Cassazione Civile, Ordinanza n. 40905/2021 del 20/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato improcedibile il ricorso perché non era stato depositato nei termini prescritti dall'art. 369, comma 1, c.p.c. Ha quindi condannato la società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della curatela resistente e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Esito
Favorevole al resistente (curatela fallimentare)
La controversia
La società ricorrente ha impugnato davanti alla Corte di cassazione il decreto del Tribunale di Potenza reso in un giudizio di opposizione allo stato passivo. Tuttavia, il ricorso per cassazione non risultava depositato nei termini di legge presso la cancelleria della Corte. La curatela resistente ha depositato controricorso e memoria, eccependo in sostanza la mancanza del deposito del ricorso. La Corte ha rilevato d'ufficio l'improcedibilità del ricorso per violazione dell'art. 369 c.p.c., richiamando il principio secondo cui l'omesso o tardivo deposito del ricorso e degli atti necessari oltre il termine perentorio comporta improcedibilità, non sanabile per effetto della costituzione del resistente. La sentenza richiama anche il potere del controricorrente di chiedere l'iscrizione a ruolo per far dichiarare l'improcedibilità e il meccanismo del raddoppio del contributo unificato in caso di improcedibilità dell'impugnazione.
Norme richiamate
il mancato deposito del ricorso per cassazione entro il termine perentorio comporta improcedibilità rilevabile anche d'ufficio, indipendentemente dalla costituzione del resistente
il principio di non rilevabilità della nullità per mancato raggiungimento dello scopo si riferisce alle forme in senso stretto e non ai termini perentori
riconosce al controricorrente il potere di contraddire, comprensivo della richiesta di iscrizione a ruolo per ottenere la declaratoria di improcedibilità
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
in caso di integrale rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002
individua il contributo unificato inizialmente dovuto per l'impugnazione
ha regolato la trattazione del ricorso in camera di consiglio non partecipata
richiamato come base dell'improcedibilità per mancato deposito del ricorso
testo unico sulle spese di giustizia, richiamato per il contributo unificato
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione il deposito del ricorso entro il termine perentorio previsto dall'art. 369 c.p.c. è presupposto di procedibilità; la sua omissione determina improcedibilità anche se il resistente si costituisce.
- L'improcedibilità per omesso o tardivo deposito del ricorso è rilevabile d'ufficio e non può essere superata invocando il principio del raggiungimento dello scopo di cui all'art. 156 c.p.c., perché questo opera per irregolarità formali e non per la violazione di termini perentori.
- Il controricorrente, nell'ambito del potere di contraddire, può chiedere l'iscrizione a ruolo del ricorso per ottenere la declaratoria di improcedibilità, avendo interesse alla regolazione delle spese e a impedire una nuova riproposizione dell'impugnazione se ancora possibile.
- La declaratoria di improcedibilità dell'impugnazione comporta la condanna alle spese e, ove ne ricorrano i presupposti processuali e sostanziali, il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
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