Cassazione Penale, Sentenza n. 43298/2023 del 25/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato in due motivi: 1) violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p. per la mancata revoca della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per cinque anni irrogata in primo grado; il ricorrente sostiene che, avendo la pena base per il reato più grave risultato inferiore a tre anni dopo il rito, l'art. 29 c.p. (che dispone l'interdizione per pene non inferiori a tre anni) non può trovare applicazione e va considerata la pena base senza gli aumenti per continuazione; 2) violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p. in relazione alla sussistenza di circostanze aggravanti (in particolare art. 112 c.p.) e alla corretta quantificazione della pena principale, con critica alla mancata motivazione della Corte territoriale su tali circostanze.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo: ha ritenuto illegittima l'applicazione della pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici perché, alla luce della pena base concordata per il reato più grave (ridotta per il rito a meno di tre anni), non trova applicazione l'art. 29 c.p.; ha pertanto annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente a detta pena accessoria ed ha escluso l'interdizione. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile: la Corte ha ricordato che, nel patteggiamento in appello ex art. 599-bis c.p.p., la misura della pena concordata e le circostanze entrate nell'accordo non possono essere sindacate in cassazione salvo illegittimità, che non ricorre nel caso di specie. Il ricorso è dunque parzialmente accolto (solo sull'accessorio) e per il resto dichiarato inammissibile.
Norme richiamate
Regola il patteggiamento in appello; la Corte sottolinea che nella decisione di patteggiamento in appello certe statuizioni concordate restano sottratte a sindacato di congruità e non sono modificabili in cassazione salvo illegittimità.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.
Norme che individuano i motivi di ricorso per cassazione (tra cui violazione di legge e motivazione): la Corte ha valutato la fondatezza della deduzione di illegittimità della pena accessoria e ha dichiarato inammissibili le censure sulla congruità della pena concordata.
Prevede l'interdizione dai pubblici uffici per reati che abbiano dato luogo a condanna a pena non inferiore a tre anni di reclusione; la Corte ha interpretato che per valutare l'applicabilità va presa la misura della pena base del reato più grave, non l'eventuale misura complessiva aumentata per la continuazione.
Disciplina le circostanze aggravanti: la Corte ha rilevato che tale circostanza era stata esclusa dal giudice di primo grado e che, in ogni caso, l'eventuale contestazione di circostanze inserite nell'accordo di patteggiamento non è sindacabile in cassazione se non per illegittimità.
art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Norma richiamata dalla Corte per precisare i limiti del sindacato sulle statuizioni non comprese nell'accordo: alcune statuizioni sono sottratte all'accordo delle parti e ciò incide sulla possibilità di impugnazione in cassazione.
Norma procedurale richiamata in relazione al trattamento del ricorso; il ricorso è stato trattato ai sensi di tale disposizione (procedura di trattazione in udienza pubblica o similare).
Massime di principio
- Nel patteggiamento in appello (art. 599-bis c.p.p.) le parti vincolano il giudice sulla pena concordata: la misura concordata e le circostanze inserite nell'accordo non possono essere sindacate in cassazione salvo che emergano profili di illegittimità.
- L'applicabilità della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici prevista dall'art. 29 c.p. dipende dalla misura della pena base fissata per il reato più grave (deve essere almeno tre anni): non si devono considerare gli aumenti derivanti dalla continuazione quando si verifica il requisito della durata.
- L'illegittimità dell'applicazione di una pena accessoria nel contesto del patteggiamento in appello è rilevabile in cassazione e la Corte può annullare la statuizione accessoria anche senza rinvio quando la questione è di diritto chiara e autonoma rispetto all'accordo.
- Le censure sulla congruità della pena concordata e sulle circostanze inserite nell'accordo sono in genere inammissibili in cassazione, salvo che si dimostri che la pena o le statuizioni siano manifestamente illegali.
- In casi analoghi, occorre valutare la misura della pena base per il reato più grave al fine di determinare l'applicabilità di pene accessorie legate a soglie di durata (es. 3 anni per l'art. 29 c.p.).
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