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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00193/2023 del 05/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

Un creditore notificava un atto di precetto a una società sulla base di un decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo. La società proponeva opposizione al precetto sostenendo che la sospensione, disposta dalla corte d'appello sulla sentenza di rigetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo, dovesse estendersi anche al decreto stesso, con conseguente venir meno del titolo esecutivo e illegittimità del precetto. Il tribunale accoglieva l'opposizione, ma la corte d'appello riformava la decisione, ritenendo che l'ordinanza di sospensione ex art. 283 c.p.c. avesse riguardato solo i capi condannatori della sentenza di rigetto, in particolare le spese, e non anche l'esecutività del decreto ingiuntivo. In cassazione la società deduceva, con il primo motivo, violazione degli artt. 283 e 653 c.p.c. e degli artt. 3 e 24 Cost., sostenendo che il titolo esecutivo andasse considerato unitariamente come dato dal decreto ingiuntivo e dalla sentenza di rigetto dell'opposizione, sicché la sospensione della sentenza avrebbe dovuto incidere anche sul decreto; con il secondo motivo denunciava violazione dell'art. 92 c.p.c. per mancata compensazione delle spese, invocando la sussistenza di gravi ed eccezionali ragioni dovute all'assenza di un indirizzo nomofilattico univoco.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, richiamando l'orientamento secondo cui, quando l'opposizione a decreto ingiuntivo è integralmente respinta, il titolo posto a base dell'esecuzione resta il decreto ingiuntivo, mentre la sentenza di rigetto rileva solo per eventuali ulteriori condanne in essa contenute, come le spese. Ne ha tratto la conseguenza che la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza disposta dal giudice dell'impugnazione non si estende automaticamente all'esecutività del decreto, se l'inibitoria ha riguardato soltanto i capi condannatori della sentenza. Ha inoltre affermato che tale valutazione del giudice della cognizione non può essere rimessa in discussione in sede esecutiva o in opposizione al precetto. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 360-bis, n. 1, c.p.c., poiché la compensazione delle spese rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e la mancata compensazione non è censurabile in cassazione per difetto di motivazione. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 283 c.p.c.

    La sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di rigetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo può riguardare i capi della sentenza oggetto di inibitoria, ma non incide automaticamente sul decreto ingiuntivo se questo resta il titolo esecutivo sostanziale.

  • art. 653 c.p.c.

    Quando l'opposizione a decreto ingiuntivo è integralmente respinta, il titolo per l'esecuzione è il decreto ingiuntivo quanto a sorte capitale, accessori e spese da esso recati, mentre la sentenza ha titolo esecutivo solo per eventuali ulteriori condanne in essa contenute.

  • art. 3 Cost.

    La censura costituzionale è stata prospettata dalla ricorrente, ma non ha trovato accoglimento perché la Corte ha applicato il consolidato criterio interpretativo sul titolo esecutivo.

  • art. 24 Cost.

    La censura costituzionale è stata prospettata dalla ricorrente, ma non ha trovato accoglimento perché la Corte ha escluso che la sospensione della sentenza travolgesse il decreto ingiuntivo.

  • art. 92 c.p.c.

    La compensazione delle spese è rimessa al potere discrezionale del giudice di merito; la mancata compensazione non impone una specifica motivazione e non è di per sé censurabile in cassazione.

  • art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

    Il motivo sulle spese è stato dichiarato inammissibile perché conforme a un orientamento giurisprudenziale consolidato.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Richiamato per la proposta del relatore nel procedimento camerale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • In caso di rigetto integrale dell'opposizione a decreto ingiuntivo, il decreto resta il titolo esecutivo per capitale, accessori e spese in esso contenuti; la sentenza di rigetto opera solo quale base per eventuali ulteriori condanne accessorie.
  • La sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di opposizione non si estende automaticamente al decreto ingiuntivo se l'ordinanza di sospensione ha riguardato soltanto i capi condannatori della sentenza.
  • Le questioni sull'estensione dell'inibitoria disposta dal giudice della cognizione non possono essere rimesse in discussione in sede esecutiva mediante opposizione al precetto.
  • La scelta di compensare o meno le spese processuali appartiene al potere discrezionale del giudice di merito e la mancata compensazione non è censurabile in cassazione solo perché il giudice non abbia motivato sul mancato esercizio di tale facoltà.
  • Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a sollecitare una diversa valutazione rispetto a un orientamento giurisprudenziale consolidato che la Corte reputa applicabile al caso concreto.

Come è indicizzato

MaterieOpposizioni esecutiveImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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