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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23229/2026 del 23/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha chiesto la restituzione in termini ex artt. 175, comma 2, e 462 c.p.p. per impugnare la sentenza del Tribunale di Bergamo n. 83/07 del 12/4/2007 che lo aveva condannato, in contumacia, per furto in abitazione a 8 mesi di reclusione. Ha dedotto di non aver avuto tempestiva ed effettiva conoscenza del processo e che la richiesta era tempestiva rispetto al termine di 30 giorni previsto dall'art. 175 (richiamando la disciplina previgente alla legge n.67/2014), avendo acquisito copia della sentenza il 23/6/2025 e depositato l'istanza entro il 23/7/2025. Con secondo motivo ha censurato la valutazione del giudice di merito relativa all'assenza di adeguata allegazione del momento di effettiva conoscenza.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha confermato che, ai fini della restituzione del termine per impugnare la sentenza contumaciale, grava sul richiedente l'onere di allegare in modo specifico il momento di effettiva conoscenza del provvedimento e di fornire elementi oggettivi suscettibili di verifica. Il mero rilascio di copia della sentenza il 23/6/2025, senza indicare circostanze precise e verificabili che giustifichino la tardiva conoscenza dopo tanti anni dalla pronuncia, non è idoneo ad ancorare l'obbligo di verifica del giudice. Poiché l'istante non ha fornito una adeguata prospettazione delle ragioni del ritardo e non ha allegato elementi documentali utili, la Corte d'appello ha correttamente dichiarato inammissibile l'istanza di restituzione del termine. Per legge la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali (art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 175 codice di procedura penale

    comma 2 e riferimento al comma 2-bis

    La Corte interpreta l'art. 175 nel senso che il richiedente la restituzione del termine per impugnare la sentenza contumaciale deve allegare il momento di effettiva conoscenza del provvedimento e fornire elementi idonei e suscettibili di verifica; la tempestività si conta rispetto a tale momento.

  • art. 462 codice di procedura penale

    Richiamato come norma processuale di riferimento per le impugnazioni e le questioni procedurali connesse alla restituzione del termine.

  • art. 173, comma 1, disposizioni di attuazione del codice di procedura penale

    Limita la deduzione dei motivi nel ricorso; il ricorso è esaminato nei limiti indicati dall'art. 173 disp. att.

  • legge 28 aprile 2014, n. 67

    novellazione dell'art. 175 c.p.p.

    La Corte osserva che, ratione temporis, al caso si applica la formulazione previgente dell'art. 175 e richiama la differenza tra la disciplina ante e post novellazione; resta fermo l'onere di allegazione del momento della conoscenza.

  • art. 611 codice di procedura penale

    modificato dal d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150

    Norma richiamata per il rito di trattazione del ricorso in Cassazione; il procedimento è stato trattato ai sensi di tale disposizione nella formulazione aggiornata.

  • art. 616 codice di procedura penale

    Prevede la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; la Corte ha applicato tale norma per imporre al ricorrente il pagamento delle spese.

Massime di principio

  • Per ottenere la restituzione del termine per impugnare una sentenza contumaciale è essenziale allegare con precisione il momento di effettiva conoscenza del provvedimento e le circostanze che giustificano la tardiva conoscenza.
  • Il semplice rilascio di una copia della sentenza (o la sola dichiarazione del difensore) non è di per sé sufficiente: è necessario fornire elementi oggettivi e documentali suscettibili di verifica (comunicazioni ufficiali, richieste formali, date attestate, motivi del ritardo).
  • Quando sono trascorsi molti anni dalla pronuncia della sentenza, il giudice esige una spiegazione più dettagliata sulle ragioni del ritardo: tali circostanze fanno parte del patrimonio conoscitivo dell'istante e devono essere indicate da lui.
  • L'onere dell'allegazione non equivale a un onere di piena prova, ma richiede una prospettazione adeguata che consenta al giudice di svolgere l'accertamento sulla tempestività; senza ciò l'istanza può essere dichiarata inammissibile.
  • Occorre verificare quale formulazione normativa si applica ratione temporis (ante o post novellazione della legge n.67/2014) e calcolare correttamente il termine decorrente dalla data di effettiva conoscenza.
  • Per migliorare le probabilità di accoglimento, allegare e depositare con l'istanza documenti probatori (ricevute, PEC, istanze agli uffici giudiziari, attestazioni formali) e indicare con precisione le date e i soggetti coinvolti nella comunicazione della sentenza.

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