Cassazione Penale, Sentenza n. 23124/2022 del 14/06/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'Appello di Torino dell'8/01/2021 che, pur avendo escluso l'aggravante ex art. 61 n.7 c.p., aveva confermato nel resto la pronuncia di primo grado. Colosimo deduceva violazione del divieto di reformatio in peius e carenza/illogicità della motivazione perché l'esclusione dell'aggravante non avrebbe dovuto lasciare immutata la complessiva determinazione della pena. Bruni lamentava contraddittorietà e illogicità in quanto il giudice di primo grado aveva affermato di non aver valorizzato la recidiva, mentre la Corte d'Appello avrebbe poi fatto ricadere sul medesimo la mancata riduzione della pena, ritenendo invece rilevanti precedenti e una recidiva "importante".
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Ha ritenuto che la Corte territoriale abbia correttamente applicato il principio di giurisprudenza secondo cui il giudice d'appello che esclude una circostanza aggravante può comunque confermare l'entità della pena fissata in primo grado se fornisce adeguata motivazione. Nel caso concreto la Corte d'Appello ha motivatamente ritenuto che le confessioni fossero poco rilevanti ai fini probatori rispetto alle intercettazioni e che permangessero rilevanti aggravanti oggettive (violenza sulle cose, partecipazione di più persone, uso di mezzo fraudolento) nonché precedenti e, per Bruni, una recidiva/precedenti significativi, giustificando così il mantenimento del bilanciamento sanzionatorio. Quanto alla doglianza di Bruni sulla recidiva, la Corte ha ritenuto che non si sia trattato di computare una recidiva tecnica esclusa dal primo grado, ma di considerare i precedenti penali complessivi; la pena, peraltro, è stata fissata sotto la media edittale, per la quale non è richiesta motivazione dettagliata. Sono state inoltre confermate condanne alle spese e inflitta la sanzione pecuniaria di euro 3.000,00 a carico dei ricorrenti.
Norme richiamate
Codice penale - artt. 110, 61 co.1 n.5 e n.7, 624 bis, 625 co.1 n.2 e n.5
Individuano il reato attribuito agli imputati (furto aggravato e circostanze aggravanti). La Corte ne ha fatto uso per definire la tipologia e la gravità del fatto e per motivare la presenza/assenza di specifiche aggravanti.
Disp. att. cod. proc. pen. - art. 173 co.1
Limita la materia e la forma dei motivi in Cassazione; la Corte osserva che i motivi sono stati esposti nei limiti richiesti dall'articolo, contribuendo all'inammissibilità per manifesta infondatezza o genericità.
D.L. 137/2020 art. 23 co.8 conv. L.176/2020 e art.16 D.L.228/21 (modifiche)
Norme che consentono la presentazione di conclusioni scritte per l'udienza senza discussione orale; rilevate procedimentalmente nella fase di udienza per la Corte.
Codice di procedura penale - art. 616
Stabilisce le conseguenze per i ricorsi dichiarati inammissibili. La Corte ha applicato l'art. 616 prevedendo la condanna alle spese e la sanzione pecuniaria, non ravvisando assenza di colpa.
Giurisprudenza - Sez. 4 n. 29599/07.10.2020 (Esposito); Sez. 2 n. 28532/04.05.2021 (Grava); Sez. Un. n. 33752/18.04.2013 (Papola)
Principio consolidato secondo cui il giudice d'appello che, accogliendo il motivo dell'imputato, esclude una circostanza aggravante, può nondimeno confermare l'entità della pena fissata in primo grado se spiega adeguatamente le ragioni della conferma (evitando la reformatio in peius). La Corte ha fatto esplicito richiamo a tali precedenti per motivare l'inammissibilità dei ricorsi.
Giurisprudenza - Sez. 3 n. 29968/22.02.2019 (Del Papa)
Principio secondo cui, quando la pena inflitta è sotto la media edittale, non è necessaria una motivazione particolarmente dettagliata; la Corte lo cita a sostegno della congruità della pena qui imposta.
Massime di principio
- La Corte d'appello può escludere una specifica aggravante e tuttavia confermare la pena fissata in primo grado se fornisce adeguata e convincente motivazione che dimostri l'esistenza di altri elementi aggravanti o ragioni di bilanciamento.
- La 'reformatio in peius' non scatta automaticamente quando si sopprime una aggravante: conta la motivazione complessiva del nuovo bilanciamento delle circostanze, purché sia adeguatamente esplicitata.
- La valutazione della recidiva in sede di appello può non essere identica a quella del primo grado: il giudice d'appello può valorizzare i precedenti penali e la loro incidenza sulla personalità dell'imputato anche se il primo grado aveva escluso un aggravamento per recidiva.
- Se la pena inflitta è inferiore alla media edittale non è richiesta una motivazione particolarmente analitica sulla congruità della pena; tuttavia la Corte deve comunque fornire ragioni sufficienti che giustifichino la decisione.
- I ricorsi per Cassazione possono essere dichiarati inammissibili se manifestamente infondati o per genericità delle doglianze; è essenziale che i motivi siano specifici e ben motivati alla stregua degli articoli processuali applicabili.
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