda. La Cassazione ha qualificato le impugnazioni come ricorsi ai sensi dell’art. 568, comma 5, c.p.p.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Ha rilevato che le censure sulla responsabilità erano generiche e dirette a contrapporre letture alternative a una ricostruzione fattuale adeguatamente motivata: il giudice di merito aveva spiegato le contraddizioni tra le dichiarazioni di uno degli imputati e quelle dei guardacaccia volontari, ritenendo credibili l’utilizzo del visore notturno e la pronta disponibilità del fucile. Ha confermato che l’attività venatoria comprende anche gli atti preliminari e la predisposizione dei mezzi diretti alla cattura o all’abbattimento, valutati alla luce delle circostanze di tempo e luogo; i ricorrenti stavano perlustrando il territorio per individuare la selvaggina, con uno che utilizzava il visore e l’altro che lo accompagnava in auto. La doglianza ex art. 131-bis c.p. è stata ritenuta inammissibile perché il giudice aveva motivato l’esclusione della particolare tenuità valorizzando il lungo periodo trascorso in numerosi punti di osservazione del Monte Baldo, senza che la difesa indicasse specifici elementi contrari trascurati. È stata ritenuta inammissibile anche la censura sulla pena e sulle attenuanti generiche, non essendo stati indicati elementi specifici rilevanti per la valutazione richiesta. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 110 c.p.

    Gli imputati – condannati alla pena dell’ammenda per avere, in concorso, esercitato la caccia con mezzi vietati, ovvero con l’utilizzo di visore notturno (artt. 110 cod. pen., 13, 30, comma 1, lettera h), della legge n. 157 del 1992).

    La disposizione è richiamata quale base della contestazione del concorso nella condotta venatoria vietata.

  • art. 13 legge n. 157/1992

    Gli imputati – condannati alla pena dell’ammenda per avere, in concorso, esercitato la caccia con mezzi vietati, ovvero con l’utilizzo di visore notturno (artt. 110 cod. pen., 13, 30, comma 1, lettera h), della legge n. 157 del 1992).

    La disposizione è richiamata tra le norme che fondano la contestazione dell’esercizio della caccia con mezzo vietato.

  • art. 30, comma 1, lett. h), legge n. 157/1992

    Gli imputati – condannati alla pena dell’ammenda per avere, in concorso, esercitato la caccia con mezzi vietati, ovvero con l’utilizzo di visore notturno (artt. 110 cod. pen., 13, 30, comma 1, lettera h), della legge n. 157 del 1992).

    La disposizione è richiamata quale norma incriminatrice della condotta di esercizio venatorio con mezzi vietati.

  • art. 568, comma 5, c.p.p.

    Considerato preliminarmente che le impugnazioni devono essere qualificate come ricorsi per cassazione, ai sensi dell’art. 568, comma 5, cod. proc. pen., perché proposte contro sentenza non appellabile, ai sensi dell’art. 593, comma 3, cod. proc. pen., in quanto recante condanna alla sola pena dell’ammenda;

    Un’impugnazione proposta con forma o denominazione errata va qualificata secondo il mezzo effettivamente consentito, se ne ricorrono i presupposti; nel caso di specie, l’appello contro una sentenza non appellabile è stato trattato come ricorso per cassazione.

  • art. 593, comma 3, c.p.p.

    Considerato preliminarmente che le impugnazioni devono essere qualificate come ricorsi per cassazione, ai sensi dell’art. 568, comma 5, cod. proc. pen., perché proposte contro sentenza non appellabile, ai sensi dell’art. 593, comma 3, cod. proc. pen., in quanto recante condanna alla sola pena dell’ammenda;

    La sentenza che infligge la sola pena dell’ammenda è inappellabile; contro di essa l’impugnazione va quindi qualificata come ricorso per cassazione.

  • art. 131-bis c.p.

    Che, quanto alla seconda doglianza, va osservato che la particolare tenuità del fatto è stata esclusa motivatamente, visto il lungo periodo di tempo nel quale gli imputati si sono soffermati in numerosi punti di osservazione del Monte Baldo, mentre la difesa non richiama, neanche con il ricorso per cassazione, specifici elementi di valutazione di segno contrario che sarebbero stati pretermessi dal giudice;

    L’esclusione della particolare tenuità può fondarsi sulle concrete modalità e durata della condotta; la relativa censura non supera il vaglio di ammissibilità se non indica specifici elementi favorevoli trascurati dal giudice.

  • art. 133 c.p.

    Gli imputati – condannati alla pena dell’ammenda per avere, in concorso, esercitato la caccia con mezzi vietati, ovvero con l’utilizzo di visore notturno (artt. 110 cod. pen., 13, 30, comma 1, lettera h), della legge n. 157 del 1992) – hanno proposto, tramite il difensore e con unico atto, impugnazioni qualificata come appelli, chiedendo: 3) la valutazione della pena edittale secondo i parametri dell’art. 133 cod. pen. e il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, mancando in sentenza la motivazione sul relativo diniego;

    La norma è invocata dai ricorrenti per sollecitare una diversa commisurazione della pena; la Corte dichiara inammissibile la censura in assenza di specifici elementi idonei a sostenerla.

  • art. 616 c.p.p.

    Che, tenuto conto della sentenza del 13 giugno 2000, n. 86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in € 3.000,00.

    Alla declaratoria d’inammissibilità conseguono le spese processuali e, quando non risulti l’assenza di colpa nella determinazione della causa d’inammissibilità, il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La nozione di esercizio venatorio non è limitata alla cattura o all’uccisione della selvaggina: comprende anche l’attività preparatoria, la predisposizione dei mezzi e gli altri atti diretti alla cattura o all’abbattimento, da qualificare considerando l’insieme delle circostanze di tempo e di luogo.
  • È inammissibile la censura che, in modo generico, contrappone una lettura alternativa delle prove alla ricostruzione fattuale adeguatamente motivata dal giudice di merito, senza indicare specifici vizi della motivazione.
  • La richiesta di applicare la causa di non punibilità per particolare tenuità deve confrontarsi con le concrete ragioni per cui il giudice l’ha esclusa e indicare gli specifici elementi di segno contrario eventualmente trascurati.
  • La condanna alla sola pena dell’ammenda non è appellabile; l’impugnazione proposta come appello deve essere qualificata come ricorso per cassazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCause di non punibilitàElemento soggettivo
RamiStupefacentiProcesso penaleParte generale
IstitutiConcorso di personeParticolare tenuità del fatto

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